Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0300

    2000/300/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2000, recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina [notificata con il numero C(2000) 831] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 97 del 19.4.2000, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/300/oj

    32000D0300

    2000/300/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2000, recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina [notificata con il numero C(2000) 831] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 097 del 19/04/2000 pag. 0015 - 0015


    Decisione della Commissione

    del 18 aprile 2000

    recante modifica della decisione 2000/86/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della Cina

    [notificata con il numero C(2000) 831]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2000/300/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

    considerando quanto segue:

    (1) In forza della decisione 2000/86/CE(3), la "State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)" è l'autorità competente in Cina per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

    (2) Prima dell'entrata in vigore della decisione 2000/86/CE erano in linea di massima autorizzate le importazioni di prodotti della pesca dalla Cina dagli stabilimenti riconosciuti da ciascuno Stato membro alle condizioni stabilite dalla decisione 97/296/CE(4), modificata da ultimo dalla decisione 2000/170/CE(5).

    (3) Al fine di agevolare la transizione al regime previsto dalla decisione 2000/86/CE e di evitare interruzioni degli scambi, è opportuno concedere un periodo transitorio di durata limitata per l'importazione di prodotti della pesca certificati dalla competente autorità cinese entro il 2 febbraio 2000 e arrivati nella Comunità entro il 1o marzo 2000.

    (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'articolo 4 bis seguente è inserito nella decisione 2000/86/CE:

    "Articolo 4 bis

    Gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti della pesca originari della Cina e provenienti da stabilimenti non compresi nell'allegato B a condizione che:

    1) gli stabilimenti siano stati riconosciuti dallo Stato membro importatore alla data del 22 dicembre 1999;

    2) il certificato sanitario sia stato rilasciato dalla competente autorità cinese entro il 2 febbraio 2000;

    3) tali prodotti della pesca siano stati presentati al posto d'ispezione frontaliero comunitario entro il 1o marzo 2000 e commercializzati unicamente sul territorio dello Stato membro importatore o di altri Stati membri che abbiano riconosciuto lo stabilimento di provenienza."

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

    (3) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 26.

    (4) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

    (5) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 68.

    Top