EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2730

Regolamento (CE) n. 2730/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante disposizione transitoria per l'applicazione del regime del premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

GU L 328 del 22.12.1999, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2730/oj

31999R2730

Regolamento (CE) n. 2730/1999 della Commissione, del 21 dicembre 1999, recante disposizione transitoria per l'applicazione del regime del premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0037 - 0038


REGOLAMENTO (CE) N. 2730/1999 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1999

recante disposizione transitoria per l'applicazione del regime del premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), in particolare l'articolo 50,

considerando quanto segue:

(1) alcuni passaporti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine(2), che accompagnano i bovini, recano esplicitamente l'indicazione della fine del periodo di ammissibilità nel mese di gennaio 2000;

(2) gli allevatori che detengono bovini accompagnati da siffatti passaporti possono ritenere, in considerazione di tale indicazione, di avere diritto alla prima rata del premio speciale per gli stessi animali, nonostante la modifica dei limiti di età introdotta dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 li renda inammissibili a partire dal 1o gennaio 2000;

(3) per tutelare il legittimo affidamento di questi allevatori, è necessario consentire agli Stati membri di tenere conto di tali date nel caso di bovini che non sarebbero più ammissibili il 31 dicembre 1999 in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(3);

(4) per evitare di incoraggiare gli allevatori a procrastinare la presentazione della domanda di premio speciale e di farli così beneficiare di un vantaggio indebito, il tasso di aiuto da applicare agli animali in questione è lo stesso del 1999;

(5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri possono stabilire che i bovini maschi i quali, in base alla data di fine ammissibilità che figura nei passaporti, avrebbero potuto formare oggetto di una domanda di prima rata del premio speciale a decorrere dal 1o gennaio 2000, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89(4), abrogato dal regolamento (CE) n. 2342/1999, ma non sono più ammissibili alla prima rata del premio speciale a partire dal 1o gennaio 2000 per l'entrata in vigore dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2342/1999, possono formare oggetto di una domanda di prima rata del premio speciale fino alla data di fine ammissibilità di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica solamente ai bovini maschi accompagnati da un passaporto ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 820/97, a condizione che l'autorità competente abbia apposto sul suddetto passaporto una data di fine ammissibilità nel corso del mese di gennaio 2000, ai fini della prima rata del premio speciale, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3886/92.

Articolo 3

L'importo per animale dei premi concessi in applicazione del presente regolamento è uguale a quello che è stato applicato alle domande presentate a titolo del 1999.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

(3) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(4) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 20.

Top