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Document 31999R2394

    Regolamento (CE) n. 2394/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

    GU L 290 del 12.11.1999, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2394/oj

    31999R2394

    Regolamento (CE) n. 2394/1999 della Commissione, dell'11 novembre 1999, relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

    Gazzetta ufficiale n. L 290 del 12/11/1999 pag. 0009 - 0010


    REGOLAMENTO (CE) N. 2394/1999 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 novembre 1999

    relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica islamica del Pakistan

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione(2), in particolare l'articolo 7,

    (1) considerando che il protocollo di intesa tra Comunità europea e Repubblica islamica del Pakistan avente ad oggetto accordi nel settore dell'accesso al mercato di prodotti tessili(3), siglato il 31 dicembre 1994, prevede che siano considerate favorevolmente le richieste di cosiddetta "flessibilità straordinaria" presentate dal Pakistan;

    (2) considerando che la Repubblica islamica del Pakistan ha presentato una richiesta il 2 settembre 1999;

    (3) considerando che i trasferimenti chiesti dalla Repubblica islamica del Pakistan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3030/93 e indicati all'allegato VIII dello stesso;

    (4) considerando che è opportuno accogliere la richiesta;

    (5) considerando che è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile;

    (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica islamica del Pakistan, secondo i dettagli riportati all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l' 11 novembre 1999.

    Per la Commissione

    Pascal LAMY

    Membro della Commissione

    (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

    (2) GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.

    (3) GU L 153 del 27.6.1996, pag. 47.

    ALLEGATO

    - Categoria 9: trasferimento di 1000000 di chilogrammi dal limite quantitativo della categoria 26.

    - Categoria 20: trasferimento di 2000000 di chilogrammi dai limiti quantitativi della categoria 28.

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