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Document 31999Y0930(01)

Comunicazione della Commissione - Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del parlamento europeo e del consiglio

GU C 277 del 30.9.1999, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31999Y0930(01)

Comunicazione della Commissione - Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del parlamento europeo e del consiglio

Gazzetta ufficiale n. C 277 del 30/09/1999 pag. 0003 - 0003


Pubblicazione ai sensi dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio(1), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, successivamente modificata dalla direttiva 97/36/CE del parlamento europeo e del consiglio(2)

(1999/C 277/03)

Le misure notificate dalla Repubblica italiana alla Commissione, conformemente alla procedura ex articolo 3 bis, paragrafo 2, sono state adottate a norma dell'articolo 3 bis, paragrafo 1, con delibera n. 8/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 marzo 1999. Segue un estratto:

Articolo 1

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2. Per "evento di particolare rilevanza per la società" si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;

b) l'evento gode, da parte della popolazione, di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;

c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Articolo 2

1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata, in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90 %) del pubblico italiano di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel Campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Coppa dei campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d'Italia;

g) il Gran premio d'Italia automobilistico di formula 1;

h) il Festival della musica italiana di Sanremo.

2. Gli eventi di cui ai punti b) e c) del precedente paragrafo 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

La delibera n. 8/1999 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il cui testo integrale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Repubblica italiana del 24 maggio 1999 (n. 119, pagg. 27-28), contiene altresì le seguenti disposizioni:

3. L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al paragrafo 1, in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi:

a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

b) le finali e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

4. Per gli eventi di cui al precedente paragrafo 3 è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

5. L'Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione della liste di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

Articolo 3

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(2) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

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