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Document 32000D0356

2000/356/CE: Decisione della Commissione, del 26 maggio 2000, che chiude il riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Taiwan [notificata con il numero C(2000) 1393]

GU L 127 del 27.5.2000, p. 58–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/05/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/356/oj

32000D0356

2000/356/CE: Decisione della Commissione, del 26 maggio 2000, che chiude il riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Taiwan [notificata con il numero C(2000) 1393]

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 27/05/2000 pag. 0058 - 0059


Decisione della Commissione

del 26 maggio 2000

che chiude il riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) originari di Taiwan

[notificata con il numero C(2000) 1393]

(2000/356/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare gli articoli 9 e 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2861/93(3), modificato dal regolamento (CE) n. 2537/1999(4), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di microfloppy da 3,5 pollici utilizzati per registrare e memorizzare informazioni digitali codificate, classificati al codice NC ex 8523 20 90 e originari, tra l'altro, di Taiwan.

(2) È attualmente in corso un riesame in previsione della scadenza delle misure suddette(5), avviato nell'ottobre 1998 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso "il regolamento di base"), in seguito a una richiesta presentata dal Diskma (Comitato dei produttori europei di floppy disk).

(3) Il 26 giugno 1999, la Commissione ha pubblicato, previa consultazione, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(6) un avviso di apertura di un "riesame intermedio" delle misure suddette, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base.

(4) L'inchiesta per il riesame intermedio è stata avviata su richiesta della CIS Technology Inc. (in appresso denominata anche "il richiedente"), un produttore esportatore taiwanese che ha dichiarato di produrre e di esportare nella Comunità il prodotto in questione. La richiesta conteneva elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che si era verificato un mutamento significativo delle circostanze, in seguito al quale le esportazioni del richiedente nella Comunità non verrebbero più effettuate a prezzi di dumping.

(5) Dato che il richiedente non ha adottato mutate circostanze relative al pregiudizio, il riesame intermedio è stato limitato al dumping.

(6) La Commissione ha avvisato ufficialmente le autorità del paese esportatore interessato. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Si è inviato un questionario al richiedente, che lo ha rinviato debitamente compilato.

B. RITIRO DELLA RICHIESTA E CHIUSURA DELL'INCHIESTA

(7) Con una lettera dell'11 gennaio 2000, il richiedente ha informato la Commissione della sua decisione di ritirare la richiesta di riesame.

(8) Le parti interessate sono state informate del ritiro e hanno avuto la possibilità di pronunciarsi. Non è però pervenuta alcuna osservazione al riguardo.

(9) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, in caso di ritiro della richiesta l'inchiesta può essere chiusa, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. Dall'inchiesta non sono emersi elementi tali da dimostrare che detta chiusura è contraria all'interesse della Comunità,

DECIDE:

Articolo unico

Il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (microfloppy da 3,5 pollici) di cui al codice NC ex 8523 20 90 originari di Taiwan, limitato ai microfloppy prodotti e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla CIS Technology Inc., è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2000.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

(3) GU L 262 del 21.10.1993, pag. 4.

(4) GU L 307 del 2.12.1999, pag. 1.

(5) GU C 322 del 21.10.1998, pag. 4.

(6) GU C 181 del 26.6.1999, pag. 21.

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