Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0390

    2000/390/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 2000, che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di EXP60707B (acetamiprid) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(2000) 1562]

    GU L 145 del 20.6.2000, p. 36–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/390/oj

    32000D0390

    2000/390/CE: Decisione della Commissione, del 7 giugno 2000, che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di EXP60707B (acetamiprid) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [notificata con il numero C(2000) 1562]

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 20/06/2000 pag. 0036 - 0036


    Decisione della Commissione

    del 7 giugno 2000

    che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di EXP60707B (acetamiprid) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

    [notificata con il numero C(2000) 1562]

    (2000/390/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) La direttiva 91/414/CEE (in appresso "la direttiva") ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

    (2) Il 22 ottobre 1999, la società Nisso Chemical Europe GmbH ha presentato alle competenti autorità greche un fascicolo riguardante la sostanza attiva EXP60707B (acetamiprid).

    (3) Le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame inteso ad accertare che il fascicolo contenga tutte le informazioni e i dati previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, quelli previsti dall'allegato III della stessa. Successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, il fascicolo è stato trasmesso dal richiedente alla Commissione ed agli altri Stati membri.

    (4) Il fascicolo riguardante la sostanza EXP60707B (acetamiprid) è stato sottoposto all'esame del comitato fitosanitario il 22 febbraio 2000.

    (5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva prevede che sia ufficialmente confermata a livello della Comunità la conformità di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa.

    (6) Tale conferma è necessaria per consentire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata della sostanza attiva e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

    (7) Tale decisione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari al richiedente per chiarire alcuni punti del fascicolo. La richiesta da parte dello Stato membro relatore di dati e informazioni supplementari non ha effetti sulla data limite per la presentazione della relazione di cui al punto 9 infra.

    (8) È stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che la Grecia effettuerà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante la sostanza EXP60707B (acetamiprid).

    (9) La Grecia presenterà senza indugio alla Commissione, al più tardi entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione, le conclusioni di tale esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di includere la sostanza attiva con le eventuali condizioni connesse.

    (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il seguente fascicolo è ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa, tenuto conto delle utilizzazioni proposte:

    fascicolo trasmesso dalla società Nisso Chemical Europe GmbH alla Commissione e agli Stati membri in vista dell'inserimento di EXP60707B (acetamiprid) come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 22 febbraio 2000.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

    Top