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Document 32000D0117

    2000/117/CE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1999, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE Caso IV/33.884 - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (FEG e TU) [notificata con il numero C(1999) 3439] (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    GU L 39 del 14.2.2000, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/117/oj

    32000D0117

    2000/117/CE: Decisione della Commissione, del 26 ottobre 1999, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE Caso IV/33.884 - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (FEG e TU) [notificata con il numero C(1999) 3439] (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 039 del 14/02/2000 pag. 0001 - 0028


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 1999

    relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE

    Caso IV/33.884 - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (FEG e TU)

    [notificata con il numero C(1999) 3439]

    (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

    (2000/117/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/1999(2), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 2,

    vista la denuncia presentata il 19 marzo 1991 da City Electrical Factors Holdings Limited e dalla sua controllata olandese City Electrical Factors BV,

    dopo aver dato alle parti interessate la possibilità di manifestare il loro punto di vista in merito agli addebiti mossi dalla Commissione, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 17, in combinato disposto con il regolamento n. 99/63/CEE(3) della Commissione, del 25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio,

    sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

    considerando quanto segue:

    I. I FATTI

    A. LA DENUNCIA

    (1) Il 19 marzo 1991 City Electrical Factors ("CEF UK"), un grossista di materiale per impianti elettrotecnici del Regno Unito, e la sua controllata olandese, City Electrical Factors BV ("CEF"), hanno presentato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato, una denuncia contro tre associazioni olandesi operanti nel settore del materiale per impianti elettrici - ossia la Nederlandse Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied ("Associazione olandese per il commercio all'ingrosso nel settore elettrotecnico", FEG), la Nederlandse Vereniging van Alleen Vertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied ("Associazione olandese dei rappresentanti esclusivi nel settore elettrotecnico", NAVEG) e la Unie van Elektrotechnische Ondernemers ("Unione degli imprenditori olandesi del settore elettrotecnico", UNETO) - nonché contro i membri di tali associazioni.

    (2) Secondo i denuncianti le tre associazioni hanno stipulato accordi collettivi e reciproci di esclusiva a tutti i livelli della catena di distribuzione del materiale per impianti elettrotecnici nei Paesi Bassi. Stando a quanto dichiarano i denuncianti, per un grossista di materiale elettrico che non aderisca a FEG è praticamente impossibile accedere al mercato olandese, dato che i fabbricanti e i loro agenti/importatori riforniscono solo i membri di tale associazione, e solo da essi le imprese di installazione acquistano il materiale. Benché la denuncia riguardi l'intera catena di distribuzione, essa si riferisce in primo luogo al mercato all'ingrosso olandese ed è diretta in particolare contro FEG, che rivestirebbe un ruolo determinante negli accordi conclusi.

    (3) Con lettera del 22 ottobre 1991 CEF ha esteso la propria denuncia, contestando presunte intese fra FEG e i suoi membri in materia di prezzi e riduzioni, nonché presunti accordi che avrebbero escluso CEF dalla partecipazione a determinati progetti. A partire dal gennaio 1992 CEF ha altresì denunciato intese verticali sui prezzi fra alcuni fabbricanti di materiale elettrico e i grossisti di FEG.

    B. LE PARTI

    1. FEG

    (4) FEG, costituita nel 1918, è un'associazione di diritto olandese il cui scopo statutario è la tutela degli interessi comuni dei grossisti di prodotti elettrotecnici detentori di stock, fra l'altro mediante la promozione di "relazioni di mercato ordinate, nel senso più ampio del termine", e la conclusione di accordi di collaborazione con altri enti od organizzazioni operanti nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti elettrotecnici(4).

    (5) Sono ammessi come membri di FEG i grossisti detentori di stock di prodotti elettrotecnici che, fra altri elementi, possono dimostrare di aver registrato, nei tre anni precedenti la domanda di adesione, un fatturato annuo nel settore di almeno 5 milioni di NLG (2,26 milioni di EUR)(5). Fino al 23 giugno 1994 veniva preso in considerazione solo il fatturato realizzato nei Paesi Bassi(6).

    (6) Nel 1994 gli allora 52 membri di FEG registravano un fatturato complessivo di circa 2,35 miliardi di NLG (1,06 miliardi di EUR circa), di cui l'83 % (0,88 miliardi di EUR circa) derivato dal settore del materiale per impianti elettrici, e il 17 % (0,18 miliardi di EUR circa) da articoli di consumo come apparecchiature audio e video. Per il periodo 1986-1994 si sono registrati i dati seguenti(7):

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (7) Nel 1985 FEG ha istituito diversi comitati per i prodotti per impianti elettrotecnici, in particolare il comitato per i fili e cavi, per l'illuminazione, per il materiale tecnico, per i materiali di installazione (denominato da metà del 1993 "Stichting Schakel naar Schoonheid"), per i tubi di plastica e per la distribuzione. Gli ultimi due comitati sono stati soppressi nel 1993(8).

    (8) In seno a tali comitati, che conformemente all'articolo 13 dello statuto sono presieduti da membri del consiglio d'amministrazione di FEG, si svolgono regolarmente consultazioni con fabbricanti/fornitori di materiale elettrico. I comitati per i prodotti risalgono all'epoca in cui furono stipulati gli "accordi di regolamentazione del mercato". Nell'introduzione all'opuscolo fornito a tali comitati è indicato che: "Per avere un quadro esatto di ciò che si svolge sul mercato è di importanza fondamentale conoscere i fatturati e i margini. Senza tali elementi è impossibile intraprendere qualsiasi azione che possa influenzare il mercato stesso"(9) (traduzione dall'olandese).

    2. Technische Unie

    (9) Technische Unie BV (TU) è il maggior grossista di materiale per impianti elettrotecnici dei Paesi Bassi, ed è al tempo stesso il più importante membro di FEG. Ha una rete nazionale di 26 uffici vendita e un fatturato che nel 1993 ammontava a 400-500 milioni di NLG (182-226 milioni di EUR).

    C. IL DENUNCIANTE

    (10) CEF UK, costituita nel Regno Unito nel 1951, è un grossista di materiale per impianti elettrotecnici con più di 500 sedi nella Comunità (in particolare nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Germania e Italia) e negli Stati Uniti. Nell'esercizio 1989/90 ha registrato un volume d'affari complessivo di circa 333 milioni di GBP (478 milioni di EUR circa), con cui, secondo le stesse dichiarazioni dell'impresa, si è imposta come principale grossista del settore nel Regno Unito.

    (11) Nel 1989 CEF UK ha deciso di operare sul mercato olandese con una controllata, CEF, a Rotterdam. CEF ha in seguito reso nota la propria intenzione di aprire circa sessanta sedi, cosa che l'avrebbe resa uno dei principali grossisti di materiale elettrico dei Paesi Bassi. Nel 1997 essa contava in tale Stato otto sedi.

    D. IL MERCATO

    1. Il mercato rilevante del prodotto

    (12) La denuncia riguarda il materiale per impianti elettrotecnici. Si tratta di un gruppo di prodotti utilizzati in particolare nell'industria, nel settore dei pubblici servizi e nell'edilizia abitativa, e può essere a sua volta diviso in diversi sottogruppi, come il materiale d'installazione (ad esempio fili e cavi, tubi in PVC, sistemi di fissaggio dei cavi), il materiale tecnico (ad esempio interruttori plc, relais, contattori elettromagnetici e interruttori di protezione dei circuiti), l'illuminazione (ad esempio sorgenti luminose, elementi di fissaggio e sistemi di illuminazione di sicurezza) e altre attrezzature (ad esempio sistemi di sicurezza e telefonia)(10). I grossisti non si attengono tuttavia a una suddivisione uniforme di tale materiale, il che significa che in pratica vengono utilizzate anche altre classificazioni(11).

    (13) Nel presente caso sono possibili a prima vista diverse definizioni del mercato. L'applicazione di una definizione restrittiva porta a distinguere un grande numero di mercati del prodotto, ognuno dei quali comprende un determinato materiale elettrotecnico. Dal punto di vista della domanda ciascuno di tali materiali svolge una funzione specifica, soddisfa una determinata esigenza e non è - o lo è solo in misura molto limitata - intercambiabile con altri prodotti.

    (14) Se invece si parte da una definizione di mercato più ampia è possibile distinguere un numero più ridotto di mercati del prodotto, ciascuno dei quali comprende un determinato gruppo di prodotti come il materiale d'installazione, il materiale tecnico e l'illuminazione (cfr. considerando 12). Dal punto di vista della domanda i prodotti che rientrano in un mercato del prodotto così definito non sono - o lo sono solo in misura limitata - sostituibili. Dal punto di vista dell'offerta, invece, tale sostituibilità esiste. Molti fabbricanti possono produrre, o già producono, gran parte dei prodotti che rientrano in un determinato gruppo. Nel gruppo dei prodotti relativi all'illuminazione, ad esempio, può essere citato il caso di Philips.

    (15) Il mercato del prodotto più ampio che può essere individuato è il mercato all'ingrosso. In questo mercato la concorrenza si svolge fra singoli grossisti che vendono una vasta gamma di prodotti, corrispondenti alla nozione di materiale per impianti elettrici. Benché questa definizione riunisca prodotti non sostituibili - né se considerati dal punto di vista della domanda né dal punto di vista dell'offerta -, vi sono validi argomenti perché essa possa essere applicata, tenendo conto del livello di mercato al quale, nel caso in questione, si svolge la concorrenza. In questo caso si considera la specifica funzione che il commercio all'ingrosso svolge per molti dei suoi clienti, come gli installatori e i dettaglianti del settore elettrotecnico. Questa funzione consiste tra l'altro nello stoccaggio di un'ampia gamma di materiale elettrotecnico. Per realizzare un progetto gli installatori hanno spesso bisogno, ad esempio, di una grande quantità di prodotti diversi e, per varie ragioni, preferiscono acquistare tali prodotti da un grossista piuttosto che da un fornitore legato ad un solo prodotto o ad un solo gruppo di prodotti, perché ciò facilita la loro politica d'acquisto e risulta maggiormente vantaggioso dal punto di vista logistico e finnziario. In questa prospettiva il gioco della concorrenza ha luogo in particolare fra singoli grossisti(12). In realtà i grossisti competono anche con i fornitori diretti, ma si tratta di una concorrenza di portata più limitata(13).

    (16) L'ultima definizione di mercato rilevante del prodotto appare come la più indicata vista anche la consolidata prassi decisionale della Commissione(14). Tuttavia la definizione scelta, qualunque essa sia, avrà solo un'incidenza limitata nell'ambito del presente caso, poiché i membri di FEG, come apparirà dai dati seguenti, hanno una posizione forte o molto forte su ciascuno dei mercati individuati.

    2. Il mercato geografico rilevante

    (17) Nel caso in oggetto il mercato geografico rilevante è di dimensione nazionale o regionale. Ciò deriva dallo specifico carattere del mercato all'ingrosso, in cui gli acquirenti esigono una consegna rapida, che avvenga per lo più entro le 24 ore, e un tale servizio può essere realizzato solo se il fornitore dispone di una propria struttura di vendita nello Stato membro interessato o nella regione rilevante, oppure se può fornire i propri prodotti attraverso la rete all'ingrosso nazionale.

    (18) Nella qualificazione del mercato geografico come nazionale o regionale interviene anche il fatto che le norme europee di armonizzazione (fra le altre la direttiva "Bassa tensione" 73/23/CEE) non hanno portato ad una standardizzazione di tutto il materiale elettrico: un certo numero di prodotti non rientrano nel campo d'applicazione di detta direttiva o ne sono esentati(15). Tuttavia, anche nei casi in cui la standardizzazione ha portato a un'uniformità dei prodotti, accade che gli acquirenti preferiscano quelli recanti un marchio di qualità nazionale conosciuto, piuttosto che prodotti analoghi recanti un marchio di qualità estero.

    3. La catena di distribuzione

    3.1. Fabbricanti/agenti/importatori

    (19) Secondo FEG circa il 30 % del materiale per impianti elettrici presente su mercato olandese proviene dall'estero, in particolare dalla Germania e dal Belgio(16). In base alle stime di TU tale dato corrisponderebbe addirittura al 52 %(17). Il materiale viene distribuito sul mercato olandese principalmente da agenti, importatori e controllate. Una parte di tali agenti e importatori sono riuniti nella NAVEG, un'associazione di diritto olandese costituita nel 1929(18).

    (20) NAVEG ha come scopo statutario la tutela degli interessi di agenti e importatori/rappresentanti esclusivi di materiale per impianti elettrotecnici, attraverso, fra l'altro, lo svolgimento di riunioni per discutere di tali interessi comuni e la collaborazione con associazioni che perseguono obiettivi e interessi affini, sia a livello orizzontale che verticale.

    (21) I circa trenta membri di NAVEG rappresentano circa 400 fabbricanti - soprattutto stranieri - di materiale elettrotecnico presenti sul mercato olandese, spesso su base esclusiva. I prodotti interessati sono solitamente i prodotti migliori, dal punto di vista qualitativo, di fabbricanti rinomati(19). I membri di NAVEG hanno realizzato nel 1993 un fatturato di più di 185,5 milioni di NLG (84 milioni di EUR)(20).

    (22) In linea generale si può presupporre che, per quasi tutti i gruppi di prodotti, il mercato sia dominato da un numero ristretto di fabbricanti. L'elenco dei principali fornitori è presentato nella tabella dell'allegato.

    (23) Il fatturato annuo complessivo sul mercato olandese dell'offerta di materiale per impianti elettrotecnici è stimato, per il periodo 1992-1994, fra i 3 e i 4 miliardi di NLG (1,36-1,82 miliardi di EUR). Il materiale destinato alle maggiori imprese di installazione, consorzi d'acquisto o simili viene di solito fornito direttamente dai fabbricanti o dai loro agenti/importatori, senza passare per il grossista come intermediario. Il resto dei prodotti, circa la metà stando alle valutazioni di FEG, è distribuito attraverso il commercio all'ingrosso(21). I membri di NAVEG preferiscono in generale fornire i propri prodotti attraverso quest'ultimo canale(22). La loro quota di mercato sul mercato complessivo dell'offerta ammonta secondo una valutazione di FEG a un massimo del 10 %(23). Tale quota di mercato raggiunge tuttavia il 20 % se si parte dal presupposto che il mercato rilevante sia costituito dal mercato del materiale per impianti elettrotecnici a livello di commercio all'ingrosso, nel qual caso possono non essere prese in considerazione le forniture dirette da parte di fornitori e dei loro agenti/importatori.

    3.2. Grossisti

    (24) Come emerge dal considerando 23, il fatturato complessivo sul mercato olandese all'ingrosso del materiale per impianti elettrotecnici, per il periodo 1992/1994, va stimato fra 1,5 e 2 miliardi di NLG (0,68-0,91 miliardi di EUR), la maggior parte del quale realizzato dai membri di FEG. La quota di mercato complessiva dei membri di FEG corrisponde al 96 % circa(24). Se si includono le forniture dirette da parte di fornitori/fabbricanti, la quota di mercato corrisponderebbe al 50 % circa. La quota di mercato dei cinque maggiori membri di FEG (TU, Bernard, Conelgro, Brinkman & Germeraad e Wolff) ammonta al 62 % circa, mentre i principali dieci membri di FEG rappresentano circa l'80 % del mercato all'ingrosso. La quota di gran lunga più elevata è detenuta da TU.

    (25) Come già indicato al considerando 15, il commercio all'ingrosso svolge diverse funzioni. Esso riunisce, attingendo all'offerta totale, una gamma ampia e rappresentativa di migliaia di prodotti provenienti da vari fornitori. Tutti i prodotti sono tenuti in stock, o possono essere forniti al cliente entro 24 ore. Altre funzioni che possono essere svolte nell'ambito del commercio all'ingrosso riguardano la trasmissione di informazioni tecniche, la realizzazione di calcoli tecnici e l'offerta di finanziamenti(25).

    (26) Nel configurare la gamma di prodotti, un grossista non cerca generalmente di fornire solo la selezione più ampia possibile, ma rivolge la propria attenzione anche alla giusta composizione della gamma. Essenziali sono in ogni caso gli interruttori e le prese a muro, poiché tali prodotti sono fondamentali per qualsiasi impianto elettrico. Altrettanto importanti sono i cavi elettrici, i tubi in PVC, le canalizzazioni, l'illuminazione e gli interruttori di protezione dei circuiti: tali prodotti sono presenti in quasi ogni impianto elettrico(26). La gamma di un grossista di materiale per impianti elettrici è composta in media nel seguente modo: illuminazione 22 %, cavi 18 %, materiale di installazione e interruttori 9 %, elementi per la distribuzione 7 %, interruttori industriali 9 %, sistemi di canalizzazione e di fissaggio 5 %, altro materiale d'installazione 19 %, materiali vari 11 %(27).

    (27) Per quanto riguarda la distribuzione attraverso il commercio all'ingrosso, la maggior parte dei fabbricanti dichiara di non applicare alcun sistema specifico di distribuzione selettivo o esclusivo(28). Risulta tuttavia che alcuni di essi operano tramite una rete di "distributori privilegiati". Fra questi possono essere menzionati i seguenti casi:

    - Draka Kabel, il maggiore fabbricante dei Paesi Bassi di fili e cavi, ha stipulato con una serie di grossisti, i cosiddetti "Draka partner", speciali intese relative a riduzioni e compensazioni. Tali grossisti sono tutti membri di FEG(29).

    - Van Geel Systems, il più importante fabbricante dei Paesi Bassi di - fra gli altri prodotti - sistemi di fissaggio dei cavi, distribuisce i propri prodotti "su base esclusiva" attraverso una selezione di dodici "grossisti Van Geel", tutti membri FEG, con cui è stato concluso un accordo di acquisto: in virtù di tale accordo Van Geel si impegna a fornire i propri prodotti solo attraverso i grossisti selezionati (articolo 1 a). La rete di distribuzione può essere ampliata solo previa consultazione degli interessati (articolo 4)(30).

    - Gira, un fornitore tedesco di interruttori elettrici, distribuisce i propri prodotti sul mercato olandese esclusivamente tramite TU, il principale membro di FEG. Gira non fornisce i propri prodotti direttamente alle imprese di installazione.

    - Merlin Gerin, fabbricante, fra l'altro, di interruttori, distribuisce i propri prodotti tramite "distributori ufficiali Merlin Gerin", tutti membri di FEG ad eccezione di un caso (non un grossista). In virtù di un accordo concluso fra Merlin Gerin e il suo principale distributore, TU, la rete dei grossisti, così come il numero di compratori diretti, possono essere ampliati solo previo accordo di TU(31).

    - Peha, fabbricante tedesco di interruttori, distribuisce i propri prodotti nei Paesi Bassi (attraverso il suo agente Hofte) servendosi di circa trenta grossisti che hanno aderito a FEG(32).

    3.3. Imprese di installazione

    (28) I mercati di sbocco per i grossisti sono di vario genere. Essi sono costituiti principalmente da imprese di installazione e, in minor misura, da negozi "fai da te", dalle imprese di costruzione, dai servizi cash & carry, dalle imprese che procedono autonomamente alle proprie installazioni, da enti (para)statali e da ospedali. Fino al novembre 1993 i membri di FEG erano soggetti a una norma speciale che prevedeva che essi in linea di principio non potessero rifornire utilizzatori finali e consorzi d'acquisto. Conformemente alla "decisione vincolante di FEG relativa alla fornitura a privati e a consorzi d'acquisto" - decisione che è stata ritirata alla data sopra citata - la vendita e la fornitura diretta da parte dei grossisti ai privati e ai consorzi d'acquisto era considerata come un esercizio inappropriato del commercio all'ingrosso, in conflitto con il perseguimento di valide relazioni di mercato. Tali attività erano pertanto vietate. Secondo le spiegazioni fornite, lo scopo di tale decisione era quello di garantire ai membri di FEG un adeguato margine di profitto lordo(33).

    (29) Sul mercato olandese operano circa 3800 imprese di installazione di materiale elettrico. La maggior parte di esse, circa 3500, aderisce all'UNETO, un'associazione di diritto olandese costituita nel 1964 con lo scopo di promuovere gli interessi delle imprese di installazione e dei rivenditori al dettaglio di beni di consumo del settore elettrotecnico. Il gruppo delle imprese di installazione è costituito per il 75 % da piccole imprese, per il 20 % da medie imprese e per il 5 % da grandi imprese(34).

    (30) I principali mercati di sbocco per gli installatori sono l'industria (55 % circa), i servizi di pubblica utilità (33 % circa) e l'edilizia abitativa (12 % circa). Il fatturato totale del mercato olandese dell'installazione ha raggiunto nel 1991 circa 8 miliardi di NLG (3,6 miliardi di EUR)(35).

    E. IL PROCEDIMENTO

    (31) Con lettera del 16 settembre 1991 la Direzione generale Concorrenza ha comunicato a FEG gli addebiti ad essa mossi, in particolare relativamente alla pressione esercitata sui fornitori perché essi non rifornissero CEF, alle intese sui prezzi e le riduzioni, nonché al criterio del fatturato applicato per l'ammissione all'associazione(36). Nel 1991-1996 sono state inviate a FEG, NAVEG, UNETO, ad alcuni dei loro membri e a vari fabbricanti diverse richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 11 del regolamento n. 17. Talune (associazioni di) imprese sospettate di essere coinvolte negli accordi in oggetto sono state oggetto di accertamenti in loco l'8 e il 9 dicembre 1994(37). Il 3 luglio1996 la Commissione ha mosso addebiti a FEG e a sette dei suoi membri, ossia Bernard, Brinkmann & Germeraad, Conelgro, Schiefelbusch, Schotman, TU e Wolff. Un'audizione si è svolta in data 19 novembre 1997. Dall'esame delle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti e delle informazioni orali fornite durante l'audizione è emerso che la partecipazione individuale di sei dei sette membri di FEG cui erano stati mossi addebiti non poteva essere determinata con sufficiente grado di certezza, oppure che tale partecipazione - in base agli elementi a disposizione - era di natura limitata. Per tale motivo è stato deciso di portare avanti il procedimento solo nei confronti di FEG e TU.

    (32) Va inolte osservato che nel corso dell'inchiesta CEF ha inviato alla Commissione alcune registrazioni e trascrizioni di conversazioni telefoniche avute con alcune imprese. Tali registrazioni e trascrizioni sono state effettuate in segreto e senza il consenso delle imprese interessate. La Commissione riconosce che per tale motivo le registrazioni e trascrizioni avrebbero dovuto essere restituite immediatamente a CEF. Ciò è successo tuttavia solo dopo qualche tempo: la Commissione desidera comunque sottolineare che tali dati non hanno svolto alcun ruolo nel procedimento in questione, e non hanno influenzato in alcun modo il contenuto della decisione.

    F. RELAZIONE FRA L'ADESIONE A FEG E LE FORNITURE

    (33) Dal momento in cui CEF ha cominciato a operare sul mercato all'ingrosso olandese, nel 1989, ha incontrato difficoltà nell'ottenere materiale per impianti elettrici destinato al mercato dei Paesi Bassi. A parere di CEF tali difficoltà derivavano dal fatto che essa non aderiva a FEG. In particolare, i fornitori di materiale elettrico membri di NAVEG (agenti/importatori soprattutto di fabbricanti esteri), unitamente a una serie di fornitori non aderenti a tale associazione (essenzialmente fabbricanti olandesi) risultano effettuare forniture solo a grossisti aderenti a FEG.

    (34) Per i grossisti che non aderiscono a FEG, l'acquisto di materiale per impianti elettrici direttamente dall'estero non costituisce un'alternativa semplice e, tra l'altro, per le ragioni indicate al considerando 18. A ciò si aggiunge il fatto che, secondo CEF, molti fornitori stranieri sono poco disposti a mettere in gioco le loro buone relazioni con FEG nei Paesi Bassi fornendo all'estero prodotti destinati al mercato olandese. Anche i costi del trasporto, infine, possono costituire un freno all'acquisto diretto di prodotti all'estero.

    (35) Fino al novembre 1993 la possibilità, per CEF e per altri non aderenti a FEG, di rifornirsi di prodotti nei Paesi Bassi in modo indiretto, attraverso altri grossisti, era limitata sotto tutti gli aspetti. La ragione di tale situazione è da ricercarsi in una raccomandazione di FEG ai propri membri - che costituiscono la parte preponderante del mercato all'ingrosso -, secondo la quale essi dovevano interpretare il divieto di rifornire i privati (cfr. considerando 28) come comprendente, in ogni caso, "colleghi (non aderenti a FEG)"(38). La fornitura di prodotti da parte di membri FEG ad altri membri FEG non solleva naturalmente alcuna obiezione. Va del resto osservato che qualora i membri FEG, contrariamente alla raccomandazione della propria associazione, siano disposti a effettuare tali forniture, le condizioni sono spesso meno interessanti a causa della presenza di un anello supplementare nella catena.

    (36) Tali circostanze spiegano la domanda di adesione a FEG presentata da CEF nel 1990. La domanda è stata tuttavia respinta poiché non era soddisfatto uno dei criteri di ammissione, ossia un fatturato annuo sul mercato olandese del materiale per impianti elettrici di 5 milioni di NLG (2,26 milioni di EUR) nei tre anni precedenti la richiesta di adesione(39). Il fatturato di CEF UK di circa 478 milioni di EUR non è stato preso in considerazione.

    (37) Le parti osservano che qualunque impresa acceda a un nuovo mercato (geografico) incontra difficoltà iniziali, e che alcuni fornitori possono dimostrarsi esitanti o riluttanti ad avviare relazioni commerciali con il nuovo operatore. Ciò non è inverosimile; il nocciolo della questione, nel presente caso, è tuttavia che il fatto che FEG crea ulteriori ostacoli che rendono ancora più difficile l'accesso sul mercato all'ingrosso dei Paesi Bassi. L'apertura, nel frattempo, di otto sedi di CEF sul mercato olandese non modifica il fatto che l'intervento di FEG rallenta e scoraggia l'accesso al mercato di nuovi operatori come CEF, e ciò ha naturalmente conseguenze dirette sui risultati finanziari delle imprese interessate. A tale riguardo CEF ha osservato durante l'audizione che i risultati finanziari dell'impresa dall'entrata sul mercato olandese nel 1989, e negli anni successivi, sono stati deludenti(40).

    (38) Secondo CEF, solo dopo gli accertamenti da parte della Commissione alla fine del 1994 la situazione sul mercato olandese all'ingrosso del materiale per impianti elettrici si è in una certa misura normalizzata, e i fornitori risultano maggiormente disposti a effettuare forniture anche a non aderenti a FEG(41). Gli effetti di tale evoluzione sull'andamento del fatturato di CEF sono evidenti.

    1. FEG-NAVEG

    1.1. Antefatti

    (39) Diversi documenti in possesso della Commissione mostrano che i rifiuti di effettuare forniture a non aderenti a FEG non sono di natura unilaterale, ma sono il risultato di un accordo collettivo di esclusiva, basato su un gentleman's agreement fra FEG e NAVEG e su pratiche concordate fra singoli fornitori e, da un lato, FEG e, d'altro lato, i suoi membri. Tale accordo di esclusiva implica che i membri NAVEG e i fornitori che vi partecipano sono autorizzati a fornire i loro prodotti solo a grossisti aderenti a FEG.

    (40) La ragione per cui tale accordo è basato su un gentleman's agreement e non su un accordo formale scritto è di natura storica, e si inserisce nel quadro del diritto della concorrenza. FEG e NAVEG sono legate da lungo tempo da stretti rapporti, e fra il 1928 e il 1959 sono state entrambe parti di un altro accordo collettivo di esclusiva basato su un contratto scritto. A tale accordo aderiva anche Bogeta, un'altra associazione olandese per il commercio all'ingrosso.

    (41) L'accordo era noto sotto la denominazione "Agenten-Grossiers-Contract" ("Contratto Agenti Grossisti", "AGC"), e conteneva due clausole interessanti ai fini della presente analisi. L'articolo 1 del contratto AGC stabiliva un accordo collettivo e reciproco di esclusiva, in base al quale i membri di NAVEG erano autorizzati a effettuare forniture esclusivamente a grossisti aderenti a FEG o a Bogeta. I membri di FEG e Bogeta si impegnavano a loro volta ad acquistare i prodotti oggetto del contratto solo dai membri NAVEG(42). L'articolo 2 del contratto AGC ampliava la portata dell'accordo sopra citato: in virtù di detto articolo le tre parti si impegnavano a cercare di estendere l'accordo di cui all'articolo 1 a fabbricanti e agenti che non aderivano a NAVEG(43).

    (42) Né FEG né i suoi membri negano che in passato sia esistito un tale accordo collettivo di esclusiva basato su un contratto formale(44), e nel "piano strategico" di FEG del 1993 vi viene fatto implicito riferimento: "la parola d'ordine era di effettuare forniture solo ai membri di FEG"(45). Dati gli effetti restrittivi della concorrenza prodotti da tale accordo, l'11 dicembre 1957 l'allora ministro olandese degli Affari economici aveva dichiarato il contratto AGC inefficace perché in conflitto con l'interesse generale.

    (43) Tale dichiarazione non fece tuttavia cessare, in pratica, l'effettiva applicazione dell'accordo. Dopo la decisione del ministro i consigli di amministrazione di FEG, Bogeta e NAVEG discussero della nuova situazione e, come emerge dal verbale di una riunione di Bogeta del 24 gennaio 1958, convennero di continuare a operare nello stesso modo. Tuttavia, per ovvie ragioni, l'accordo collettivo di esclusiva non fu più basato su un contratto formale, ma su un gentleman's agreement(46): "È successo quanto ci si attendeva. Dopo che, nel corso di una discussione con il ministro Zijlstra, è apparso chiaro che l'accordo AGC prima o poi sarebbe diventato inefficace, i consigli di amministrazione di Ned. Ver. (FEG), NAVEG e Bogeta hanno convenuto di stabilire una linea di condotta per il caso in cui tale inefficacia sarebbe effettivamente intervenuta. In realtà non vi saranno grandi cambiamenti, poiché all'accordo AGC subentrerà un gentleman's agreement fra fabbricanti, agenti e grossisti riconosciuti. Il Contratto Agenti Grossisti diventerà un 'Contatto Agenti Grossisti'. È stato generalmente riconosciuto che la vecchia situazione era valida e funzionava in modo soddisfacente" (traduzione dall'olandese).

    1.2. FEG-NAVEG 1986-1994

    (44) I fatti sopraesposti spiegano perché la Commissione, relativamente al periodo cui si riferisce questa parte dell'indagine, ossia il periodo 1986-1994, non possa dimostrare la stipulazione di un accordo scritto formale, ma abbia riscontrato solo prove relative all'esistenza di un gentleman's agreement.

    (45) Il contenuto dell'accordo collettivo di esclusiva è stato leggermente modificato nel corso degli anni. Se il contratto AGC era di natura reciproca, l'accordo attuale prevede che i membri FEG siano in linea di principio liberi di aquistare prodotti anche da imprese non partecipanti all'accordo stesso.

    (46) Benché la prova dell'esistenza del gentleman's agreement sia costituita dalla totalità dei documenti analizzati nel presente testo e dalla loro connessione, risultano particolarmente indicativi i documenti esposti in appresso:

    - il resoconto dell'assemblea generale di NAVEG del 24 aprile 1989, in cui viene fatto riferimento alle riunioni fra il consiglio di amministrazione di FEG (allora composto da rappresentanti di Brinkman & Germeraad, TU, Waagmeester, Bliek, Schiefelbusch, Schuurman e Wolff) e quello di NAVEG. Risulta che FEG abbia chiesto a NAVEG di raccomandare ai propri membri di interrompere le forniture in caso di ritiro dei grossisti da FEG. Benché i membri di NAVEG non siano obbligati a fornire i propri prodotti ai membri di FEG, è indicato che "le forniture si basano su un gentleman's agreement, il che implica che quelle effettuate a non aderenti a FEG possono costituire un ostacolo"(47);

    - il resoconto di NAVEG relativo alla riunione del 28 febbraio 1989 fra il consiglio d'amministrazione di FEG (allora composto da rappresentanti di Brinkman & Germeraad, TU, Waagmeester, Bliek, Schiefelbusch, Schuurman e Wolff) e quello di NAVEG. In tale resoconto è riportato che alla seguente domanda di un amministratore di FEG (rappresentante di Schuurman): "Come si comporta NAVEG qualora un grossista membro di FEG ritiri la propria adesione?", NAVEG ha risposto: "la raccomandazione sarà di interrompere le forniture" (traduzione dall'olandese). Il resoconto di FEG in merito alla stessa riunione riporta i medesimi elementi(48);

    - il resoconto dell'assemblea generale di NAVEG del 28 aprile 1986, in cui viene fatto riferimento all'incontro fra il consiglio d'amministrazione di FEG e di NAVEG dell'11 marzo 1986: "Nel quadro degli accordi fra le due associazioni non sono auspicate forniture alle imprese Nedeximpo, Dego, van de Meerakker e Hagro" (traduzione dall'olandese)(49). Nessuna di tali imprese aderiva allora a FEG.

    (47) Fra FEG e NAVEG non vi è un rapporto di forza paritetico. Con una quota di mercato del 96 % circa detenuta dai suoi membri e un fatturato nel settore del materiale per impianti elettrici di circa 0,8 miliardi di EUR, FEG risulta in pratica la parte più forte, e i membri di NAVEG, data anche la loro preferenza per le forniture attraverso il commercio all'ingrosso, sono dipendenti da FEG per larghissima parte del loro fatturato. Benché molti fornitori rappresentati dai membri di NAVEG occupino una posizione forte sul mercato - spesso dominato da un numero limitato di imprese -, il potere economico che ne risulta non controbilancia quello dell'insieme dei membri di FEG. Tali circostanze spiegano la disponibilità di NAVEG e dei suoi membri alla partecipazione al gentleman's agreement, e al tempo stesso l'interesse economico di una simile scelta per tale associazione. Questi elementi vengono confermati dai seguenti esempi:

    - una lettera inviata il 23 agosto 1991 da Hofte, membro di NAVEG, a Paul Hochköpper & Co., produttore degli interruttori Peha, in riferimento alla richiesta di informazioni inoltrata a Hofte della Commissione il 25 luglio 1991: "[...] NAVEG ha naturalmente una posizione leggermente più difficile, poiché, pur non avendo una connessione ufficiale con FEG, è più o meno legata ad essa da un vincolo virtuale. La nostra posizione a Bruxelles è tuttavia la seguente: 'Nei vostri documenti affermate che i membri di FEG dominano il 98 % del mercato. In quanto agenti di NAVEG noi non possiamo non prendere in considerazione i desiderata di FEG, poiché si tratta praticamente della totalità del nostro fatturato. Qualora abbiate problemi a questo riguardo, è solo a FEG che dovete rivolgervi' (traduzione dal tedesco)"(50).

    TU dichiara che non esiste più alcun legame fra FEG e NAVEG e cita il seguente passaggio della lettera(51): "Per quanto possiamo giudicare adesso, accadrà che UNETO cesserà di essere 'sospetta', e ci sarà probabilmente un'indagine sugli aspetti giuridici dei legami fra FEG e NAVEG. Fortunatamente noi da anni non abbiamo alcun rapporto di questo tipo con FEG. In definitiva è solo FEG a trovarsi in una posizione difficile, ma ciò in realtà non ci riguarda". Tale passo può tuttavia essere anche interpretato altrimenti, e precisamente come una conferma del fatto che l'accordo collettivo di esclusiva non è più basato su accordo formale scritto bensì su un "vincolo virtuale";

    - il resoconto dell'assemblea generale di NAVEG del 9 maggio 1988: "Dato che la maggior parte del fatturato degli agenti membri dell'associazione viene realizzato con i membri di FEG, una cooperazione adeguata risulta di importanza fondamentale" (traduzione dall'olandese)(52).

    (48) Ai fini del funzionamento dell'accordo collettivo di esclusiva, risulta importante che le parti interessate si riuniscano regolarmente per discutere e scambiarsi informazioni. I documenti rinvenuti dalla Commissione durante gli accertamenti in loco mostrano che tali discussioni fra FEG e NAVEG hanno effettivamente avuto luogo. Durante tali scambi FEG rendeva noti i nomi dei grossisti che non aderivano più all'associazione(53), e in alcuni casi esercitava un'esplicita pressione su NAVEG perché informasse i propri membri in merito ai cambiamenti intervenuti nell'elenco degli aderenti. NAVEG si informava a sua volta dell'adesione o meno a FEG di determinati grossisti: tali informazioni le consentivano di rispettare gli impegni derivanti dal gentleman's agreement. Oltre a ciò, NAVEG consigliava FEG in merito all'ammissione di nuovi membri all'associazione, e questo per una chiara ragione: tanto maggiore era il numero di membri di FEG, tanto più elevate erano per i membri di NAVEG le possibilità di smercio dei prodotti nell'ambito del gentleman's agreement.

    (49) TU sostiene che al sopracitato scambio di dati sulle imprese aderenti a FEG non deve essere attribuito alcun significato, poiché tali elementi sarebbero stati utilizzati solo per l'organizzazione di fiere commerciali o per l'elaborazione di sistemi di informazione e di ordinazioni a livello settoriale(54). Non è escluso che questi dati possano venire destinati a tali fini; è tuttavia più plausibile che simili informazioni venissero scambiate con l'intenzione di impedire le forniture a imprese non aderenti a FEG conformemente a quanto previsto dal gentleman's agreement. A tale riguardo risultano indicativi i seguenti esempi:

    - una lettera di NAVEG al segretario di FEG del 27 novembre 1989, in cui vengono chieste informazioni in merito alla richiesta di adesione a FEG presentata da CEF. NAVEG osserva quanto segue: "Diverse fabbriche estere, rappresentate dai nostri membri, forniscono prodotti a questa società in altri paesi e desiderano farlo anche nei Paesi Bassi. Tuttavia, fintantoché City non viene ammessa in seno a FEG, la direzione raccomanda naturalmente ai suoi membri di non procedere a forniture a tale grossista" (traduzione dall'olandese). Che tale raccomandazione implichi del resto anche rischi commerciali emerge dal passaggio seguente: "In passato diversi membri hanno applicato nei confronti di Nedeximpo una raccomandazione analoga. Tuttavia, ora che tale impresa è stata ammessa a FEG, per essi si pone il problema di non essere più accettati come fornitori" (traduzione dall'olandese)(55);

    - il resoconto del colloquio fra FEG e NAVEG del 28 febbraio 1989, da cui emerge che era stato convenuto che NAVEG avrebbe fornito a FEG gli indirizzi dei grossisti che essa auspicava diventassero membri dell'associazione(56).

    (50) I membri di NAVEG risultano applicare anche in pratica le "raccomandazioni" formulate da FEG. Hateha ad esempio, un membro di NAVEG che rappresenta sul mercato olandese importanti fabbricanti quali Mennekes e Jung, ha comunicato esplicitamente a CEF di effettuare forniture solo attraverso grossisti aderenti a FEG, e di rifiutare pertanto di fornirle i propri prodotti(57). Le osservazioni formulate dalle parti, che sostengono che Hateha si basi sul criterio dell'adesione a FEG per verificare la solvibilità dell'impresa interessata, non risulta convincente, tanto più che esistono altri metodi più precisi per accertare la solidità finanziaria di un'impresa: l'adesione a FEG non offre in sé alcuna garanzia assoluta su questo punto. Può essere infine osservato che il direttore di Hateha era all'epoca anche il segretario di NAVEG, e che la sede di NAVEG era ubicata allo stesso indirizzo di Hateha. Negli anni '80, inoltre, Hateha aveva già informato un'altra impresa non aderente a FEG, Frigé, che non poteva fornirle prodotti perché non era membro di detta associazione(58).

    (51) Un altro membro di NAVEG, Hemmink, rappresentante fra l'altro di Wiska e di Pflitsch, si è rifiutato a sua volta - dopo consultazione, fra l'altro, di FEG, di Schiefelbusch (membro FEG) e di altri membri di NAVEG - di rifornire direttamente un'impresa non aderente a FEG (Van de Meerakker). Il direttore di Hemmink era all'epoca anche il segretario di NAVEG, e la sede di NAVEG era ubicata allo stesso indirizzo di quello di Hemmink(59). L'argomento addotto dalle parti, secondo le quali si sarebbe trattato di un atto unilaterale di Hemmink senza alcun legame con un eventuale gentleman's agreement fra FEG e NAVEG, non tiene alcun conto del contesto in cui si è verificato tale caso(60). In quanto segretario di NAVEG il direttore di Hemmink era indubbiamente al corrente del fatto che NAVEG raccomandava ai suoi membri di rifornire esclusivamente imprese aderenti a FEG. Il comportamento sopramenzionato, ossia il fatto di informarsi sull'adesione o meno a FEG di un grossista prima di decidere in merito alle forniture, rientra in tale politica.

    (52) Ovviamente i membri di NAVEG non dovevano comunicare così esplicitamente al potenziale cliente la ragione del loro rifiuto. A tale riguardo è indicativo il seguente passaggio dalla sopracitata lettera di Hofte (membro NAVEG) a Paul Hochköpper & Co.:

    - in relazione alla denuncia presentata da CEF alla Commissione viene segnalato: "Inoltre, ha naturalmente inviato documenti, fra cui, sfortunatamente, alcuni di agenti NAVEG, che, con leggerezza, vi affermano che l'impresa non poteva ricevere forniture in quanto non aderente a FEG" (traduzione dal tedesco)(61).

    2. FEG - altri fornitori

    (53) Diversi documenti in possesso della Commissione mostrano che FEG ha cercato di estendere il gentleman's agreement a fornitori non rappresentati presso NAVEG da agenti o importatori. Tale iniziativa è conforme al contenuto dell'articolo 2 dell'accordo AGC dichiarato inefficace nel 1957 (cfr. considerando 41). Dato il carattere essenzialmente informale della collaborazione, è difficile indicare con precisione quanti fornitori non rappresentati in NAVEG sono implicati nell'accordo collettivo di esclusiva: dal progetto di lettera citato al considerando 62 emerge tuttavia che gli stessi membri di FEG sono convinti che si tratti di un numero considerevolmente elevato. Dai documenti acquisiti dalla Commissione durante gli accertamenti risulta che i fornitori interessati rivestono un ruolo rilevante per quanto riguarda il loro segmento di prodotto (ad esempio Draka Polva, Holec, Hager, Klöckner Moeller e ABB). A tale riguardo sono illustrativi gli esempi riportati in appresso.

    (54) Dal resoconto di una riunione interna di TU del 12 settembre 1990 risulta che Draka Polva intendeva effettuare forniture a CEF a un determinato prezzo, e emerge altresì l'opposizione di FEG: "FEG ha reagito, poiché questa proposta non è conforme all'accordo fra FEG e i suoi membri" (traduzione dall'olandese)(62). Anche TU, membro di FEG, ha mosso obiezioni in merito, scrivendo in una lettera del 16 luglio 1990: "consideriamo la vostra decisione come una minaccia per i grossisti detentori di stock, e il vostro intervento ci appare pertanto non auspicabile"(63). Con ogni evidenza FEG e TU hanno ottenuto con tale intromissione gli effetti voluti, poiché nel resoconto dell'assemblea di TU del 9 ottobre 1990 si legge: "In seguito a un colloquio fra Draka Polva e il sig. van der Meijden l'intenzione di effettuare forniture a CEF è stata ritirata"(64). La politica di TU nei confronti di CEF appare del resto in tutta la sua chiarezza: nel resoconto della riunione interna di TU del 13 dicembre 1989 viene nuovamente ribadito in termini concisi ed eloquenti che: "occorre in conclusione impedire che i fabbricanti di TU effettuino forniture a CEF" (traduzione dall'olandese)(65).

    (55) L'intenzione di FEG di estendere la portata dell'accordo collettivo di esclusiva a fornitori non rappresentati in NAVEG non era limitata al settore del materiale elettrico, ma riguardava altresì quello dell'elettronica di consumo(66). A tale proposito è indicativo l'esempio di un amministratore di FEG (rappresentante di Bliek) che sollecita in modo pressante il comitato grossisti di Philips perché siano rispettati "Gli accordi stipulati": "Sapete che recentemente sono entrato a far parte del consiglio di amministrazione di FEG. Il mio scopo è quello di promuovere gli interessi dei grossisti di apparecchiature elettrotecniche. Spero che non mi lascerete in asso. Almeno tutti i grossisti di Philips devono diventare (o rimanere) membri di FEG." [...] "Se, come grossisti di Philips, siamo tutti membri dell'organizzazione centrale FEG, rappresenteremo, insieme ad altri grossisti non Philips, ma aderenti a FEG, la quasi totalità del mercato all'ingrosso. Solo così potremo, congiuntamente, prendere decisioni che possano far riflettere i nostri fornitori" (traduzione dall'olandese)(67).

    (56) Non solo FEG in quanto associazione, ma anche i suoi singoli membri hanno contattato i fornitori in merito alla questione delle forniture a grossisti esterni. Un certo numero di fornitori ha ammesso di essere stato oggetto di tali interventi. Hager ad esempio, un fabbricante di scatole di distribuzione, ha dichiarato nella risposta del maggio 1993(68) a una richiesta di informazioni della Commissione: "Come impresa nuova Hager-Nederland ha subito negli ultimi due anni diverse osservazioni negative in merito alla sua politica di distribuzione, e quasi tutti i membri di FEG hanno assunto un atteggiamento critico nei confronti delle imprese non aderenti alla loro associazione" (traduzione dall'olandese). Tale atteggiamento critico era provocato dal fatto che Hager effettuava forniture anche a imprese non aderenti a FEG, e può essere considerato come un tentativo, da parte dei membri di FEG, di estendere a nuovi partecipanti l'accordo collettivo di esclusiva. Il seguente passo della risposta di Hager pare confermare questo quadro: "Dato che, al momento della costituzione di Hager, CEF era un 'elemento scottante' sul mercato, quasi tutti i membri di FEG si aspettavano che la nostra nuova impresa adottasse una posizione critica riguardo alle forniture a tale grossista" (traduzione dall'olandese). Le parti osservano che nessun membro di FEG ha mai minacciato Hager di rappresaglie, ma ciò non toglie che si constati ugualmente l'esercizio di una pressione per impedire determinate forniture e spingere alla partecipazione all'accordo collettivo di esclusiva(69).

    (57) Fra i membri di FEG, quello che si è dimostrato più attivo nel contattare i singoli fornitori è in particolare TU, e oltre al caso relativo a Draka Polva descritto al considerando 54 ciò è dimostrato anche da altri esempi. TU e Holec (il maggiore fabbricante olandese di scatole di distribuzione), ad esempio, hanno convenuto il 2 luglio 1991 - a quanto risulta dal resoconto dell'incontro - di prendere in considerazione per le loro forniture solo i membri di FEG(70). TU ribatte che la responsabilità di tale dichiarazione è esclusivamente attribuibile a Holec(71), ma ciò non appare corrispondere al vero: il resoconto suggerisce difatti che la decisione di escludere dalle forniture i grossisti non aderenti a FEG sia il risultato di trattative fra Holec e TU; non è chiaro, inoltre, quale possa essere l'interesse di Holec nell'adottare unilateralmente una simile decisione.

    (58) Anche ABB, fabbricante di materiale tecnico, ha subito pressioni da parte di TU per interrompere le forniture a CEF. Da una relazione di TU emerge che ABB si è difesa dichiarando di "avere fornito a CEF solo una partita di merci, una cosiddetta 'operazione senza seguito'" (traduzione dall'olandese). ABB ha inoltre addotto come circostanza attenuante il fatto di trovarsi in una posizione difficile, date le relazioni da essa intrattenute con la società madre di CEF nel Regno Unito. Ha poi prevalso, in definitiva, l'importanza economica di buone relazioni con ABB, poiché la relazione di TU prosegue: "se ABB riceve un'altra domanda, a CEF sarà applicato il prezzo per gli installatori" (traduzione dall'olandese)(72).

    (59) Questo caso mostra che ABB considerava un'interruzione completa delle forniture a CEF, come richiesto da TU, troppo rischiosa. Per questo motivo è stata cercata una soluzione che lasciasse trasparire una disponibilità ad effettuare tali forniture, ma che al tempo stesso, per i prodotti offerti ("una transazione senza seguito") o per le condizioni applicate rendesse l'operazione molto poco interessante per CEF. L'argomento avanzato dalle parti, che sostengono che TU ha contattato ABB perché doveva fare molti più sforzi di CEF per ottenere da ABB determinate riduzioni, non è convincente, dato che tali differenze negli sforzi non sono state dimostrate, e dato che la richiesta di TU di interrompere tutte le forniture a CEF sarebbe stata in ogni caso sproporzionata e avrebbe portato ad altre ineguaglianze(73).

    2.1. Klöckner Moeller

    (60) Va menzionata a parte la situazione di Klöckner Moeller ("KM"), il maggiore fabbricante olandese di interruttori di protezione dei circuiti. Come risulta da quanto esposto in appresso, KM ha subito da parte di alcuni membri di FEG una considerevole pressione.

    (61) Alla base di questa situazione vi è stata la scoperta, da parte di membri del consorzio d'acquisto CEGRO (costituito dai sei membri di FEG Brinkman & Germeraad, Conelgro, Elgro, Oscar Keip, Rolff e Schiefelbusch) che la gamma di prodotti di CEF comprendeva articoli di KM. Detta impresa è stata invitata a fornire spiegazioni con una lettera dell'11 giugno 1990, alla quale ha risposto in data 16 luglio 1990 dichiarando di non rifornire la sede olandese di CEF, e segnalando il fatto che quest'ultima poteva avere ottenuto i prodotti KM attraverso sedi nel Regno Unito, in Germania e in Francia di CEF, importanti clienti di KM(74). Tale spiegazione non ha evidentemente tranquillizzato CEGRO, poiché in una lettera del 23 maggio 1991 a Bernard, aderente a FEG, il consorzio d'acquisto ha proposto "di inviare nuovamente una lettera comune alla direzione di KM" (traduzione dall'olandese)(75), allegando un progetto già elaborato da TU (datato 22 maggio 1991), e inviato per parere ad altri membri di FEG(76).

    (62) La lettera sottolinea due punti: in primo luogo il fatto che KM fosse uno dei primi grandi produttori a rifornire un'impresa non aderente a FEG - il che indica che evidentemente la maggior parte dei grandi fornitori rispettava il gentleman's agreement -; in secondo luogo il fatto che le forniture a CEF, un price cutter, avrebbero potuto comprimere i margini di guadagno dei membri di FEG, minacciando così i loro interessi comuni. Quest'ultimo aspetto è direttamente legato alle intese sui prezzi messe in atto da FEG (discusse in appresso ai considerando 71-87), e volte a mantenere un livello di prezzi stabile con un margine "sano" per i suoi membri. I seguenti passaggi sono indicativi di entrambi i punti esposti nella lettera:

    'Abbiamo appreso con preoccupazione la vostra decisione di stringere relazioni commerciali nei Paesi Bassi con l'impresa CEF. La nostra preoccupazione deriva, da un lato, dal fatto che siete uno dei primi grandi fornitori nel settore elettrotecnico ad inserire nella propria rete di distribuzione un grossista non aderente a FEG [...].

    Stando agli elementi di cui siamo a conoscenza, CEF applica nei Paesi Bassi la stessa formula di marketing utilizzata nel Regno Unito e in Germania, il che significa soprattutto un'offerta di prezzi e condizioni molto competitivi [...]

    Stringendo una relazione diretta con CEF, i vostri prodotti rientrano nella formula di riduzioni applicata da tale impresa. L'inevitabile conseguenza sarà che i prezzi, e quindi i margini, subiranno una compressione crescente' (traduzione dall'olandese).

    (63) La lettera si conclude con la richiesta di interrompere tutte le forniture a CEF. Per dare peso a tale richiesta sono inoltre minacciate rappresaglie: "[...] Da quanto sopra esposto vi risulterà chiaro che consideriamo qualsiasi relazione commerciale con CEF da parte vostra come una minaccia per il gruppo di grossisti Klöckner Moeller e per FEG in generale. Insistiamo pertanto vivamente affinché riconsideriate la vostra decisione, il che significa non effettuare forniture dal vostro magazzino a CEF, né eseguire ordini a suo nome. Qualora riteniate di dover proseguire un'eventuale relazione con tale impresa, a qualunque condizione, i grossisti KM rifletteranno sulla posizione degli articoli di KM in seno alle rispettive gamme di prodotti, e dovranno stabilire in quale misura dovrà essere ancora accordata attiva attenzione commerciale al vostro assortimento" (traduzione dall'olandese)(77).

    (64) Le parti interpretano tale progetto di lettera in modo discordante. A loro avviso si tratta di un reazione dei grossisti KM al fatto che CEF avrebbe ottenuto da KM una riduzione cui non avrebbe avuto diritto in base alle vigenti regole(78): ciò sarebbe stato considerato dagli altri grossisti KM come una discriminazione, il che spiega l'invio della lettera. L'argomento non può comunque essere accolto, poiché tale aspetto non viene sollevato in alcun punto della lettera stessa. Se esso, inoltre, fosse stato il reale motivo dell'invio, sarebbe stato più ovvio chiedere una corretta applicazione dei criteri di sconto piuttosto che la completa cessazione delle forniture. Dal progetto di lettera risulta inoltre che i membri di FEG non erano affatto interessati alla corretta applicazione di tali criteri: dalla lettera risulta in effetti che qualsiasi fornitura a CEF, "a qualunque condizione" avrebbe potuto essere una ragione sufficiente per sospendere gli acquisti da KM.

    (65) Una versione leggermente modificata della lettera, datata 24 maggio 1991, rivela che essa doveva essere firmata da 26 grossisti, tutti membri di FEG(79). Seguendo un parere giuridico tale lettera non è stata inviata; al suo posto ha avuto luogo, il 27 giugno 1991, una visita a KM da parte di una delegazione di FEG composta dai seguenti membri: TU, Bernard, Kasdorp e Imagro (un consorzio d'acquisto costituito dagli otto membri FEG Bolderhey, Elauma, Electro Metaal, Ehrbecker, De Koning Elektrotechniek, Polimex, Vibo Electro e Waagmeester). La dimensione e la composizione di tale delegazione - TU e Bernard sono di gran lunga i membri più importanti di FEG, e nel 1991, al pari di Waagmeester, erano rappresentati nel consiglio d'amministrazione di FEG (il rappresentante di TU era all'epoca anche presidente di FEG)(80) - , insieme al fatto che già nel progetto di lettera viene indicato che le forniture a CEF erano considerate come una minaccia per i grossisti di FEG in generale, avallano la conclusione che tale visita può essere considerata un'iniziativa non solo dei membri di FEG che vi hanno partecipato ma dell'associazione nel suo insieme.

    (66) Secondo CEF, durante la visita i rappresentanti di FEG hanno presentato una petitizione, accompagnata dalla minaccia di sospendere gli acquisti di prodotti KM se detta impresa avesse continuato a effettuare forniture a CEF. Le parti hanno negato l'esistenza di una simile petizione ma non la visita stessa(81), che ha evidentemente permesso di ottenere gli effetti voluti: dalla risposta di KM del 2 settembre 1993 a una richiesta di informazioni inoltrata dalla Commissione il 27 aprile 1993 emerge che tutti i grossisti clienti di KM erano membri di FEG(82).

    3. Il ruolo centrale di FEG e del suo maggiore aderente TU

    (67) FEG riveste un ruolo chiave nella questione delle forniture negate a imprese non aderenti all'associazione stessa. Combinando una politica di ammissione rigorosa con un accordo collettivo di esclusiva volto a privare le imprese non aderenti delle loro fonti di approvvigionamento, FEG indebolisce la posizione di tali imprese e mantiene e rafforza così la propria posizione dominante sul mercato all'ingrosso. Nel quadro dell'accordo collettivo di esclusiva FEG ha mantenuto i contatti necessari con NAVEG e ha assicurato fra le due associazioni lo scambio di informazioni necessario al funzionamento dell'accordo stesso. Lo scopo degli sforzi messi in atto da FEG non lascia adito a dubbi, e il resoconto di una sua assemblea regionale svoltasi il 28 agosto 1985 lo ribadisce chiaramente: "non bisogna tendere la mano ai concorrenti, ed è stato pertanto deciso che nessuno collabori a questo fine" (traduzione dall'olandese)(83).

    (68) Un altro elemento evidente è che i singoli grossisti FEG non si considerano reciproci concorrenti, e tale impressione è rafforzata dal fatto (cfr. il considerando 35) che le forniture fra i vari membri dell'associazione stessa sono invece consentite(84).

    (69) Un ruolo rilevante nell'accordo collettivo di esclusiva è svolto, oltre che da FEG, dal suo principale aderente TU, il cui intervento va analizzato singolarmente. Il fatto non è sorprendente, visto che gli interessi di FEG e di TU sono più o meno coincidenti. Nel periodo 1989-1995 TU ha sempre avuto un rappresentante nel consiglio d'amministrazione di FEG, e nel periodo 1990-1991 ne ha occupato la presidenza(85); TU, inoltre, è stata fortemente rappresentata nei comitati FEG per i prodotti. Per la sua prolungata partecipazione al consiglio d'amministrazione di FEG e ai vari comitati per i prodotti(86), essa ha contribuito a determinare in considerevole misura la politica dell'associazione. A tale riguardo può inoltre essere segnalato il fatto che il rappresentante di TU nel consiglio d'amministrazione di FEG ha partecipato ai diversi colloqui fra FEG e NAVEG sulle modalità dell'accordo collettivo di esclusiva(87).

    (70) In virtù delle dimensioni della sua quota di mercato TU ha inoltre potuto esercitare a titolo individuale pressioni sui fornitori affinché non effettuassero forniture a imprese non aderenti a FEG(88). Il suo ruolo attivo nel caso in oggetto emerge inoltre dal progetto di lettera a KM da essa elaborato e dalla sua partecipazione alla delegazione FEG in occasione della visita alla stessa KM.

    G. INTESE SUI PREZZI FRA MEMBRI DI FEG

    (71) Da quanto risulta, FEG e i suoi membri hanno cercato in vario modo di influenzare la politica in materia di prezzi dell'associazione: ciò è avvenuto in concreto attraverso due decisioni di FEG, nonché tramite raccomandazioni sui prezzi e consultazioni fra i membri dell'associazione in merito a prezzi e riduzioni.

    1. Decisioni vincolanti di FEG

    (72) Conformemente all'articolo 7 dello statuto, negli anni '80 FEG ha adottato due decisioni vincolanti in merito alla politica dei prezzi che i suoi membri dovevano seguire; al momento dell'ammissione i nuovi aderenti erano obbligati a firmarle entrambe(89). A norma dell'articolo 5 dello statuto la violazione di tali decisioni poteva portare alla sospensione e all'espulsione dall'associazione.

    1.1. La decisione vincolante sui prezzi fissi

    (73) Conformemente alla decisione vincolante sui prezzi fissi del 2 novembre 1984, i membri di FEG erano obbligati a riversare in una determinata misura sui loro clienti gli aumenti di prezzi praticati dai fornitori ad avvenuta ordinazione dei prodotti. A tale fine la decisione prevedeva il seguente sistema(90): "1. Se ha luogo una variazione nei prezzi, entro tre mesi da tale variazione il materiale ordinato e non ancora consegnato potrà essere fornito al prezzo in vigore al momento dell'ordinazione;

    2. scaduto il termine di cui all'articolo 1, le variazioni di prezzo del materiale già ordinato e non ancora fornito saranno riversate sui clienti nel corso del semestre successivo, fino a un massimo da definirsi, eccetto in una situazione di crisi;

    3. l'importo massimo di cui all'articolo 2 sarà determinato ogni sei mesi da FEG previa consultazione di Uneto, in base alle variazioni dei prezzi dei due anni precedenti ripartite secondo i seguenti gruppi di prodotti: interruttori, elementi per la distribuzione, illuminazione, cablaggio, elementi per interruttori e altro materiale;

    4. in deroga agli articoli 1, 2 e 3, per fili e cavi saranno stabiliti prezzi fissi solo per tre mesi, con l'abituale clausola di aumento/calo;

    5. se l'installatore, nel quadro di un regime di rischio, è autorizzato a riversare sui propri clienti variazioni di prezzo che superano l'importo massimo di cui all'articolo 2, anche il grossista potrà riversare tali differenze fino all'importo consentito all'installatore"

    (traduzione dall'olandese).

    (74) Tale decisione era concepita come un accordo per ripartire fra grossisti e installatori il rischio di aumenti di prezzi suscettibili di verificarsi per i progetti di costruzione a lunga scadenza(91).

    (75) La decisione era per definizione vincolante e prevedeva l'irrogazione di una multa fino a un massimo di 10000 NLG (4531 EUR) in caso di violazione delle disposizioni stabilite. Essa è stata revocata dopo nove anni, nel corso dell'assemblea generale del 23 novembre 1993(92).

    1.2. La decisione vincolante sulle pubblicazioni

    (76) Con la decisione vincolante sulle pubblicazioni del 2 agosto 1978, FEG proibiva ai suoi membri di vendere materiale per impianti elettrici a prezzi fortemente ribassati o a prezzi di richiamo. L'Associazione ribadiva al tempo stesso in termini generali il proprio rifiuto della concorrenza sui prezzi. La decisione comportava le seguenti disposizioni: "I membri dell'associazione olandese per il commercio all'ingrosso nel settore elettrotecnico (FEG),

    considerando

    che è di grande interesse che il commercio all'ingrosso con stock nel settore elettrotecnico svolga correttamente la sua funzione sociale, fra l'altro mediante un adeguato comportamento sul mercato; che così facendo promuove al tempo stesso gli interessi dei suoi clienti,

    dichiarano

    che non è auspicabile provocare, incoraggiare e/o consentire vendite sotto costo, turbative sul mercato, perdite di redditività, nonché una concorrenza eccessiva fra i membri dell'associazione;

    che non è in particolare auspicata la distribuzione di pubblicazioni che offrano alle imprese di installazione materiale per impianti elettrotecnici a prezzi di richiamo e/o fortemente ribassati;

    decidono ai sensi dell'articolo 16 dello statuto di FEG:

    1. che simili pubblicazioni non sono consentite;

    2. che il compito di vigilare sull'osservanza della presente decisione è affidato al segretario;

    3. che qualsiasi spiegazione e/o interpretazione più approfondita, trasmessa per iscritto ai membri dell'associazione dal consiglio di amministrazione o a suo nome, sarà considerata come parte integrante della presente decisione"

    (93) (traduzione dall'olandese).

    (77) Benché il responsabile della vigilanza sul rispetto della decisione sia il segretario di FEG, in pratica eventuali violazioni vengono controllate anche dai membri stessi. Essi le comunicano in seguito al segretario, che a sua volta chiederà spiegazioni alla parte che le ha commesse(94).

    (78) A titolo d'esempio può essere menzionata la reazione dell'impresa Wolff, che alle critiche mosse da FEG per l'applicazione di "prezzi fortemente ribassati", il 6 aprile 1990 comunica che "non pubblicherà mai più tali prezzi" (traduzione dall'olandese)(95). Dopo quindici anni, nel corso dell'assemblea generale di FEG del 23 novembre 1993, la decisione vincolante sulle pubblicazioni è stata revocata.

    2. Consulazioni fra i membri di FEG in materia di prezzi e riduzioni

    (79) I membri di FEG si consultavano regolarmente sui prezzi e le riduzioni da praticare, generalmente nell'ambito di assemblee regionali dell'associazione o di riunioni dei comitati per i prodotti.

    (80) Per i membri del comitato FEG relativo ai fili e cavi, lo scopo da raggiungere era piuttosto chiaro. Nel resoconto della riunione del 16 maggio 1990 il presidente del comitato dichiara che "lo scopo del comitato è cercare di conservare la tranquillità sul mercato e di mantenere stabile il livello dei prezzi. Per raggiungere questo obiettivo è necessario consultarsi regolarmente" (traduzione dall'olandese)(96).

    (81) L'accordo fra i membri di FEG non riguardava solo il livello dei prezzi, ma anche le riduzioni applicabili ai loro clienti. Le parti dichiarano che una tale concordanza era di fatto impossibile, e rinviano a un resoconto del 6 dicembre 1989 del comitato relativo ai fili e cavi, in cui il presidente osserva che la situazione sul mercato era troppo complicata per poter stabilire regole efficaci per la concessione di riduzioni(97). Lo stesso resoconto contiene, subito dopo, il passaggio seguente(98): "Dopo una breve discussione viene deciso che, alla prossima riunione, tutti i membri del comitato porteranno un elenco con i prezzi applicati nel corso del mese precedente la riunione stessa [...], indicando quelli realmente pagati dai clienti. In base ad essi sarà valutato se vi è interesse a stabilire delle regole sulle riduzioni da praticare" (traduzione dall'olandese). La risposta sarà evidentemente positiva, poiché nel resoconto dell'assemblea regionale di FEG del 14 febbraio 1990 si legge in seguito: "il comitato per i fili e cavi sta mettendo a punto delle regole sulle riduzioni" (traduzione dall'olandese)(99). L'osservazione delle parti, secondo le quali in seno a FEG e fra i suoi membri non ci sarebbe stata alcuna intesa o intenzione concorde di adottare misure in materia di riduzioni non è pertanto convincente(100).

    (82) Durante le riunioni di FEG sono messi in atto anche altri tentativi per influenzare la politica in materia di prezzi e riduzioni applicata dai membri dell'associazione. Dal resoconto dell'assemblea regionale di FEG del 14 febbraio 1990 emerge che il presidente dell'associazione ha invitato gli aderenti a concedere con minore facilità riduzioni ai grandi clienti dei colleghi. Nello stesso resoconto viene inoltre fatto riferimento a un accordo concluso nella riunione precedente, in base al quale i grossisti di FEG si sarebbero reciprocamente informati dell'eventuale concessione, da parte di altri grossisti, di riduzioni maggiori delle loro relativamente a una data operazione(101).

    (83) Il seguente passaggio illustra un accordo in materia di riduzioni concluso in seno a FEG:

    Resoconto del consiglio di amministrazione di FEG (allora costituito da rappresentanti di Brinkman & Germeraad, Vibi, TU, Waagmeester, Heco-Frans Hamers, Bernard, Schuurman en Alcoo) del 30 novembre 1993: "Il 13 ottobre u.s. è stata inviata agli aderenti una lettera relativa alle condizioni uniformi da applicarsi per il materiale fornito alle scuole speciali VBO. È stato chiesto ai membri dell'associazione se essi sono disposti ad applicare una riduzione standard del 35 % sul materiale, esclusi gli interruttori PLC" (traduzione dall'olandese)(102).

    (84) L'inosservanza degli accordi sulle riduzioni porta all'intervento di FEG:

    Il resoconto dell'assemblea regionale di FEG del 28 maggio 1991 (cui erano presenti rappresentanti di Bernard, Claessen, Hategro, Helms, Kasdorp, De Koning, Polimex, Schiefelbusch, Schotman Electro, Schuurman, Slabbers, TU, Vibo, Electro e Wolff) fa menzione della concessione di riduzioni a consumatori finali da parte di alcuni grossisti. "L'assemblea condanna questa pratica. Il segretario si metterà in contatto con i grossisti interessati" (traduzione dall'olandese)(103). Le parti dichiarano che FEG voleva intervenire solo perché in questo caso erano implicate delle forniture a privati(104), ma il testo sopracitato non sembra avvalorare tale osservazione: non sono difatti messe in discussione le forniture, ma la concessione di riduzioni.

    3. Invio di raccomandazioni sui prezzi da FEG ai propri membri

    (85) Oltre alle consultazioni e discussioni svolte nelle riunioni, sono usati anche altri metodi per influenzare i prezzi applicati dai membri dell'associazione. Per quanto riguarda la fissazione dei prezzi di determinati materiali quali le scatole di giunzione, le scatole di controllo e i sottoinsiemi, l'iniziativa è stata presa dalla stessa FEG e dal suo maggiore aderente TU. FEG ha inviato regolarmente ai propri membri prospetti indicanti i prezzi lordi e netti più recenti, quali calcolati da TU(105). Per quanto riguarda i tubi di PVC, FEG ha inviato agli aderenti listini indicanti i nuovi prezzi lordi ogniqualvolta si è verificato un aumento o un calo dei prezzi stessi, segnalando al tempo stesso di quale percentuale raccomandasse di aumentare o di ridurre i prezzi netti. Come esempio si rinvia a una lettera mandata da FEG ai propri membri il 21 dicembre 1988: "Recentemente i fabbricanti vi hanno comunicato la loro necessità di aumentare a partire dal 1o gennaio prossimo i prezzi dei tubi lisci in PVC, dei tubi Hostalit-Z e dei tubi flessibili. In relazione a tale aumenti vi raccomandiamo di adattare i vostri prezzi e di modificare i prezzi netti che applicate. [...] Qualora siano state fissate condizioni nette (le cosiddette 'conferme d'acquisto') vi raccomandiamo di aumentarle dei seguenti importi [...]" (traduzione dall'olandese)(106).

    (86) In tale contesto si intende per prezzo lordo il prezzo raccomandato che il fabbricante giudica possa essere applicato dall'installatore al suo cliente (l'utilizzatore finale)(107). Tale prezzo viene utilizzato nelle trattative fra il fabbricante e il grossista per calcolare il prezzo d'acquisto del grossista. Tale prezzo d'acquisto si ottiene riducendo il prezzo lordo di una determinata percentuale. Il prezzo lordo viene inoltre utilizzato per determinare il prezzo praticato dai grossisti ai loro clienti (installatori). Anche il prezzo di vendita del grossista si ottiene a partire dal prezzo lordo, che viene però ridotto di una percentuale minore di quella utilizzata nel caso del prezzo di acquisto del grossista stesso. L'installatore, infine, utilizza il prezzo lordo per determinare il prezzo praticato al suo cliente. Il prezzo (netto) effettivo di vendita è pertanto costituito a ciascun livello della catena verticale dal prezzo lordo diminuito della riduzione applicata a quel determinato livello.

    (87) Benché le parti dichiarino che si tratta solo di prezzi raccomandati, va osservato che tale carattere di raccomandazione non è quasi mai specificato nella corrispondenza(108), e in un caso risulta che i cosiddetti prezzi raccomandati non erano puramente indicativi. Poco dopo l'invio della sopracitata lettera del 21 dicembre 1988, appare nel resoconto dell'assemblea regionale di FEG del 2 marzo 1989(109) che "gli aumenti di prezzo dei tubi di plastica (dicembre 1988) hanno provocato turbative sul mercato. L'assemblea ritiene che l'osservanza, da parte di tutti, dei prezzi raccomandati porterebbe a un aumento dei profitti" (traduzione dall'olandese).

    4. Listini prezzi identici

    (88) Sulla base delle informazioni ottenute dai loro fornitori, i più importanti membri di FEG quali TU, Bernard e Wolff preparano dei listini prezzi per i loro clienti in cui indicano i prezzi lordi e le riduzioni standard. I piccoli grossisti, che non possono permettersi di elaborare a loro volta dei listini prezzi, si servono ampiamente, secondo CEF, di tali cataloghi(110). Da un confronto dei listini di TU, Bernard e Wolff emerge una loro forte similarità: non solo i prezzi lordi, ma anche le riduzioni sono identiche per un grande numero di prodotti. Risulta inoltre che i cataloghi sono pubblicati nello stesso mese, e che le variazioni nei prezzi sono introdotte quasi contemporaneamente(111).

    (89) TU riconosce di pubblicare quasi simultaneamente cataloghi identici a quelli di Wolff e Bernard(112). Secondo le parti non si tratta di un fatto sorprendente, poiché i cataloghi non indicano il prezzo netto ma solo quello lordo: esso servirebbe solo come prezzo di riferimento e sarebbe imposto dai fornitori(113).

    (90) L'osservazione non è esaustiva, poiché i cataloghi in oggetto non contengono solo i prezzi lordi, ma anche riduzioni identiche. Il fatto non viene negato da TU, che sostiene tuttavia che le riduzioni standard indicate sono solo un meccanismo di sicurezza nel caso in cui non esista alcun accordo individuale sulle riduzioni fra il grossista e il suo cliente(114) - come avviene all'inizio di una relazione commerciale o per acquisti di modesta entità, caso in cui concordare condizioni speciali sarebbe fuori luogo poiché farebbe aumentare i costi dell'operazione(115). Negli altri casi verrebbero invece applicate riduzioni differenziate, stabilite fra TU e il singolo cliente in base, fra gli altri elementi, alla quantità di prodotto acquistato nella singola operazione e alla quantità di prodotto acquistato nell'arco di un anno.

    5. Consapevolezza

    (91) Sia FEG che una parte dei suoi membri risultano del tutto consapevoli del fatto che le intese sui prezzi costituiscono una violazione delle regole in materia di concorrenza. In una nota intitolata "Legge sulla concorrenza economica" ("Wet Economische Mededinging") del 30 agosto 1993, inviata dal segretario di FEG ai membri del consiglio d'amministrazione dell'associazione (composto allora da rappresentanti di TU, Bernard, Brinkman & Germeraad, Vibo, Waagmeester, Heco-Frans Hamers, Schuurman e Alcoo), viene descritta la nuova legge olandese sui cartelli, basata sugli articoli 85 e 86 (ora 81 e 82) del trattato CE, e viene in seguito osservato: "Per quanto riguarda FEG ciò significa, a mio avviso, che è vietata la fissazione di prezzi raccomandati per le scatole di giunzione, le scatole di controllo e i sottoinsiemi, e che forse lo sono anche la decisione vincolante sui prezzi fissi, la decisione vincolante sulle pubblicazioni e le disposizioni sui costi per il taglio dei materiali" (traduzione dall'olandese)(116).

    6. Il ruolo di FEG e del suo maggiore aderente TU

    (92) Da quanto sopraesposto emerge il ruolo centrale svolto da FEG nelle intese sui prezzi. Attraverso la decisione vincolante sui prezzi fissi, la decisione vincolante sulle pubblicazioni e l'invio di raccomandazioni sui prezzi tale associazione ha cercato di ostacolare la libera fissazione dei prezzi. Essa ha inoltre dato ai suoi membri la possibilità di realizzare intese su prezzi e riduzioni servendo come "foro" a tale fine.

    (93) Un ruolo rilevante nelle intese sui prezzi svolge anche TU, il più grande e il più importante degli aderenti a FEG. TU ha avuto per molti anni un rappresentante nel consiglio d'amministrazione di FEG, ed era pertanto al corrente, o ha contribuito attivamente, alla politica dell'associazione. TU forniva inoltre a FEG i dati in base ai quali informare i propri membri delle variazioni nei prezzi lordi e netti di determinati prodotti. Ciò significa in concreto che TU realizzava per tutto il settore il calcolo di conversione dei dati sulle variazioni nei prezzi netti comunicati dal fornitore in prezzi lordi uniformi, e in seguito trasmetteva questa informazione a FEG(117). TU era l'unica impresa a disporre all'epoca della capacità informatica necessaria per svolgere tali calcoli.

    II. VALUTAZIONE GIURIDICA

    A. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 1

    1. Accordi fra imprese e/o decisioni di associazioni d'imprese

    (94) FEG è un'associazione di diritto olandese; i suoi membri sono imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso del materiale per impianti elettrotecnici (cfr. l'articolo 3 dello statuto). FEG è pertanto un'associazione d'imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE, e i suoi membri sono imprese ai sensi dello stesso articolo.

    (95) Lo statuto di FEG, che contiene le norme fondamentali del funzionamento dell'associazione e disciplina i rapporti giuridici fra FEG e i suoi membri, costituisce un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Il regolamento interno di FEG e le decisioni vincolanti, adottati a norma rispettivamente dell'articolo 16 e dell'articolo 7 dello statuto, costituiscono decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dello stesso articolo del trattato.

    (96) Conformemente all'articolo 15, lettera a), dello statuto, i membri di FEG si impegnano a rispettare le disposizioni dello statuto stesso, il regolamento interno e le decisioni adottate dal consiglio d'amministrazione e dalle assemblee. Le violazioni di tali disposizioni possono portare, fra l'altro, all'irrogazione di multe o all'espulsione dall'associazione (articolo 5 dello statuto).

    (97) NAVEG è, anch'essa, un'associazione di diritto olandese. I membri di NAVEG sono imprese che operano come agenti, importatori o rappresentanti esclusivi nel settore del materiale per impianti elettrotecnici (articolo 5, comma 1, dello statuto)(118). NAVEG è pertanto un'associazione di imprese ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato, e i suoi membri sono imprese ai sensi dello stesso articolo.

    (98) Lo statuto di NAVEG, che contiene le norme fondamentali del funzionamento dell'associazione e disciplina i rapporti giuridici fra NAVEG e i suoi membri, costituisce un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Le decisioni e i regolamenti di NAVEG, adottati a norma rispettivamente dell'articolo 14 (commi 4 e 5) e dell'articolo 24 dello statuto, costituiscono decisioni di un'associazione di imprese ai sensi dello stesso articolo del trattato.

    (99) Conformemente dell'articolo 7, comma 2, dello statuto, i membri di NAVEG si impegnano a servire gli interessi dell'associazione e a operare nell'osservanza delle disposizioni del suo statuto, dei regolamenti e delle decisioni. Le violazioni di tali disposizioni possono portare, fra l'altro, all'espulsione [articolo 6, comma 1, lettera d) dello statuto].

    (100) Le raccomandazioni formulate da NAVEG affinché i propri membri non effettuino forniture a grossisti non aderenti a FEG sono anch'esse decisioni ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE(119). Benché i membri di NAVEG siano, in linea di principio, liberi di non attenersi a tali raccomandazioni, dai fatti esposti ai considerando 48, 49 e 50 di cui sopra risulta che in pratica ciò avviene raramente. Il controllo esercitato dalla direzione dell'associazione e mutuamente dai membri stessi è uno dei motivi di tale situazione; oltre a ciò va osservato che il conformarsi alle linee direttrici ricevute presenta per i membri di NAVEG anche un interesse commerciale, dato che per la maggior parte del loro fatturato essi dipendono dai membri di FEG. Un comportamento non conforme alle raccomandazioni formulate viene infine scoraggiato dalla consapevolezza che esso potrebbe venire scoperto dai membri di FEG con relativa facilità, il che farebbe scattare eventuali sanzioni per i membri di NAVEG.

    (101) L'accordo collettivo di esclusiva presenta due aspetti. Il gentleman's agreement stipulato fra FEG e NAVEG per impedire le forniture a imprese non aderenti a FEG va considerato come un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato. Le intese fra singoli fornitori di materiali per impianti elettrici e FEG, da un lato, e fra i singoli membri di FEG, dall'altro, per impedire le forniture ai non aderenti a FEG vanno considerate come pratiche concordate ai sensi dello stesso articolo.

    (102) Le consultazioni e deliberazioni fra FEG e i propri membri e fra i membri stessi riguardo a prezzi e riduzioni, e l'invio, da parte di FEG ai propri membri, di raccomandazioni sui prezzi sono da considerarsi come pratiche concordate ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

    2. Restrizioni della concorrenza

    2.1. L'accordo collettivo di esclusiva

    (103) Dai fatti e dalle circostanze descritti ai considerando 44-52 si conclude che nel periodo 28 aprile 1986-25 febbraio 1994 è esistito sul mercato olandese del materiale per impianti elettrotecnici un accordo collettivo di esclusiva, sotto forma di gentleman's agreement. In virtù di tale accordo NAVEG si è impegnata nei confronti di FEG a raccomandare ai propri membri di effettuare forniture solo a grossisti membri di detta associazione. L'accordo non era reciproco, poiché i membri di FEG non avevano l'obbligo di acquistare prodotti solo da membri di NAVEG.

    (104) FEG e i suoi membri, in particolare TU, hanno cercato di estendere la portata dell'accordo: fra il 29 agosto 1989 e il 2 settembre 1993 hanno esercitato a questo fine pressioni su singoli fornitori non rappresentati in seno a NAVEG da agenti o importatori/rappresentanti esclusivi, affinché essi non effettuassero forniture a imprese non aderenti a FEG. Da quanto esposto ai considerando 53-66 risulta che FEG e i suoi membri sono riusciti nel loro intento, dato che una parte consistente dei fornitori ha agito in conformità all'accordo di esclusiva.

    (105) Detto accordo, quale descritto ai considerando 103 e 104, tende a restringere la concorrenza all'interno del mercato comune ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato(120). Esso limita la libertà dei fornitori nello scegliere autonomamente i grossisti con cui commerciare, arrecando così un pregiudizio sia agli stessi fornitori che ai grossisti non aderenti a FEG.

    (106) I fornitori, o i loro rappresentanti, a cui si possono rivolgere i non aderenti a FEG sono in numero limitato. Sul mercato dell'offerta per il settore all'ingrosso i membri di NAVEG detengono una quota di mercato stimata al 20 % circa. La quota di mercato complessiva dei singoli fornitori che partecipano anch'essi all'accordo collettivo di esclusiva è difficile da valutare; tuttavia, come appare dalla tabella riportata nell'allegato, i fornitori che hanno subito pressioni da parte di FEG e dei suoi membri, in particolare da TU (cfr. i riferimenti a Draka Polva, Hager, Holec, KM e ABB di cui ai considerando 53-66), sono (quasi) tutti imprese importanti per il loro gruppo di prodotti. Anche il progetto di lettera elaborato da TU per KM è indicativo: da esso emerge che KM è uno dei primi grandi fornitori del settore elettrotecnico ad intrattenere relazioni commerciali con un'impresa non aderente a FEG(121). Ciò fa pensare che un numero rilevante di fornitori è coinvolto nell'accordo di esclusiva.

    (107) Le imprese che non aderiscono a FEG incontrano pertanto notevoli difficoltà nel riunire una gamma di prodotti che sia sufficientemente ampia e che comprenda tutti gli articoli fondamentali per qualsiasi grossista di materiali per impianti elettrotecnici, vale a dire i prodotti occorrenti per installare un impianto elettrico(122). Dato che il mercato della maggior parte di tali materiali è dominato da un ristretto numero di fabbricanti, è chiaro che il rifiuto di effettuare forniture da parte di alcuni di essi porta direttamente a problemi di stock.

    (108) La severa politica di ammissione a FEG rende ancora più difficile l'accesso al mercato per i nuovi operatori. Benché FEG ritenga che i suoi criteri di ammissione siano obiettivi, e che il fatturato richiesto di 5 milioni di NLG (2,26 milioni di EUR) sul mercato olandese sia estremamente basso(123), risulta che all'epoca alcuni degli stessi membri dell'associazione non soddisfacessero quest'ultimo criterio(124). Secondo FEG il requisito relativo al fatturato garantisce che l'impresa "abbia dimostrato la propria validità" sul mercato. Tuttavia, proprio come conseguenza dell'accordo collettivo di esclusiva, per i nuovi operatori è oltremodo difficile "dimostrare la loro validità", e realizzare pertanto il fatturato necessario per l'ammissione a FEG. I grossisti di materiale per impianti elettrici operanti in un altro Stato membro e affermatisi su tali mercati, inoltre, avrebbero già dimostrato tale validità: fino al 23 giugno 1994, tuttavia, veniva preso in considerazione solo il volume d'affari realizzato sul mercato olandese, e veniva così ostacolato l'accesso sul mercato all'ingrosso dei Paesi Bassi alle imprese estere che desideravano estendere il loro ambito d'attività.

    (109) Il requisito relativo al volume d'affari non risulta inoltre l'unico criterio applicato da FEG per poter respingere le domande d'adesione. Come motivo di rifiuto appare anche il criterio dell'"interesse dell'associazione"(125). Nonostante sia stabilita la possibilità di applicare solo "norme oggettive, eque e non discriminatorie", tale criterio offre al consiglio d'amministrazione di FEG - che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dello statuto deve pronunciarsi all'unanimità in merito all'ammissione di nuovi membri -, un potere discrezionale talmente ampio che diventa impossibile verificare se un eventuale rifiuto sia stato deciso per ragioni non obiettive(126). In pratica i membri di FEG, che vengono consultati in merito, possono bloccare le richieste di adesione di concorrenti non desiderati(127), rafforzando così gli effetti dell'accordo collettivo di esclusiva.

    (110) Considerato quanto sopraesposto e, in particolare, dato il fatturato complessivo realizzato sul mercato all'ingrosso olandese del materiale per impianti elettrotecnici (fra 0,68 e 0,91 miliardi di EUR nel periodo 1992-1994), data la quota di mercato di FEG e dei suoi membri (96 %), e quella stimata per i fornitori, agenti e rappresentanti esclusivi che partecipano all'accordo collettivo di esclusiva (+ 20 %), le restrizioni della concorrenza appaiono significative.

    2.2. Le intese orizzontali sui prezzi

    (111) L'accordo collettivo di esclusiva è integrato da una serie di pratiche concordate fra i membri di FEG, da un lato, e fra FEG e i suoi membri dall'altro, nonché da due decisioni di FEG che incidono sulla politica dei membri dell'associazione in materia di prezzi e riduzioni. Tutte queste misure mirano a creare una stabilità artificiale dei prezzi, che serva soprattutto a garantire che i margini di guadagno dei membri di FEG non subiscano compressioni. A tale riguardo gli scopi dell'associazione e delle imprese aderenti non lasciano adito a dubbi, e possono essere citati diversi documenti in cui tali intenzioni sono espresse:

    - lo statuto di FEG, in cui è stabilito che lo scopo dell'associazione è la tutela degli interessi comuni dei grossisti di prodotti elettrotecnici con stock, attraverso, fra l'altro, la promozione di "relazioni di mercato ordinate, nel senso più ampio del termine"(128);

    - l'opuscolo fornito da FEG ai comitati per i prodotti, in cui è indicato che "per avere un quadro esatto di ciò che si svolge sul mercato è di importanza fondamentale conoscere i fatturati e i margini di guadagno. Senza tali elementi è impossibile intraprendere qualsiasi azione che possa influenzare il mercato stesso" (traduzione dall'olandese)(129);

    - il resoconto della riunione del 16 maggio 1990 del comitato per i fili e i cavi: "lo scopo del comitato è cercare di conservare la tranquillità sul mercato e di mantenere stabile il livello dei prezzi" (traduzione dall'olandese)(130);

    - la decisione vincolante sulle pubblicazioni adottata da FEG, in cui è dichiarato "che non è auspicabile provocare, incoraggiare e/o consentire vendite sotto costo, turbative del mercato, perdite di redditività, nonché una concorrenza eccessiva fra i membri dell'associazione" (traduzione dall'olandese)(131);

    - il progetto di lettera elaborato da TU e destinato al fornitore KM, e che doveva essere firmato da 26 membri di FEG: "Stringendo una relazione diretta con CEF, i vostri prodotti rientrano nella formula di riduzioni applicata da tale impresa. L'inevitabile conseguenza sarà che i prezzi, e quindi i margini, subiranno una compressione crescente" (traduzione dall'olandese)(132).

    (112) FEG e i suoi membri hanno cercato di realizzare gli obiettivi esposti al considerando 111 attraverso l'applicazione praticamente simultanea di diversi strumenti, ciascuno dei quali era volto e ha contribuito a influenzare la politica dei prezzi dei membri dell'associazione e a limitare fra di loro la concorrenza in materia di prezzi. Si tratta della decisione vincolante sui prezzi fissi, della decisione vincolante sulle pubblicazioni, delle deliberazioni fra i membri di FEG su prezzi e riduzioni e dell'invio, da parte di FEG ai propri membri, di raccomandazioni sui prezzi.

    (113) In virtù della decisione vincolante sui prezzi fissi, che è rimasta in vigore dal 2 novembre 1984 al 23 novembre 1993, i membri di FEG non potevano scegliere autonomamente se, e in quale misura, riversare sui loro clienti gli aumenti di prezzi introdotti dai fornitori dopo la data d'ordinazione dei prodotti: in tali casi i margini di incremento dei prezzi e il momento della loro applicazione erano stabiliti da FEG, e l'inosservanza della decisione poteva portare all'espulsione dall'associazione e all'irrogazione di multe. Si tratta, in questo caso, di una decisione di un'associazione di imprese relativa ai prezzi da praticare: tali decisioni sono per definizione atte a limitare la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato(133). Le parti sostengono che la decisione era volta ad evitare che i grossisti dovessero sostenere integralmente gli oneri e i rischi derivanti da aumenti di prezzo introdotti dai fornitori ad avvenuta ordinazione dei prodotti, da parte degli installatori, presso i grossisti stessi(134); non è chiaro tuttavia perché, a tal fine, dovesse venire adottata una decisione che obbligava tutti gli aderenti a FEG a reagire più o meno nello stesso modo. Tale decisione privava ad ogni modo i singoli membri dell'associazione della possibilità di non riversare sui loro clienti un determinato aumento di prezzo allo scopo di ottenere un vantaggio sui concorrenti.

    (114) Con la decisione vincolante sulle pubblicazioni, che è rimasta in vigore dal 2 agosto 1978 al 23 novembre 1993, la FEG vietava ai propri membri l'offerta, nelle pubblicità e simili, di prezzi di richiamo e/o di prezzi fortemente ribassati. L'inosservanza della decisione poteva portare all'espulsione dall'associazione. Si tratta anche in questo caso di una decisione di un'associazione d'imprese relativa ai prezzi da applicare: già per la sua stessa natura essa restringe la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato(135), poiché priva i membri di FEG della possibilità di sottrarre clienti alle imprese concorrenti grazie all'applicazione di prezzi più interessanti. In linea generale può essere osservato che tale decisione rientra nella politica di FEG volta a ridurre il rischio che i suoi membri si trovassero implicati in una battaglia che avrebbe potuto comprimere il livello dei prezzi e i margini dei grossisti. Come risulta dai considerando 77-78, tale decisione è stata di fatto applicata.

    (115) Come esposto ai considerando 79-84, nelle riunioni periodiche di FEG, nei comitati per i prodotti e nelle assemblee regionali dell'associazione si svolgevano regolarmente consultazioni sui prezzi e le riduzioni da praticare. Discussioni di questo genere hanno avuto in ogni caso luogo fra il 6 dicembre 1989 e il 30 novembre 1993. Questi incontri formavano per così dire un "foro" in cui dibattere numerosi soggetti connessi a prezzi e riduzioni: punti di discussione erano, fra gli altri, la fissazione delle percentuali di sconto (cfr. il considerando 83), l'osservanza delle raccomandazioni di FEG sui prezzi (cfr. il considerando 87), le denunce contro altri membri dell'associazione che violassero gli accordi relativi ai prezzi e alle riduzioni (cfr. il considerando 82), nonché iniziative per l'introduzione di regole uniformi per l'applicazione di queste ultime (cfr. il considerando 81). I dibattiti in questione hanno in ogni caso persuaso i membri di FEG della necessità di evitare un'eccessiva concorrenza interna sui prezzi, dati gli effetti negativi che ciò avrebbe potuto avere sul livello dei prezzi e sui margini. Essi hanno pertanto contribuito ad influenzare i prezzi sul mercato olandese all'ingrosso del materiale per impianti elettrotecnici, e hanno limitato la concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato(136).

    (116) Nel periodo compreso fra il 21 dicembre 1988 e il 24 aprile 1994 FEG ha inviato ai propri membri - almeno per quanto riguarda i prodotti menzionati al considerando 85 - dei listini indicanti i prezzi netti e lordi. Le parti dichiarano che si trattava di semplici raccomandazioni. Come emerge dal considerando 87, durante le assemblee di FEG sono state esercitate pressioni sui membri dell'associazione affinché essi seguissero tali raccomandazioni, il che ne mette in discussione il carattere facoltativo. Inviando i listini in questione FEG ha cercato di fare in modo che i propri membri reagissero in maniera uniforme ad aumenti o riduzioni di prezzo introdotti dai fornitori: questo avrebbe ridotto il rischio che tali variazioni potessero essere sfruttate dai singoli grossisti per ottenere un vantaggio concorrenziale su altre imprese, evitando di riversare, o riversando solo in parte sui clienti, tali aumenti o riduzioni. Simili comportamenti avrebbero disturbato la calma auspicata da FEG sul mercato, e avrebbero potuto mettere in reciproca concorrenza sui prezzi gli stessi membri dell'associazione.

    (117) La conseguenza dell'applicazione congiunta di tali strumenti è che fra i membri di FEG si è sviluppata una concorrenza sui prezzi assai limitata, e come esempio di questa situazione può essere menzionato il caso dei listini preparati dai maggiori grossisti dell'associazione. Tali listini sono estremamente simili; i prezzi lordi e le riduzioni indicati in quelli di TU, Bernard e Wolff coincidono in molti casi. Tali cataloghi, inoltre, vengono pubblicati nello stesso mese e le variazioni nei prezzi sono introdotte quasi allo stesso momento. Le parti sostengono che tali similarità non hanno alcuna importanza, dato che in alcuni casi gli sconti applicati non hanno corrisposto alle riduzioni standard indicate nei listini. Le stesse parti hanno tuttavia ammesso che non sempre ciò si è verificato. In pratica sono state concesse riduzioni più consistenti in caso, ad esempio, di acquisti di maggiore volume, o nel caso di una relazione duratura con un determinato cliente. Devono essere pertanto distinte due situazioni. Talvolta i prezzi lordi e le riduzioni standard sono stati applicati così come indicati nel listino: in questi casi le similarità fra i listini sono segno dell'assenza di concorrenza sui prezzi fra le imprese autrici dei listini stessi. Nei casi in cui le riduzioni standard non sono state rispettate, esse sono servite come riduzioni minime. Rispetto all'importo della riduzione minima non esiste in ogni caso alcuna concorrenza fra le imprese autrici dei cataloghi(137).

    (118) Dato che i grossisti più piccoli che non dispongono di mezzi sufficienti per preparare un proprio listino si basano su quelli di TU, Bernard e Wolff come guida per la propria politica in materia di prezzi, le osservazioni relative all'assenza di concorrenza non valgono solo per queste tre imprese, ma si rivelano di portata più generale.

    (119) L'assenza di concorrenza fra i membri FEG in materia di prezzi risulta anche dal livello stesso dei prezzi sul mercato all'ingrosso dei Paesi Bassi. Vi sono vari elementi che indicano che in tale Stato il livello dei prezzi del materiale per impianti elettrotecnici è più elevato che negli altri Stati membri. Nella relazione di TU "Studio di mercato nel settore del materiale per impianti elettrotecnici" ("Marktverkenning electrotechnisch installatiemateriaal"), del 1994, viene constatato un aumento delle importazioni parallele nei Paesi Bassi, soprattutto dal Belgio e dalla Germania(138). Commentando un proprio studio comparativo fra prezzi, inoltre, il comitato FEG per i prodotti di illuminazione osserva che "i prezzi olandesi non sono certo i più bassi in Europa"(139). È infine indicativo l'opuscolo dell'impresa Hokamo Import BV, che stabilisce un legame fra il livello dei prezzi e il fatto che il mercato olandese è notoriamente un "mercato protetto": "Per quanto riguarda l'andamento dei prezzi dei cavi elettrici nei Paesi Bassi, Hokamo Importo BV sta svolgendo un ruolo da pioniere. Oltre a fornire i tradizionali cavi Ymvk e cavi assiali Ymvk, noi abbiamo infatti preso l'iniziativa di introdurre i cavi Byy e Nycwy, cavi di qualità tedeschi che sono più economici del 40 %. E tutto questo su un mercato protetto [...] A livello europeo gli installatori olandesi possono pertanto essere più competitivi in termini di prezzi e di qualità" (traduzione dall'olandese)(140).

    (120) L'insieme delle pratiche descritte ai considerando 113-116 consente alla FEG e ai suoi membri di concertare la loro politica in materia di prezzi e di stabilizzare e/o far aumentare il prezzo di mercato dei loro prodotti, in linea con gli obiettivi esposti al considerando 111. I prezzi del materiale per impianti elettrotecnici sul mercato all'ingrosso olandese vengono pertanto a trovarsi a un livello artificiale. Conformemente alla prassi decisionale della Commissione e alla giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, gli accordi e/o le pratiche concordate relative a prezzi o riduzioni limitano il gioco della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE(141).

    (121) Tenuto conto del fatturato complessivo nel settore del materiale per impianti elettrotecnici nei Paesi Bassi (0,68-0,91 miliardi di EUR nel periodo 1992-1994), e della quota di mercato di FEG e dei suoi membri (96 %), tali restrizioni della concorrenza appaiono significative.

    2.3. La relazione fra l'accordo collettivo di esclusiva e le intese orizzontali sui prezzi

    (122) Occorre segnalare infine la relazione diretta che esiste fra l'accordo collettivo di esclusiva e le intese sui prezzi all'interno di FEG. Come spiegato al considerando 111, dette intese sono volte a determinare una stabilità artificiale nel livello dei prezzi, con "margini sani" per i grossisti. Tale obiettivo può essere raggiunto solo grazie a una certa disciplina in materia di prezzi, e per questo motivo FEG ha fatto pressione in vario modo sui propri membri per evitare una concorrenza troppo intensa. Pertanto, in linea di principio, una tale concorrenza in materia di prezzi poteva provenire solo dai grossisti non aderenti a FEG. Impedendo le forniture a questi potenziali "price cutters", il rischio di compressione di tale livello artificiale dei prezzi veniva ridotto. L'accordo collettivo di esclusiva serviva pertanto a rafforzare le intese sui prezzi.

    3. Incidenza sul commercio fra Stati membri

    (123) Come spiegato al considerando 19, una parte consistente (30-52 %) del materiale per impianti elettrotecnici presente sul mercato olandese è importato da altri Stati membri, principalmente dal Belgio e dalla Germania. I membri di NAVEG rappresentano ad esempio sul mercato dei Paesi Bassi più di 400 fabbricanti, per la maggior parte stranieri. Ciò dimostra che questo settore, sicuramente dopo l'introduzione delle norme d'armonizzazione europee (cfr. il considerando 18), si presta per la sua stessa natura a un'apertura internazionale.

    3.1. L'accordo collettivo di esclusiva

    (124) L'accordo collettivo di esclusiva limita l'accesso dei grossisti stranieri di materiale per impianti elettrotecnici, come CEF, sul mercato all'ingrosso olandese, e riduce anche le possibilità di sbocco per i fabbricanti di altri Stati membri. Considerata la quota di mercato dell'insieme dei membri di FEG, tale accordo ostacola praticamente tali operatori nella vendita dei propri prodotti sul mercato dei Paesi Bassi attraverso canali di distribuzione non approvati da FEG(142).

    (125) Si tratta pertanto di pratiche che incidono sugli scambi fra Stati membri. Dato il fatturato complessivo del settore del materiale per impianti elettrotecnici (0,68-0,91 miliardi di EUR nel periodo 1992-1994), e la quota di mercato di FEG (96 %), tale incidenza sugli scambi appare significativa.

    3.2. Intese orizzontali sui prezzi

    (126) Anche le pratiche che influenzano i prezzi possono incidere sugli scambi fra Stati membri: come spiegato al considerando 123, una parte rilevante del materiale per impianti elettrici presente sul mercato olandese è importata da altri Stati membri. Dato il fatturato complessivo del settore (0,68-0,91 miliardi di EUR nel periodo 1992-1994), e la quota di mercato di FEG (96 %), tale incidenza sugli scambi appare significativa.

    B. ARTICOLO 81, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO

    1. L'accordo collettivo di esclusiva

    (127) L'accordo collettivo di esclusiva non è stato notificato alla Commissione, e in ogni caso esso non soddisfa i requisiti (cumulativi) disposti dall'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. Non è di fatti possibile parlare di un miglioramento nella produzione o nella distribuzione del materiale per impianti elettrici: l'accordo in questione è volto a instaurare un sistema di protezione del mercato a favore dei grossisti partecipanti, limitando considerevolmente le possibilità di acquisto per le imprese esterne e riducendo od ostacolando la vendita dei prodotti attraverso canali di distribuzione che non siano FEG e i suoi membri.

    2. Intese orizzontali sui prezzi

    (128) Neanche le intese sui prezzi sono state notificate alla Commissione, e nulla indica che l'insieme delle pratiche concordate e delle decisioni descritte ai considerando 111-121 e seguenti contribuisca ad apportare miglioramenti negli ambiti menzionati all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato. È stato constatato del resto che tali pratiche mirano a ridurre notevolmente la concorrenza in materia di prezzi.

    C. ARTICOLO 3 DEL REGOLAMENTO N. 17

    (129) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17 dispone che la Commissione, quando constata un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 del trattato, può obbligare mediante decisione le imprese interessate a porvi fine. Gli elementi a disposizione della Commissione dimostrano che le infrazioni riguardano un periodo che arriva, come minimo, fino al 1994, e non è da escludere che si siano protratte anche oltre tale data, con le stesse o altre modalità. Per quanto riguarda l'accordo collettivo di esclusiva, anche se i denuncianti constatano, dopo il 1994, una maggiore disponibilità dei fornitori ad effettuare forniture a imprese non aderenti a FEG, tale fatto non è in sé sufficiente per concludere che l'accordo sia stato abolito nella sua integralità(143). Totale certezza manca anche riguardo alla cessazione delle intese sui prezzi: la revoca delle due decisioni vincolanti di FEG costituisce forse un'indicazione in questo senso, ma non costituisce un elemento determinante per quanto riguarda gli altri strumenti di influenza sui prezzi.

    D. ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO N. 17

    (130) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 17 la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che intenzionalmente o per negligenza commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 81 del trattato ammende che variano da un minimo di 1000 EUR a un massimo di 1000000 di EUR, importo che può essere aumentato fino al 10 % del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda la Commissione terrà conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare della gravità e della durata dell'infrazione.

    1. Intenzionalità o negligenza

    (131) Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, per considerare intenzionale un'infrazione non è necessario che l'impresa fosse consapevole di violare l'articolo 81 o di infrangere il divieto ivi stabilito. È sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento contestatole aveva per oggetto o per effetto di limitare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, e che esso incideva, potenzialmente o realmente, sugli scambi commerciali fra Stati membri(144).

    (132) La Commissione ritiene che né FEG né TU potessero ignorare che il loro comportamento fosse di natura tale da restringere la concorrenza all'interno del mercato comune.

    (133) Dal punto di vista delle regole di concorrenza, misure quali gli accordi collettivi di esclusiva, volte a svantaggiare i concorrenti che non vi partecipano privandoli delle fonti di approvvigionamento, sono considerate sistematicamente delle pratiche scorrette.

    (134) Lo stesso vale per le intese verticali sui prezzi: dal punto di vista della normativa sulla concorrenza i contatti diretti fra concorrenti riguardo a questioni di fissazione di prezzi e riduzioni, e l'intervento di associazioni professionali nella politica dei prezzi condotta dai loro membri sono considerati anch'essi come pratiche scorrette.

    (135) In sintesi, una valutazione obiettiva dei dati fattuali concreti a disposizione nel presente caso porta a concludere che l'infrazione sia stata commessa intenzionalmente o quanto meno per negligenza.

    2. Gravità dell'infrazione

    (136) Le violazioni che si configurano nel caso in oggetto presentano le caratteristiche esposte in appresso.

    (137) L'accordo collettivo di esclusiva, unito ad una politica di ammissione a FEG di natura restrittiva, era volto a ostacolare l'accesso dei grossisti esteri al mercato olandese del materiale per impianti elettrotecnici. Inoltre esso tendeva a limitare nella scelta dei canali di distribuzione i fornitori del settore, sia nazionali che stranieri. Può essere infine fatta menzione del ruolo di sostegno che l'accordo collettivo di esclusiva svolgeva rispetto alle intese orizzontali sui prezzi.

    (138) Le intese sui prezzi concluse nell'ambito di FEG miravano a introdurre una limitazione della concorrenza attraverso un coordinamento della politica di fissazione dei prezzi a livello orizzontale, allo scopo di instaurare o mantenere un livello di prezzi stabile con un margine di guadagno sufficientemente ampio per i grossisti.

    (139) Le infrazioni di cui sopra sono state commesse su un mercato dominato dai membri di FEG con una quota complessiva del 96 %.

    (140) Le ripercussioni dell'accordo collettivo di esclusiva non sono valutabili con precisione. È certo tuttavia che tale violazione ha rallentato e ostacolato considerevolmente l'entrata di CEF sul mercato olandese. E benché esistano alcuni dati quanto al livello relativamente alto dei prezzi per i prodotti elettrotecnici sul mercato olandese, va osservato che non è valutabile con precisione neanche l'incidenza delle intese orizzontali sui prezzi. In linea generale FEG e i suoi membri miravano non tanto a stabilire prezzi uniformi per tutti i prodotti in questione, quanto piuttosto a tenere sotto controllo ed entro certi limiti la concorrenza in materia di prezzi, allo scopo di non pregiudicarne la stabilità nonché il margine di guadagno dei grossisti.

    (141) La portata geografica del mercato rilevante era limitata ai Paesi Bassi o a determinate regioni di tale Stato.

    (142) In base a quanto suesposto la Commissione conclude che gli accordi e/o le pratiche concordate interessate dal presente procedimento configurano una grave violazione delle regole comunitarie in materia di concorrenza.

    (143) FEG ha svolto un ruolo di primo piano nell'organizzazione e nel controllo dell'osservanza sia dell'accordo collettivo di esclusiva che delle intese sui prezzi. Per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda, in base alla gravità dell'infrazione la Commissione ritiene appropriato infliggere a FEG un'ammenda dell'importo di 2,5 milioni di EUR.

    (144) TU è il maggiore e più potente grossista aderente a FEG. Tenuto conto dell'influenza esercitata da tale impresa in seno all'associazione, e del ruolo da essa svolto a titolo individuale nelle infrazioni commesse, TU può essere considerata responsabile per la sua partecipazione alle misure intese a restringere la concorrenza. Per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda, in base alla gravità dell'infrazione la Commissione ritiene appropriato infliggere a TU il versamento di un importo di 1,25 milioni di EUR.

    3. Durata dell'infrazione

    (145) Per quanto riguarda l'accordo collettivo di esclusiva, l'infrazione imputata a FEG e a TU è accertata a partire perlomeno dal'11 marzo 1986, ed è durata come minimo fino al 25 febbraio 1994.

    (146) Quanto alla durata delle intese sui prezzi imputate a FEG e a TU, può essere stabilito quanto segue. Le due decisioni vincolanti di FEG sono state in vigore, rispettivamente, nei periodi 1978-1993 e 1984-1993. Le consultazioni e deliberazioni in merito a prezzi e riduzioni hanno avuto inizio almeno il 6 dicembre 1989 e sono proseguite almeno fino al 30 novembre 1993. L'invio di raccomandazioni sui prezzi da FEG ai propri membri è cominciato con certezza il 21 dicembre 1988 ed è durato almento fino al 24 aprile 1994.

    (147) Le infrazioni sono pertanto durate rispettivamente 8, 15, 9, 4 e 6 anni. Ai fini della politica della Commissione in materia di ammende, esse sono considerate infrazioni a medio-lungo termine.

    (148) L'importo dell'ammenda stabilito per la gravità dell'infrazione va pertanto aumentato di 2 milioni di EUR per FEG e di 1 milioni di EUR per TU.

    (149) Gli importi di base ammontano quindi a 4,5 milioni di EUR per FEG e a 2,25 milioni di EUR per TU.

    4. Fattori aggravanti e attenuanti

    (150) Nel determinare l'ammenda la Commissione deve tener conto delle circostanze aggravanti e attenuanti. Dall'indagine svolta non emergono fattori di tale natura.

    5. Irregolarità procedurali

    (151) Nelle risposte scritte fornite in merito agli addebiti loro mossi e nelle dichiarazioni orali formulate durante le audizioni relative al presente caso le parti hanno denunciato alla Commissione una serie di irregolarità procedurali. Essi riguardano in particolare la durata del procedimento e la presenza già indicata al considerando 32, fra gli elementi a disposizione della Commissione, di registrazioni e trascrizioni di conversazioni telefoniche fra CEF e alcune imprese.

    (152) Per quanto riguarda la durata del procedimento va osservato quanto segue. Per la giurisprudenza costante della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, nell'adottare una decisione al termine di un procedimento amministrativo nel campo della politica di concorrenza, la Commissione è tenuta a rispettare un termine ragionevole(145). La Commissione riconosce che la durata del procedimento nel presente caso, avviato nel 1991, è notevole, e questo per ragioni di natura diversa, imputabili parzialmente alla Commissione ma anche alle parti stesse. La Commissione riconosce la propria responsabilità per i ritardi che possono esserle imputati.

    (153) Per tale motivo la Commissione riduce l'importo dell'ammenda a 4,4 milioni di EUR per FEG e 2,15 milioni di EUR per TU,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    FEG ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato stipulando, sulla base di un accordo con NAVEG e di pratiche concordate con fornitori non rappresentati da NAVEG, un accordo collettivo di esclusiva volto a ostacolare le forniture a imprese non aderenti a FEG.

    Articolo 2

    FEG ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato limitando, direttamente e indirettamente, la libertà dei suoi membri di fissare autonomamente i propri prezzi di vendita. A tal fine essa ha adottato la decisione vincolante sui prezzi fissi e la decisione vincolante sulle pubblicazioni, ha diffuso fra i suoi membri raccomandazioni sui prezzi lordi e netti, e ha fornito loro un foro per negoziare su prezzi e riduzioni.

    Articolo 3

    TU ha violato l'articolo 81, paragrafo 1, del trattato partecipando attivamente alle infrazioni di cui agli articoli 1 e 2.

    Articolo 4

    1. Nella misura in cui non vi abbia già provveduto, FEG è tenuta a porre immediatamente fine alle infrazioni di cui agli articoli 1 e 2.

    2. Nella misura in cui non vi abbia già provveduto, TU è tenuta a porre immediatamente fine alle infrazioni di cui all'articolo 3.

    Articolo 5

    1. Per le infrazioni di cui agli articoli 1 e 2 a FEG è inflitta un'ammenda di 4,4 milioni di EUR.

    2. Per le infrazioni di cui all'articolo 3 a TU è inflitta un'ammenda di 2,15 milioni di EUR.

    Articolo 6

    L'importo delle ammende di cui all'articolo 5 è corrisposto in euro, entro tre mesi dalla data di notifica della presente decisione, mediante versamento sul seguente conto:

    310-0933000-43

    Bank Brussel Lambert

    Europees Agentschap

    Rondpunt Schuman 5 B - 1040 Bruxelles

    intestato alla Commissione delle Comunità europee.

    Trascorso il termine indicato saranno automaticamente applicati degli interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni pronti contro termine in euro il primo giorno lavorativo del mese di adozione della presente decisione, maggiorato di 3,5 punti percentuali, ossia al tasso del 6 %.

    Articolo 7

    Destinatarie della presente decisione sono:

    1) Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG) Reitseplein 1 NL - 5037 AA Tilburg

    2) la Technische Unie BV Bovenkerkerweg 10-12 NL - 1185 XE Amstelveen

    La presente decisione costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 256 del trattato CE.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1999.

    Per la Commissione

    Mario MONTI

    Membro della Commissione

    (1) GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

    (2) GU L 148 del 15.6.1999, pag. 5.

    (3) GU 127 del 20.8.1963, pag. 2268/63, sostituito dal 1o febbraio 1999 dal regolamento (CE) n. 2842/98 della Commissione (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 18).

    (4) Articolo 2, comma 1, e articolo 2, comma 3, lettere f) e g), dello statuto di FEG (fascicolo, pag. 2639-2640).

    (5) Articolo 3 dello statuto di FEG in combinato disposto con l'articolo 2, comma 2, lettere e) e f), del regolamento interno. Nell'assemblea generale di FEG del 25 maggio 1989 è stato deciso di portare il fatturato richiesto da 3,2 milioni di NLG (1,44 milioni di EUR) a 5 milioni di NLG (2,26 milioni di EUR) (fasc. pag. 532).

    (6) Il 23 giugno 1994 l'assemblea generale di FEG ha deciso, evidentemente come conseguenza della richiesta di informazioni inviata dalla Commissione a Instalnet BV il 10 giugno 1994 (caso IV/35.011), che sarebbe stato calcolato anche il fatturato realizzato nel resto della Comunità. Cfr. la relazione dell'assemblea generale del 23 giugno 1994 (fasc. pag. I-1678), e la lettera di FEG a CEF del 23 giugno 1994 (fasc. pag. 1955).

    (7) Dati FEG 1994 (fasc. pag. 2622).

    (8) Relazione annuale FEG 1993 (fasc. pag. 2588-2608).

    (9) Nota di FEG del 3 maggio 1991 (fasc. pag. I-5361-2608).

    (10) Cfr. la risposta scritta fornita da TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 10 (fasc. pag. F-23-203).

    (11) Cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 10-11 (fasc. pagg. F-22-202/203). FEG distingue fra i seguenti gruppi di prodotti: illuminazione, cavi, materiale di installazione e interruttori, elementi per la distribuzione, interruttori industriali, sistemi di canalizzazione e di fissaggio, altro materiale d'installazione nonché una categoria mista.

    (12) Cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 11 (fasc. pag. F-22.203), in cui è indicato che i grossisti competono in primo luogo con altri grossisti. Come altri concorrenti sono menzionati le imprese di installazione dotate di attività commerciali, i negozi "fai da te", le imprese di costruzione e i fabbricanti/fornitori diretti.

    (13) Cfr. articolo pubblicato sul giornale "Installatie Journaal" dell'ottobre 1994 (fasc. pag. I-4634), nonché un'intervista con il segretario di FEG del 7 febbraio 1989 (fasc. pag. I-2144).

    (14) Cfr. la decisione 97/277/CEE della Commissione, Kesko/Tuko (GU L 110 del 26.4.1997, pag. 53).

    (15) Cfr. le direttive del luglio 1997 relative all'applicazione della direttiva 73/23/CEE del Consiglio.

    (16) Risposta di FEG del 21 ottobre 1991 alla richiesta di informazioni inoltrata dalla Commissione il 16 settembre 1990 (fasc. pag. 808).

    (17) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 11 (fasc. pag. F-32-204).

    (18) Possono diventare membri di NAVEG solo persone fisiche o giuridiche dei Paesi Bassi (articolo 3 e articolo 5, comma 1, dello statuto di NAVEG). Tale associazione ha costituito diversi gruppi di prodotti come quello relativo ai cavi e fili, all'illuminazione, agli interruttori e ad altro materiale di installazione. Attualmente risulta operativo solo il gruppo di prodotti relativo all'illuminazione (fasc. pag. 28).

    (19) Risposta di NAVEG del 28 agosto 1991 a una richiesta di informazioni da parte della Commissione (fasc. pag. 517).

    (20) Statistica NAVEG relativa al fatturato (fasc. pag. I-2767). Tale calcolo del fatturato è basato sui dati di soli 15 dei 30 membri dell'associazione, poiché gli altri, secondo la lettera d'accompagnamento, non hanno fornito alcuna cifra. Il fatturato effettivo di NAVEG è quindi con ogni probabilità notevolmente superiore all'importo comunicato.

    (21) Risposto di FEG del 13 agosto 1991 alle richieste di informazioni della Commissione del 27 giugno e del 25 luglio 1991 (fasc. pag. 376).

    (22) Cfr. la risposta di NAVEG del 28 agosto 1991 alle richieste di informazioni della Commissione del 27 giugno e 25 luglio 1991 (fasc. pag. 519), nonché la relazione del colloquio fra il consiglio d'amministrazione di FEG e NAVEG del 28 febbraio 1989, da cui risulta che NAVEG ammette solo membri che distribuiscono i prodotti attraverso i grossisti (fasc. pag. 1411).

    (23) Cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 17 (fasc. pag. F-22-209). La quota di mercato di NAVEG determinata in base al fatturato di 185,5 milioni di NLG è inferiore, e corrisponde all'incirca al 5 %. Dalla nota 25 appare tuttavia che tale cifra poggia su dati incompleti. La valutazione di FEG, secondo la quale la quota di mercato dei membri di NAVEG corrisponde al 10 %, non risulta pertanto irrealistica.

    (24) Cfr. la risposta di FEG del 13 agosto 1991 alle richieste di informazione della Commissione del 27 giugno e 25 luglio 1991 (fasc. pag. 377), il "piano strategico" di FEG del febbraio 1993 (fasc. pag. I-1965-2000), la relazione di Bernard "quadro strategico", non datata (fasc. pagg. I-5278-5282), e la relazione di base "materiale per impianti elettrici" del 4 giugno 1991 (fasc. pagg. I-3480 e I-3522). Secondo un articolo apparso in "Elan" nel novembre 1991, FEG rappresenta circa 60 dei 70 grossisti di materiale elettrico nei Paesi Bassi (fasc. pag. 981-982).

    (25) Cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 10 (fasc. pag. F-22.202).

    (26) Cfr. la lettera del consulente di CEF del 16 febbraio 1996 (fasc. pag. 2263).

    (27) Cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 10 (fas. pag. F-22.202).

    (28) Risposte di diversi fabbricanti di materiale per impianti elettrici alle richieste di informazioni della Commissione del 15 ottobre 1991 (fasc. pag. 890 e segg.) e del 27 aprile 1993 (fasc. pag. 1614 e segg.).

    (29) Risposta di Draka Kabel del 15 giugno 1993 alla richiesta di informazioni inoltrata dalla Commissione il 27 aprile 1993 (fasc. pag. 1614.107).

    (30) Lettere di Van Geel a CEF del 1o maggio 1990 (fasc. pag. 53) e del 28 marzo 1991 (fasc. pag. 205), e risposte di Van Geel del 1o novembre 1991 (fasc. pag. 915) e del 23 luglio 1993 (fasc. pag. 1614.301) alle richieste di informazioni della Commissione del 15 ottobre 1991 e del 27 aprile 1993.

    (31) Lettera di Merlin Gerin a TU dell'8 settembre 1988 e lettere di TU a Merlin Gerin del 21 settembre 1988 (fasc. pag. I-5162) e del 10 dicembre 1990 (fasc. pag. I-5164-I-5165), e lettera di Merlin Gerin a CEF del 2 maggio 1990 (fasc. pag. 60-61).

    (32) Piano riservato di marketing di Peha relativo al materiale di installazione, marzo 1992 (fasc. pag. I-6094).

    (33) Fasc. pag. 2669.

    (34) Cfr. la relazione della Rabobank Cijfers en Trends ("Dati e tendenze"), del 1o luglio 1992 (allegato alla risposta di Draka Polva del 15 giugno 1993 alla richiesta di informazioni della Commissione del 27 aprile 1993, fasc. pag. 1614.98).

    (35) Relazione di Draka Polva del 9 luglio 1993 (fasc. pag. I-6342), e relazione della Rabobank (cfr. nota 34).

    (36) Fasc. pag. 741.

    (37) Gli accertamenti sono stati effettuati presso FEG e i suoi membri TU e Bernard, presso NAVEG e i suoi membri Hofte e Hemmink e presso il fabbricante Draka Polva (fasc. pag. I-6481).

    (38) Nota di FEG 10219/A per la riunione del consiglio d'amministrazione del 25 giugno 1991 (fasc. pag. I-229).

    (39) Lettere di FEG del 15 agosto 1990 (fasc. pag. 39) e del 24 settembre 1990 (fasc. pag. I-227).

    (40) Cfr. fasc. pag. F-29-313.

    (41) Lettera di CEF del 5 aprile 1995 (fasc. pag. 2146).

    (42) Memorandum del ministero degli Affari economici del 23 febbraio 1959 relativo all'"indagine sull'ex accordo AGC nel settore elettrotecnico" (fasc. pag. F-27/259).

    (43) Cfr. nota 42.

    (44) Cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 29 (fasc. pag. F-22.220), e la risposta scritta di TU, pag. 28 (fasc. pag. F-23.221).

    (45) Cfr. la risposta di FEG del 13 agosto 1991 alle richieste di informazioni del 27 giugno e del 25 luglio 1991 (fasc. pag. 378). Cfr. inoltre il "piano strategico" di FEG del 1993 (fasc. pag. I-1965).

    (46) Cfr. nota 42 (fasc. pag. F-27/259).

    (47) Fasc. pag. I-2647.

    (48) Fasc. pag., rispettivamente, 1377 e 1412.

    (49) Fasc. pag. 2660.

    (50) Fasc. pag. I-5727.

    (51) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 23 (fasc. pag. F-23/216)

    (52) Fasc. pag. I-2652.

    (53) Cfr. ad esempio il resoconto delle riunioni fra FEG e NAVEG del 28 febbraio 1989 (fasc. pag. 1379a), il resoconto del colloquio fra FEG e NAVEG del 25 ottobre 1991 (fasc. pag. 1379b), una lettera di FEG a NAVEG del 18 novembre 1991 (fasc. pag. 2671) e la lettera di NAVEG ai propri membri del 19 giugno 1992 (fasc. pag. 5790). Per quanto riguarda l'adesione a FEG di CEF cfr. ad esempio una lettera di FEG a NAVEG del 5 ottobre 1989 (fasc. pag. 919), e i verbali della riunione interna di TU del 18 ottobre 1989 (fasc. pag. I-3942).

    (54) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 21 (fasc. pag. F-23/214).

    (55) Fasc. pag. I-2696.

    (56) Fasc. pagg. 1379a e 1412.

    (57) Lettera di Hateha a CEF del 24 maggio 1989 (fasc. pag. 63).

    (58) Lettere di Hateha del 24 maggio 1989 (fasc. pag. 63) e del 12 marzo 1981 (fasc. pag. I-87).

    (59) Relazione della riunione interna di Hemmink del 25 febbraio 1994 (fasc. pag. I-6250).

    (60) Cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 20 (fasc. pag. F-22.212).

    (61) Fasc. pag. . I-5727.

    (62) Fasc. pag. I-4936.

    (63) Fasc. pag. I-5172.

    (64) Fasc. pag. I-4933.

    (65) Fasc. pag. I-4940.

    (66) Cfr. la tabella riportata al considerando 6, da cui appare che molti membri di FEG realizzano una parte del fatturato con la vendita di articoli elettronici di consumo.

    (67) Lettera del 29 agosto 1989 (fasc. pag. I-946).

    (68) Fasc. pag. 1614.17.

    (69) Cfr. la risposta scritta Bernard alla comunicazione degli addebiti, pag. 25 (fasc. pag. F-23/116).

    (70) Fasc. pag. I-5134.

    (71) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 19 (fasc. pag. F-23/212).

    (72) Resoconto di una riunione di TU del 13 marzo 1991 (fasc. pag. 4952).

    (73) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 26 (fasc. pag. F-23/219).

    (74) Fasc. pag. I-5357.

    (75) Fasc. pag. I-5358.

    (76) Fasc. pag. I-5359.

    (77) Fasc. pagg. I-5357-5360.

    (78) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 25 (fasc. pag. F-23/218).

    (79) Cioè Alcoo BV, Bernard BV, Boldeerheij BV, Brinkmann & Germeraad BV, Conelgro BV, Cammaert BV, Van Egmond BV, Ehrbecker, Elauma BV, Eltema BV, Electro Metaal BV, Elro BV, Den Hollander BV, Kasdorp, Oscar Keip BV, De Koning, Plimex, Rolff BV, Schiefelbusch, Schotman Elektro, Schuurman BV, Smelt BV, TU, Vibo, Waagmeester BV e Wolff (fasc. pag. I-287-289).

    (80) Cfr. l'allegato 4 della lettera del 15 marzo 1996 del consulente di FEG (fasc. pag. 2626).

    (81) Cfr. le risposte di Kasdorp del 26 agosto 1991 (fasc. pag. 504), di Bernard del 27 agosto 1991 (fasc. pag. 511) e di TU del 28 agosto 1991 (fasc. pag. 525) alla richiesta di informazioni da parte della Commissione del 25 luglio 1991.

    (82) Fasc. pag. 1614.316.

    (83) Fasc. pag. I-1805.

    (84) Fasc. pag. I-229.

    (85) Cfr. l'allegato 4 della lettera del 15 marzo 1996 del consulente di FEG (fasc. pag. 2625).

    (86) Cfr. l'allegato 4 della lettera del 15 marzo 1996 del consulente di FEG (fasc. pag. 2625).

    (87) Cfr. ad esempio i resoconti delle riunioni FEG-NAVEG del 28 febbraio 1989 (fasc. pag. 1379a), il resoconto del 24 aprile 1989 (fasc. pag. I-2647) e quello del 28 aprile 1986 (fasc. pag. I-2660).

    (88) Cfr. i resoconti delle riunioni di TU del 13 dicembre 1989 (fasc. pag. I-4940) e del 13 marzo 1991 relativamente ad ABB (fasc. pag. I-4952), il resoconto di TU del 2 luglio 1991 riguardante Holec (fasc. pag. I-5134), e la lettera di TU del 16 luglio 1990 indirizzata a Draka Polva (Fasc. Pag. I-5172).

    (89) Cfr. la lettera di FEG a Smoka del 4 dicembre 1991 (fasc. pag. I-2063).

    (90) Fasc. pag. 2668.

    (91) Cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 33 (fasc. pag. F-22-224).

    (92) Cfr. la risposta di FEG del 15 marzo 1996 alla richiesta di informazioni inoltrata dalla Commissione il 16 febbraio 1996 (fasc. pag. 2487).

    (93) Fasc. pag. 2667.

    (94) Cfr. ad esempio il caso del catalogo "scandaloso" di Schotman. Cegro (costituita dai membri FEG Brinkman & Germeraad, Elgro, Keip, Rolff, Schiefelbusch e Wolff) ha segnalato a FEG con lettera del 16 dicembre 1991 l'esistenza di un catalogo non regolamentare e ha chiesto a FEG di contattare a tale proposito il grossista interessato (fasc. pag. I-2038), cosa che FEG ha fatto con lettera del 3 gennaio 1992 (fasc. pag. I-2037). Cegro si è in seguito informata con lettera del 3 febbraio 1992 sulle reazioni sollevate da tale lettera di FEG (fasc. pag. I-2041), e ha inoltre risposto a FEG - che desiderava sapere come reagire a prezzi fortemente ribassati o a prezzi di richiamo - con la seguente osservazione: "Desiderate sapere cosa deve essere discusso in concreto in un consiglio d'amministrazione. Se vi riferite alla decisione vincolante adottata alcuni anni fa riguardo alla distribuzione di listini 'scandalosi' la risposta mi pare semplice: devono essere discusse le misure da adottare per evitare che compaiano di nuovo tali pubblicazioni. Bisognerebbe rinfrescare la memoria dell'impresa in questione". Il 10 febbraio 1992 FEG ha inviato una lettera di richiamo a Schotman (fasc. pag. 2040).

    (95) Fasc. pag. I-800-808.

    (96) Fasc. pag. I-437.

    (97) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 33 (fasc. pag. F-23/226).

    (98) Fasc. pag. I-3304.

    (99) Fasc. pag. 563. FEG obietta tuttavia che tali regole non sono mai state poste in esere; cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 35 (fasc. pag. F-22-226).

    (100) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 34 (fasc. pag. 23-227).

    (101) Fasc. pag. I-1954.

    (102) Fasc. pag. I-5427.

    (103) Fasc. pag. 632.

    (104) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 34 (fasc. pag. F-23-227).

    (105) Cfr. le lettere di FEG del 18 giugno 1990 (fasc. pag. I-729), del 12 dicembre 1990 (fasc. pag. I-541), e del 29 aprile 1994 (fasc. pag. I-1881).

    (106) Fasc. pag. I-2089. In una lettera del 28 febbraio 1990 FEG ha raccomandato ai propri membri di modificare i prezzi netti dei tubi di plastica in seguito a una riduzione introdotta dai fornitori. Se gli aderenti a FEG avevano stabilito condizioni nette, era raccomandato loro di ridurle del 3 % (fasc. pag. I-2113). FEG ha inoltre verificato in seguito se le raccomandazioni formulate venivano seguite. A tale riguardo si rinvia al resoconto dell'assemblea regionale di FEG del 22 marzo 1990, in cui il presidente si è informato in merito all'osservanza delle raccomandazioni del 21 febbraio. Durante l'assemblea è stato constatato che i membri di FEG si attenevano ai prezzi lordi indicati, ma non sempre ai prezzi netti (fasc. pag. I-689).

    (107) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 26 (fasc. pag. F-23-222).

    (108) Cfr. le lettere di FEG ai propri membri del 18 giugno 1990 (fasc. pag. I-729), del 12 dicembre 1990 (fasc. pag. I-541) e del 29 aprile 1994 (fasc. pag. I-1881).

    (109) Fasc. pag. I-1813.

    (110) Cfr. lettera del 20 luglio 1993 del consulente di CEF (fasc. pag. 1712).

    (111) Cfr. i listini prezzi di TU, Bernard e Wolff del luglio 1990 (fasc. pag. 881 e 1712).

    (112) Cfr. il verbale dell'audizione, pag. 153 (fasc. pag. F 29-432).

    (113) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 35 (fasc. pag. F-23-228).

    (114) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 31 (fasc. pag. F-23-224).

    (115) Cfr. nota 114.

    (116) Fasc. pag. I-4987.

    (117) Cfr. la risposta scritta di FEG alla comunicazione degli addebiti, pag. 34 (fasc. pag. F22-225).

    (118) Cfr. lo statuto di NAVEG vigente al 10.7.1990 (fasc. pag. 28).

    (119) Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 27 gennaio 1987, causa 45/85, Verband des Sachversicherer contro Commissione, Racc. 1987, pag. 405, punti 29-33 della motivazione.

    (120) Cfr. la prima relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, 1971, pag. 38-39, paragrafo 19; la terza relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, 1973, pag. 50-51, paragrafo 53; la decisione 72/390/CEE della Commissione, Centrale verwarming (GU L 264 del 23.11.1972, pag. 327); la decisione 78/59/CEE della Commissione, Centraal Bureau voor de Rijwielhandel (GU L 20 del 25.1.1978, pag. 18), paragrafo 21; decisione 82/123/CEE della Commissione, VBBB/VBVB (GU L 54 del 25.2.1982, pag. 36), paragrafo 39-40.

    (121) Cfr. considerando 62.

    (122) Cfr. considerando 26.

    (123) Cfr. la risposta di FEG del 13 agosto 1991 alle richieste di informazioni inoltrate dalla Commissione il 27 giugno e il 25 luglio 1991 (fasc. pag. 379).

    (124) Cfr. il conto profitti e perdite 1990/91 e 1986/87 dei membri di FEG Vilters e Slabbers (fasc. pagg. 1003-1005).

    (125) Resoconto della riunione del consiglio d'amministrazione di FEG del 29 giugno 1993 (fasc. pag. I-1628).

    (126) Indicativa a tale riguardo è la discussione in merito all'ammissione di Van de Meerakker, che sembrava soddisfare tutti i criteri richiesti, e che tuttavia è stata rifiutata. Cfr. i resoconti delle riunioni dei consigli d'amministrazione di FEG del 27 settembre 1994 e del 15 novembre 1994 (fasc. pag. I-1412 e I-1405).

    (127) Cfr. ad esempio il resoconto della riunione del consiglio d'amministrazione di FEG del 25 giugno 1990 riguardo a Frigé. Rivelatore è anche il verbale della riunione del consiglio d'amministrazione del 29 giugno 1993 (fasc. pagg. 1003-1005): alla richiesta di spiegare quale problema si sarebbe posto se tutte le domande di adesione a FEG fossero state accettate, il presidente risponde "che alcuni membri non l'avrebbero apprezzato".

    (128) Cfr. considerando 4.

    (129) Cfr. considerando 8.

    (130) Cfr. considerando 80.

    (131) Cfr. considerando 76.

    (132) Cfr. considerando 62.

    (133) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco contro Commissione, Racc. 1989, pag. 2181, punto 15 della motivazione.

    (134) Cfr. la risposta scritta di TU alla comunicazione degli addebiti, pag. 29 (fasc. pag. F-23/222).

    (135) Cfr. la decisione 82/367/CEE della Commissione, Hasselblad, (GU L 161 del 12.6.1982, pag. 18), considerando 39 e 65-66.

    (136) Cfr. la sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 1975 nella cause riunite da 40 a 48, 50, da 54 a 56, 111, da 113 a 114/73, Suiker Unie contro Commissione, Racc. 1975, pag. 1663, punti 172-174 della motivazione, e la decisione 86/398/CEE della Commissione, Polipropilene (GU L 230 del 18.8.1986, pag. 1), considerando 87.

    (137) Decisione 86/398/CEE, Polipropilene, cfr. nota 136, considerando 90 della decisione.

    (138) Fasc. pag. I-4649. Cfr. inoltre l'articolo "Internationalisering raakt vooral producent en grossier" ("L'internazionalizzazione tocca soprattutto produttori e grossisti") pubblicato sulla rivista "Installatie Journaal" dell'ottobre 1994, in cui si legge che gli installatori olandesi delle regioni frontaliere acquistano i prodotti da grossisti tedeschi a prezzi inferiori (fasc. pag. 4534).

    (139) Cfr. la relazione delle attività del comitato FEG per i prodotti di illuminazione, 30 maggio 1988 (fasc. pag. 2046).

    (140) Allegato della lettera di CEF alla Commissione del 7 ottobre 1995 (fasc. pag. 2173).

    (141) Cfr. ad esempio le sentenze della Corte di giustizia del 14 luglio 1972 nella causa 48/69, ICI contro Commissione (Racc. 1972, pag. 619, punti 115-116 della motivazione); del 30 gennaio 1985, nella causa 123/83, BNIC contro Clair (Racc. 1985, pag. 391 punto 29 della motivazione); del 3 luglio 1985 nella causa 243/83, Binon contro Agence et messaggeries de la presse (Rac. 1985, pag. 2015, punto 44 della motivazione), e la sentenza del Tribunale di primo grado del 22 ottobre 1997 nelle cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK contro Commissione (Racc. 1997, pag. II-1739, punti 158-64 della motivazione).

    (142) Cfr. la prima relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, aprile 1971, pag. 39, paragrafo 20, e la decisione 78/59/CEE della Commissione, Central Bureau voor de Rijwielhandel (GU L 20 del 25.1.1978, pag. 18), paragrafo 30.

    (143) Cfr. considerando 38.

    (144) Cfr. sentenze della Corte di giustizia: del 1o febbraio 1978 nella causa 19/77, (Miller contro Commissione, Racc. 1978, pag. 131, 152, punto 18 della motivazione), e dell'8 febbraio 1990 nella causa C-179/87, Tipp-Ex contro Commissione (Racc. 1990, I-261), e le sentenze del Tribunale di primo grado del 21 febbraio 1995 nella causa T-29/92, (SPO contro Commissione, Racc. 1995, II-289, pag. 402, punti 356-358 della motivazione) e del 2 luglio 1992 nella causa T-61/89 (Dansk Pelsdyarvlerforening contro Commissione, Racc. 1992, II-1931, pag. 1991-1992, punto 157 della motivazione).

    (145) Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado del 22 luglio 1997 nelle cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK, FNK, Racc. 1997, II-1739, punto 56 della motivazione, e la sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 1998 nella causa C-185/95 P, Baustahlgewerbe Racc. 1998, I-8485.

    ALLEGATO

    La tabella indica i principali fornitori sul mercato all'ingrosso per i diversi (sotto)gruppi di prodotti nel settore del materiale per impianti elettrotecnici(1):

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) I dati si basano sulla relazione riservata di TU del 17 agosto 1994, "Marktverkenning elektrotechnisch Installationsmaterial" ("Studio di mercato nel settore del materiale per impianti elettrotecnici", fasc. pag. I-4655-4656), e sulle risposte di diversi fabbricanti/fornitori alle richieste di informazioni del 15 ottobre e del 27 aprile 1993.

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