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Document 31999R2397
Commission Regulation (EC) No 2397/1999 of 11 November 1999 on the authorisation of transfers between the quantitative limits of textiles and clothing products originating in Taiwan
Regolamento (CE) n. 2397/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan
Regolamento (CE) n. 2397/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan
GU L 290 del 12.11.1999, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Regolamento (CE) n. 2397/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan
Gazzetta ufficiale n. L 290 del 12/11/1999 pag. 0015 - 0016
REGOLAMENTO (CE) N. 2397/1999 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1999 relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1556/1999(2), in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) Taiwan ha presentato una richiesta il 20 settembre 1999; (2) i trasferimenti chiesti da Taiwan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 4 modificato dal regolamento (CE) n. 47/1999; (3) è opportuno accogliere la richiesta; (4) è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile; (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione(4), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Taiwan, secondo i dettagli riportati all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l' 11 novembre 1999. Per la Commissione Pascal LAMY Membro della Commissione (1) GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1. (2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 1. (3) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. (4) GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1. ALLEGATO - Categoria 2: utilizzo anticipato di 273495 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000. - Categoria 2A: utilizzo anticipato di 5000 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000. - Categoria 3: trasferimento di 34000 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 2 e utilizzo anticipato di 384550 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000. - Categoria 3A: trasferimento di 34000 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 3 e utilizzo anticipato di 8500 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000. - Categoria 4: utilizzo anticipato di 111240 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000. - Categoria 5: utilizzo anticipato di 1062700 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000. - Categoria 6: utilizzo anticipato di 56570 pezzi dai limiti quantitativi dell'anno 2000. - Categoria 35: utilizzo anticipato di 391900 chilogrammi dai limiti quantitativi dell'anno 2000. - Categoria 97: trasferimento di 66450 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 91. - Categoria 97A: trasferimento di 30250 chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 91.