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Document 32000D0411

    2000/411/CE: Decisione della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modificazione della decisione 96/228/CE relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia [notificata con il numero C(2000) 1404] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

    GU L 155 del 28.6.2000, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/411/oj

    32000D0411

    2000/411/CE: Decisione della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modificazione della decisione 96/228/CE relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia [notificata con il numero C(2000) 1404] (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 155 del 28/06/2000 pag. 0060 - 0061


    Decisione della Commissione

    del 9 giugno 2000

    recante modificazione della decisione 96/228/CE relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia

    [notificata con il numero C(2000) 1404]

    (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

    (2000/411/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

    considerando quanto segue:

    (1) L'11 maggio 1995 la Svezia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione, il regime di aiuti proposto in forza dell'articolo 142.

    (2) Il regime di aiuti è stato approvato con la decisione 96/228/CE della Commissione(1), modificata dalla decisione 97/557/CE(2).

    (3) In data 28 settembre 1998, 17 giugno 1999 e 25 gennaio 2000 la Svezia ha chiesto alla Commissione di modificare la decisione 96/228/CE, provvedendo successivamente a presentare informazioni complementari a sostegno di tali richieste.

    (4) Nelle lettere sopra citate la Svezia ha chiesto di poter raggruppare le unità di bestiame nei settori delle carni suine e delle uova nel calcolo del numero di fattori di produzione ammissibili all'aiuto. Tale raggruppamento tiene conto delle fluttuazioni annuali nei settori interessati e non comporta un incremento della produzione.

    (5) La Svezia ha chiesto che l'importo massimo ammissibile all'aiuto per il trasporto di latte di vacca venga aumentato, in modo da corrispondere all'importo totale di latte prodotto nelle zone di cui trattasi, deducendo l'importo corrispondente dall'aiuto per il latte di vacca, e ciò è conforme ai principi del regime di aiuti di cui trattasi.

    (6) Le autorità nazionali devono disporre del tempo necessario per preparare le informazioni da trasmettere ogni anno alla Commissione.

    (7) La decisione 96/228/CE deve essere modificata di conseguenza.

    (8) In considerazione della natura e della portata delle modificazioni, e su domanda della Svezia, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2000, ad eccezione delle modificazioni di cui ai considerando 4 e 5 che devono applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 1998,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 96/228/CE è così modificata:

    1) All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:"Tra i dati che deve fornire a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Svezia comunica ogni anno alla Commissione, anteriormente al 1o giugno di ogni anno, informazioni sugli effetti degli aiuti erogati, specie per quanto riguarda l'andamento della produzione, lo sviluppo dei mezzi di produzione che fruiscono dell'aiuto, l'evoluzione economica delle regioni interessate, nonché la tutela ambientale e la conservazione dello spazio naturale ai sensi del suddetto articolo 142, paragrafo 3, terzo comma."

    2) Gli allegati III e IV sono sostituiti dai testi di cui all'allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000, salvo l'articolo 1, punto 2, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 1998.

    Articolo 3

    Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2000.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 76 del 26.3.1996, pag. 29.

    (2) GU L 230 del 21.8.1997, pag. 13.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO III

    Aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    Aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

    (Quantitativi espressi in fattori di produzione)

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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