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Document 32000D0178

    2000/178/PESC: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel periodo interinale

    GU L 57 del 2.3.2000, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/178/oj

    32000D0178

    2000/178/PESC: Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2000, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel periodo interinale

    Gazzetta ufficiale n. L 057 del 02/03/2000 pag. 0001 - 0004


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 28 febbraio 2000

    relativa al regime applicabile agli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel periodo interinale

    (2000/178/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato la decisione 2000/144/PESC che istituisce l'organo militare ad interim(1).

    (2) Il 14 febbraio 2000 il Consiglio ha adottato la decisione 2000/145/PESC relativa al distacco di esperti nazionali in campo militare presso il Segretariato generale del Consiglio per un periodo interinale(2).

    (3) Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2000/145/PESC, detta decisione si applica solo dopo che il Consiglio ha stabilito le norme relative al distacco di tali esperti.

    (4) È quindi opportuno definire dette norme,

    DECIDE:

    CAPITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Gli esperti nazionali in campo militare distaccati presso il Segretariato generale del Consiglio nel periodo interinale di cui alla decisione 2000/145/PESC (in seguito "esperti militari") sono soggetti al regime stabilito dalla presente decisione.

    Articolo 2

    L'esperto militare distaccato deve avere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Durata del distacco

    1. Gli esperti militari possono essere distaccati per tre anni al massimo. In casi eccezionali, e tenuto conto di particolari mansioni da svolgere, il distacco può essere prolungato di un periodo non superiore a un anno.

    Per tutta la durata del suo distacco l'esperto nazionale deve garantire le sue prestazioni a tempo pieno.

    2. La durata probabile del distacco deve essere precisata, in occasione della messa a disposizione, in uno scambio di lettere tra il Segretario generale/Alto rappresentante e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.

    Articolo 4

    Mansioni

    1. L'esperto militare distaccato fornisce consulenze militari all'organo militare ad interim e al Segretario generale/Alto rappresentante.

    Sotto l'autorità del Segretario generale/Alto rappresentante e la direzione militare dell'organo militare ad interim, esso svolge le mansioni che gli vengono affidate nell'ambito di un programma di lavoro o di una descrizione delle mansioni prestabilite.

    2. Salvo mandato speciale conferito sotto l'autorità del Segretario generale/Alto rappresentante, l'esperto militare distaccato non può in alcun modo impegnare il Segretariato generale nei confronti dell'esterno.

    Articolo 5

    Previdenza sociale e assistenza sanitaria

    1. L'esperto militare resta soggetto alle disposizioni legislative dello Stato d'origine in materia di previdenza sociale e di assistenza sanitaria.

    2. Prima del distacco l'amministrazione nazionale da cui dipende l'esperto militare in questione deve trasmettere al Segretariato generale un certificato attestante che detto funzionario resta soggetto per tutta la durata del distacco alla legislazione in materia di previdenza sociale (e di assistenza sanitaria) applicabile all'amministrazione da cui dipende e che assume l'onere delle spese sostenute all'estero.

    Articolo 6

    Assicurazione infortuni

    Il Segretariato generale copre l'esperto militare distaccato contro i rischi d'infortunio alle condizioni in vigore per il personale non statutario del Segretariato generale. Tale copertura si applica a decorrere dal giorno della sua entrata in servizio.

    Articolo 7

    Interruzione o fine del distacco

    1. Il distacco può essere interrotto previa autorizzazione del Segretario generale/Alto rappresentante e alle condizioni da questi fissate. Le indennità di cui agli articoli 13 e 14, ove applicabili, sono corrisposte unicamente se l'interruzione avviene su richiesta del Segretario generale/Alto rappresentante.

    2. Si può porre fine ad un distacco se gli interessi del Segretariato generale o dell'amministrazione nazionale di origine lo rendono necessario, oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.

    CAPITOLO II

    DIRITTI E DOVERI DELL'ESPERTO MILITARE DISTACCATO

    Articolo 8

    1. L'esperto militare distaccato deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta ai soli interessi del Consiglio e in conformità delle disposizioni dello Stato d'origine applicabili al suo distacco.

    2. L'esperto militare distaccato deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione.

    3. L'esperto militare distaccato che, nell'esercizio delle sue funzioni, debba esprimere un parere su una questione nei confronti della cui trattazione o soluzione egli abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza, è tenuto ad informarne il capo del servizio a cui è stato assegnato.

    4. L'esperto militare distaccato è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Egli non deve in alcun modo comunicare ad una persona non idonea ad averne conoscenza documenti o informazioni non ufficialmente resi pubblici. Anche dopo la cessazione del suo distacco egli è tenuto ad osservare tale dovere, fatte salve le disposizioni nazionali in materia.

    5. L'esperto militare distaccato non deve pubblicare o far pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le regole in vigore presso il Segretariato generale.

    6. L'esperto militare distaccato è soggetto alla normativa vigente al Segretariato generale in materia di sicurezza, fatti salvi gli obblighi vigenti in materia di sicurezza nazionale.

    7. L'esperto militare distaccato continua ad essere soggetto alle norme disciplinari nazionali. Il Segretario generale/Alto rappresentante può segnalare alle autorità nazionali qualsiasi violazione, da parte degli esperti militari, delle disposizioni enunciate, o cui si fa riferimento, nella presente decisione.

    8. Gli emolumenti derivanti da lavori eseguiti dall'esperto militare distaccato nell'esercizio delle sue funzioni sono versati al Segretariato generale.

    9. L'esperto militare distaccato deve risiedere nella sua sede di servizio o ad una distanza conciliabile con l'esercizio delle sue funzioni.

    10. L'esperto militare distaccato è tenuto ad assistere e a consigliare la gerarchia del Segretariato generale; egli è responsabile di fronte a detta gerarchia dello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate.

    CAPITOLO III

    CONDIZIONI DI LAVORO DELL'ESPERTO MILITARE DISTACCATO

    Articolo 9

    Durata del lavoro - orari

    L'esperto militare distaccato è soggetto alle regole in vigore presso il Segretariato generale in materia di durata del lavoro e di orario.

    Articolo 10

    Congedi e giorni di chiusura ufficiali

    L'esperto militare distaccato è soggetto alle regole dello Stato d'origine in materia di congedo ordinario e di congedo straordinario. Egli gode altresì dei giorni di chiusura ufficiali in vigore presso il Segretariato generale.

    Articolo 11

    Gestione - Controllo

    La gestione ed il controllo dei giorni di congedo e degli orari sono di competenza del Segretario generale/Alto rappresentante o del suo aggiunto. A tal fine, le informazioni pertinenti relative al congedo, compresi i giorni spettanti annualmente, sono comunicate nello scambio di lettere di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

    CAPITOLO IV

    TRATTAMENTO ECONOMICO

    A. Retribuzione

    Articolo 12

    Retribuzione

    La retribuzione dell'esperto militare distaccato è integralmente a carico dello Stato membro interessato.

    B. Rimborso delle spese

    Articolo 13

    Spese di viaggio

    1. Se l'esperto militare distaccato non ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto per sé al versamento mensile di un importo corrispondente al costo di un viaggio andata e ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione. Il pagamento è effettuato alla fine di ogni mese oppure l'ultimo giorno di prestazioni se il mese non è prestato per intero. L'importo è fissato forfettariamente, sulla base del costo del viaggio in treno (tariffa di prima classe) quando il viaggio di andata semplice non supera la distanza di 500 km. Se la distanza è superiore a 500 km o se l'itinerario comporta un tragitto marittimo, l'importo è fissato sulla base del costo del viaggio in aereo in classe "economy" a tariffa ridotta (tariffa più economica praticata dalle compagnie nazionali che servono il luogo d'assunzione e la sede di servizio).

    2. La tariffa considerata è quella in vigore al 1o gennaio dell'anno in corso all'ufficio viaggi del Segretariato generale. Questa tariffa è riveduta il 1o luglio per le destinazioni verso le quali il costo del viaggio avesse subito un aumento di più del 5 % dal 1o gennaio. Per i mesi non prestati per intero, l'importo è calcolato proporzionalmente al numero di giorni prestati.

    3. Se l'esperto militare distaccato ha effettuato il trasloco del mobilio personale dal luogo di assunzione alla sede di servizio, ha diritto una volta all'anno al rimborso forfettario, per sé, per il coniuge e per i figli a carico, delle spese di viaggio di andata/ritorno dalla sede di servizio al luogo di assunzione secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale.

    4. L'esperto militare distaccato ha diritto al rimborso delle spese di viaggio secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale:

    a) per sé stesso:

    - all'inizio del suo distacco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

    - alla fine del distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione.

    b) per il coniuge e i figli a carico:

    - in occasione del trasloco, dal luogo di assunzione alla sede di servizio;

    - alla fine del suo distacco, dalla sede di servizio al luogo di assunzione.

    5. Ai sensi della presente decisione, è considerato luogo di assunzione il luogo in cui l'esperto militare distaccato esercitava le sue funzioni prima del distacco. La sede di servizio è il luogo in cui ha sede il servizio presso il quale è stato distaccato. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 16, paragrafo 2 deve identificare detti luoghi.

    6. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 16, paragrafo 2 può stabilire che le spese di viaggio non sono a carico del Segretariato generale.

    Articolo 14

    Spese di trasloco

    1. Le spese sostenute per il trasloco del mobilio personale vengono rimborsate all'esperto militare distaccato secondo le regole e le condizioni in vigore presso il Segretariato generale e ai sensi dei paragrafi 2 e 3.

    2. L'esperto militare distaccato che trasferisca la sua residenza nella sede di servizio in ottemperanza all'obbligo di cui all'articolo 8, paragrafo 9 può effettuare il trasloco del mobilio personale entro sei mesi dalla data di entrata in servizio, a condizione che la durata prevista per il suo distacco sia pari almeno a due anni e che il luogo di assunzione si trovi ad una distanza superiore a 50 km dalla sede di servizio.

    3. Alla fine del distacco il trasloco deve essere effettuato entro un anno dalla data di cessazione dalle funzioni.

    4. Lo scambio di lettere di cui all'articolo 16, paragrafo 2 può stabilire che le spese di trasloco non sono a carico del Segretariato generale.

    Articolo 15

    Missioni e spese di missione

    1. L'esperto militare distaccato può essere inviato in missione nel rispetto dell'articolo 4.

    2. Le spese di missione vengono liquidate secondo le regole e le condizioni in vigore per il rimborso delle spese di missione dei funzionari del Segretariato generale.

    CAPITOLO V

    DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E DI BILANCIO

    Articolo 16

    Fissazione delle dotazioni - Contratti

    1. Le spese risultanti dal distacco di esperti militari sono imputate alla linea 1113 del bilancio del Consiglio.

    2. Il distacco, ed ogni eventuale prolungamento, viene effettuato mediante scambi di lettere tra il Segretario generale/Alto rappresentante e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato. Nello scambio di lettere viene parimenti stabilito il nome delle persone autorizzate ad adottare le modalità pratiche del distacco nell'ambito della presente decisione. L'esperto militare distaccato deve essere invitato a presentarsi il primo giorno del suo distacco presso il servizio competente della direzione generale "Amministrazione-Protocollo" per l'espletamento delle formalità amministrative di entrata in servizio.

    Articolo 17

    Liquidazione delle spese

    I pagamenti sono effettuati dal servizio competente della direzione generale "Amministrazione-Protocollo", in euro, su un conto aperto presso un istituto bancario in Belgio.

    Articolo 18

    Spese di infrastruttura

    Le spese sostenute per creare condizioni di lavoro idonee per gli esperti militari distaccati (locali, mobilio, macchine ecc.) che rientrano tra gli stanziamenti di funzionamento sono imputate a questi ultimi.

    Articolo 19

    1. La presente decisione prende effetto il giorno dell'adozione.

    2. Essa si applica fino alla data in cui sono istituiti gli organi permanenti della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa.

    Articolo 20

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. PINA MOURA

    (1) GU L 49 del 22.2.2000, pag. 2.

    (2) GU L 49 del 22.2.2000, pag. 3.

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