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Document 31999R2367

    Regolamento (CE) n. 2367/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

    GU L 283 del 6.11.1999, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2367/oj

    31999R2367

    Regolamento (CE) n. 2367/1999 della Commissione, del 5 novembre 1999, che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

    Gazzetta ufficiale n. L 283 del 06/11/1999 pag. 0010 - 0012


    REGOLAMENTO (CE) N. 2367/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 5 novembre 1999

    che prevede l'apertura, per la campagna 1999/2000, della distillazione preventiva di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(2), in particolare l'articolo 38, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) il regolamento (CEE) n. 2721/88 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 26/92(4), ha stabilito le modalità delle distillazioni volontarie previste agli articoli 38, 41 e 42 del regolamento (CEE) n. 822/87; il regolamento (CE) n. 1681/1999 della Commissione(5) ha fissato i prezzi, gli aiuti ed altri elementi applicabili alla distillazione preventiva per la campagna 1999/2000;

    (2) le scorte di fine campagna, le previsioni in materia di raccolto e le difficoltà di mercato in varie località evidenziano la necessità di un rapido ricorso a una distillazione preventiva; tuttavia, allo stadio attuale, la conoscenza delle disponibilità è incompleta. È quindi opportuno aprire una distillazione preventiva, fissare un volume globale comunitario e ripartire tale volume per regione di produzione, senza escludere tuttavia la possibilità di riesaminare questa ripartizione quando saranno noti i dati definitivi sulle disponibilità. Occorre, a questo riguardo, fissare tale volume globale a 10 milioni di ettolitri di vini da tavola. La situazione economica dei vini può variare nelle diverse zone di produzione di uno Stato membro; occorre quindi autorizzare le autorità degli Stati membri a suddividere i quantitativi secondo le varie zone di produzione. Inoltre, per escludere qualsiasi discriminazione tra produttori, è opportuno informare la Commissione che tale suddivisione è giustificata da particolari condizioni del mercato del vino nelle diverse zone di produzione in causa, consentendo così alla Commissione di formulare le proprie osservazioni;

    (3) a motivo della resa modesta del vigneto spagnolo e di quello portoghese, per poter ottenere risultati analoghi per l'insieme della Comunità, espressi in percentuale della produzione, è necessario fissare un volume diverso per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo e una percentuale massima della produzione che può essere distillata per i prodotti ottenuti dalle uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C. Per motivi connessi alla mancanza di dati sulle disponibilità di vino da tavola in Austria, Germania e Lussemburgo, è opportuno prevedere un regime specifico per questi paesi;

    (4) ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per poter stabilire il volume che i produttori possono far distillare è necessario conoscere le superfici vitate; un numero elevato di produttori greci non dispone dei dati necessari a causa del ritardo con cui l'amministrazione ha predisposto le strutture amministrative previste; per evitare l'esclusione di tali produttori dal beneficio della misura, occorre prevedere che le superfici di riferimento possano essere stabilite ricorrendo ad una resa forfettaria per la Grecia nel suo insieme;

    (5) per rendere tale misura più efficace, è opportuno, da un lato, estendere l'applicazione della misura per un periodo sufficientemente lungo in modo da tener conto dei periodi di vinificazione in talune regioni e, dall'altro, permettere ai viticoltori e ai distillatori che lo desiderano di dare inizio quanto prima alle operazioni di consegna e di distillazione tramite una rapida approvazione dei contratti o delle dichiarazioni, entro determinati limiti. Occorre inoltre imporre il rispetto della realizzazione dei contratti e delle dichiarazioni sottoscritti dai produttori con una cauzione che garantisca la consegna del vino alle distillerie;

    (6) se il volume globale richiesto per la Comunità nel suo insieme supera la quantità prevista di 10 milioni di ettolitri, è opportuno che gli Stati membri comunichino rapidamente alla Commissione i quantitativi oggetto di contratti, affinché quest'ultima possa fissare una percentuale unica di accettazione per i contratti e le dichiarazioni presentati;

    (7) ai fini della corretta gestione dei volumi in oggetto, è necessario derogare a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2721/88, stabilendo che i contratti e le dichiarazioni possono essere soggetti ad una riduzione dei volumi richiesti;

    (8) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È aperta, per la campagna 1999/2000, la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vini da tavola, di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 822/87.

    Tale distillazione è limitata ad un volume di 10 milioni di ettolitri.

    II quantitativo suddetto è ripartito, per regione di produzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 441/88 della Commissione(6), nel modo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Gli Stati membri possono suddividere il quantitativo assegnato tra le diverse zone di produzione del loro territorio, senza escludere una zona specifica dall'applicazione della misura. Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, essi forniscono alla Commissione l'elenco di queste regioni e i quantitativi attribuiti, motivando le condizioni particolari di produzione su cui è fondata tale suddivisione. La Commissione formula, se del caso, le proprie osservazioni in merito a tale suddivisione e ne informa entro due settimane lo Stato membro interessato.

    Il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola che i produttori possono far distillare in conformità del regolamento (CEE) n. 2721/88 è fissato a 30 hl/ha al massimo.

    Tuttavia, per i prodotti ottenuti da uve raccolte in Portogallo, tale quantitativo è limitato a 21 hl/ha e per i prodotti ottenuti da uve raccolte nella parte spagnola della zona viticola C tale quantitativo è limitato al 40 % della produzione di vino da tavola ottenuta da tali prodotti da ciascun produttore.

    In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2721/88, il quantitativo di vini da tavola o di vini atti a produrre vini da tavola ottenuto da uve raccolte in Lussemburgo, Germania e Austria che i produttori possono far distillare si limita ad una percentuale della loro produzione di vino da tavola. Tale percentuale è fissata al 40 %.

    Il quantitativo di vino da tavola prodotto cui si applicano le percentuali menzionate al sesto e settimo comma è, per ciascun produttore, quello che risulta dalla somma dei quantitativi indicati come vino nella colonna "vino da tavola" della dichiarazione di produzione presentata dal produttore, qualora vi sia tenuto, a norma del regolamento (CE) n. 1294/96 della Commissione(7).

    2. La superficie da considerare per il calcolo del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a produrre vino da tavola che i produttori greci possono fare distillare si ottiene dividendo per 57 il quantitativo di vino indicato nella colonna "vino da tavola" della dichiarazione di produzione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1294/96.

    3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2721/88, ciascun produttore che abbia prodotto vino da tavola o vino atto alla produzione di vino da tavola può presentare alle competenti autorità dello Stato membro, entro il 28 gennaio 2000, un contratto o una dichiarazione di distillazione preventiva recante le informazioni indicate al paragrafo 2 dello stesso articolo.

    II contratto o la dichiarazione di distillazione sono corredati della prova che è stata costituita una cauzione di importo pari a 5 EUR/hl.

    4. In deroga all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 2721/88, gli Stati membri possono autorizzare l'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni non appena siano stati presentati, limitatamente ad un quantitativo non superiore alla metà del quantitativo indicato in ciascuno dei contratti o delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio(8), l'approvazione parziale dei contratti o delle dichiarazioni di cui sopra e l'approvazione parziale di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento si considerano come contratti e dichiarazioni indipendenti. In tale caso, e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2046/89, gli Stati membri possono, in deroga all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2721/88, autorizzare lo svincolo della cauzione relativa al primo contratto parziale non appena siano state presentate le prove del pagamento del prezzo minimo d'acquisto al produttore.

    5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro l'11 febbraio 2000, il volume globale oggetto di contratti o di dichiarazioni di distillazione preventiva.

    La Commissione stabilisce e comunica per fax ad ogni Stato membro, entro il 18 febbraio 2000, la percentuale unica di accettazione da applicare ai contratti e alle dichiarazioni di cui sopra in ciascuna regione, qualora il volume globale dei contratti o delle dichiarazioni presentati superi il volume di 10 milioni di ettolitri e/o quello prestabilito per una o più regioni. Per garantire l'utilizzazione massima del volume globale di 10 milioni di ettolitri in caso di superamento di tale volume, e tenuto conto al tempo stesso della mancata utilizzazione della totalità o di una parte del volume assegnato a una o più regioni specifiche, la Commissione ripartisce tra le altre regioni il volume ancora disponibile della suddetta o delle suddette regioni prima di fissare la percentuale unica di accettazione per ciascuna regione, secondo il criterio seguente:

    - se disponibile, una prima quota di 25000 hl al massimo, in base al fabbisogno, per ciascuna regione che abbia superato il proprio volume;

    - il quantitativo restante proporzionalmente ai volumi stabili al paragrafo 1, terzo comma.

    6. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2721/88, gli Stati membri adottano le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 10 marzo 2000, i contratti e le dichiarazioni in parola con indicazione della percentuale unica di accettazione per i quantitativi non ancora approvati al momento della presentazione dei contratti o delle dichiarazioni.

    La cauzione è svincolata per i quantitativi richiesti e non accettati:

    7. I volumi accettati mediante contratto e dichiarazione devono essere consegnati alle distillerie entro il 30 giugno 2000.

    8. La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati, su presentazione della prova dell'avvenuta consegna alle distillerie.

    Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna, la cauzione è incamerata.

    9. Gli Stati membri possono limitare il numero di contratti o dichiarazioni che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

    (2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

    (3) GU L 241 dell'1.9.1988, pag. 88.

    (4) GU L 3 dell'8.1.1992, pag. 14.

    (5) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 15.

    (6) GU L 45 del 18.2.1988, pag. 15.

    (7) GU L 166 del 5.7.1996, pag. 14.

    (8) GU L 202 del 14.7.1989, pag. 14.

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