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Document 31999Y1216(01)

    Progetto di decisione concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni

    GU C 362 del 16.12.1999, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    31999Y1216(01)

    Progetto di decisione concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni

    Gazzetta ufficiale n. C 362 del 16/12/1999 pag. 0006 - 0007


    Progetto di decisione concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni

    (1999/C 362/05)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

    vista l'iniziativa della Repubblica di Finlandia,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1) il piano d'azione contro la criminalità organizzata è stato approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam il 16-17 giugno 1997(1); il programma d'azione ha raccomandato, in particolare al punto 26, lettera e), il miglioramento della cooperazione tra punti di contatto competenti a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette a norma della direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite(2);

    (2) tutti gli Stati membri hanno istituito delle unità di informazione finanziaria (UIF) per raccogliere e analizzare le informazioni ricevute a norma della direttiva 91/308/CEE, allo scopo di stabilire dei collegamenti tra operazioni finanziarie sospette o inconsuete e attività criminali soggiacenti per prevenire e combattere il riciclaggio di denaro;

    (3) il miglioramento dei meccanismi di scambio delle informazioni tra le unità di informazione finanziaria (UIF) è uno degli obiettivi individuati dal gruppo di esperti in materia di riciclaggio di denaro istituito nell'ambito del gruppo pluridisciplinare "Criminalità organizzata" (GPD), assieme alla conseguente prospettiva di un migliore scambio di informazioni - tra UIF e le autorità inquirenti negli Stati membri e nell'organizzazione pluridisciplinare delle UIF - attraverso l'integrazione di conoscenze sui settori finanziario, dell'applicazione della legge e giudiziario;

    (4) le conclusioni del Consiglio del marzo 1995 evidenziano il fatto che il rafforzamento dei sistemi di lotta contro il riciclaggio di denaro dipende da una stretta cooperazione tra le varie autorità impegnate in tale lotta;

    (5) la seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 91/308/CEE individua le difficoltà tuttora presenti che ostacolano la comunicazione e lo scambio di informazioni fra certe unità di diversa connotazione giuridica;

    (6) è necessario che le autorità competenti degli Stati membri impegnate nella lotta contro il riciclaggio di denaro cooperino strettamente e che si preveda una comunicazione diretta fra tali autorità;

    (7) gli Stati membri hanno già adottato con successo disposizioni al riguardo basate essenzialmente sui principi stabiliti nel modello di memorandum d'intesa proposto dalla rete mondiale informale di unità di informazione finanziaria, denominato "Gruppo Egmont",

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri si assicurano che le unità di informazione finanziaria (UIF) istituite o designate per ricevere informazioni finanziarie nel quadro della lotta al riciclaggio dei proventi di attività illecite cooperino per raccogliere, analizzare e sottoporre a investigazione le informazioni pertinenti.

    2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri si assicurano che le UIF si scambino, spontaneamente o a richiesta, ai sensi della presente decisione o in conformità di memorandum d'intesa esistenti o futuri, tutte le informazioni disponibili che possano avere attinenza con il trattamento o l'analisi di informazioni o con l'investigazione da parte delle UIF per quanto riguarda le operazioni finanziarie connesse con il riciclaggio di denaro e le persone fisiche o giuridiche coinvolte in tali operazioni.

    Articolo 2

    Gli Stati membri si assicurano che le UIF corrispondano alla seguente definizione: "Un'autorità centrale nazionale che, al fine di combattere il riciclaggio del denaro, è incaricata di ricevere e, nella misura in cui ciò sia consentito, di richiedere, analizzare e divulgare presso le competenti autorità le informazioni finanziarie comunicate relative a sospetti proventi di reato e richieste dalle leggi o dai regolamenti nazionali."

    Articolo 3

    Gli Stati membri si assicurano che l'assolvimento delle funzioni delle UIF ai sensi della presente decisione non sia ostacolato dalle loro strutture interne, che si tratti di autorità amministrative, di applicazione della legge o giudiziarie.

    Articolo 4

    1. Ogni domanda inoltrata ai sensi della presente decisione è accompagnata da una succinta esposizione degli elementi di base noti all'UIF. L'UIF, nella domanda, specifica in che modo saranno usate le informazioni richieste.

    2. Allorché una domanda è inoltrata ai sensi della presente decisione, l'UIF richiesta fornisce tutte le informazioni pertinenti, tra cui le informazioni finanziarie disponibili e i pertinenti dati di carattere giudiziario richiesti nella domanda, senza bisogno di una lettera formale di richiesta ai sensi di convenzioni o accordi applicabili tra gli Stati membri.

    3. Le UIF non sono obbligate a divulgare informazioni che possano compromettere sostanzialmente indagini di carattere penale in corso nello Stato membro richiesto. Un siffatto rifiuto deve essere adeguatamente spiegato all'UIF richiedente.

    Articolo 5

    1. Le informazioni o i documenti forniti ai sensi della presente decisione possono essere usati solo a fini di trattamento ed analisi di dati nell'ambito delle UIF.

    2. L'uso delle informazione o dei documenti di cui al paragrafo 1 per indagini di carattere penale è subordinata all'autorizzazione preliminare dell'UIF che ha fornito le informazioni o i documenti in questione.

    3. Le UIF adottano tutte le misure necessarie, ivi comprese quelle di sicurezza, per garantire che le informazioni comunicate ai sensi della presente decisione non siano accessibili ad altre autorità, organismi o servizi.

    4. Le informazioni fornite sono protette da regole di riservatezza e di tutela dei dati personali almeno equivalenti a quelle che si applicano a norma della legislazione nazionale applicabile all'UIF richiedente.

    5. L'UIF richiedente è tenuta a rispettare tutte le condizioni sull'uso delle informazioni stabilite dall'UIF richiesta.

    Articolo 6

    1. Le UIF possono scambiarsi informazioni pertinenti entro i limiti imposti dalla legislazione nazionale e senza bisogno di apposita richiesta.

    2. L'UIF che trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 può imporre condizioni sull'uso delle stesse da parte dell'UIF ricevente, la quale è vincolata da dette condizioni.

    3. L'articolo 5 si applica alle informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo.

    Articolo 7

    Gli Stati membri assicurano e si accordano su canali di comunicazione adeguati e protetti tra le UIF.

    Articolo 8

    La presente decisione si applica senza pregiudicare gli obblighi degli Stati membri nei confronti dell'Europol, quali stabiliti nella convenzione Europol(3). Gli Stati membri si assicurano che le rispettive UIF diano attuazione a tali obblighi conformemente alla legislazione nazionale applicabile.

    Articolo 9

    1. I memorandum d'intesa già conclusi tra autorità degli Stati membri continuano ad applicarsi nella misura in cui sono compatibili con la presente decisione. Qualora le disposizioni della presente decisione vadano oltre quelle di un memorandum d'intesa concluso fra autorità degli Stati membri, la presente decisione prevale su detti memorandum d'intesa il ...(4).

    2. La legislazione nazionale, qualora sia incompatibile con le disposizioni della presente decisione, deve essere modificata entro ...(5).

    3. Il Consiglio valuterà il rispetto della presente decisione da parte degli Stati membri entro il ...(6) e può decidere di continuare ad effettuare tali valutazioni ad intervalli regolari.

    Articolo 10

    La presente decisione entra in vigore il ...(7).

    Fatto a ...

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ...

    (1) GU C 251 del 15.8.1997, pag. 1.

    (2) GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77.

    (3) GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2.

    (4) Due anni dopo la data di entrata in vigore della presente decisione.

    (5) Tre anni dopo la data di entrata in vigore della presente decisione.

    (6) ...

    (7) Il giorno dell'adozione della presente decisione.

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