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Document 31999R1944

    Regolamento (CE) n. 1944/1999 della Commissione del 10 settembre 1999 recante revisione, per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nel settore dello zucchero, dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo della barababietola B

    GU L 241 del 11.9.1999, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1944/oj

    31999R1944

    Regolamento (CE) n. 1944/1999 della Commissione del 10 settembre 1999 recante revisione, per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nel settore dello zucchero, dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo della barababietola B

    Gazzetta ufficiale n. L 241 del 11/09/1999 pag. 0013 - 0013


    REGOLAMENTO (CE) N. 1944/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 10 settembre 1999

    recante revisione, per la campagna di commercializzazione 1999/2000 nel settore dello zucchero, dell'importo massimo del contributo B e modifica del prezzo minimo della barababietola B

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione(2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 8, secondo e terzo trattino,

    (1) considerando che, a norma dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81, le perdite derivanti dagli impegni all'esportazione delle eccedenze di zucchero comunitario devono essere coperte dai contributi alla produzione riscossi sui quantitativi di zucchero A e B, di isoglucosio A e B e di sciroppo di inulina A e B nei limiti di determinati massimali;

    (2) considerando che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81, se la perdita globale prevedibile per la campagna di commercializzazione in corso rischia di non essere coperta dall'introito del contributo alla produzione di base e dal contributo B, il cui massimale è stabilito rispettivamente al 2 % e al 30 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco fissato per la campagna considerata, la percentuale massima del contributo B viene rivista nella misura necessaria per coprire la perdita globale, entro un massimale del 37,5 %;

    (3) considerando che, senza revisione, il prevedibile introito dei contributi da riscuotere per la campagne di commercializzazione 1999/2000 permane inferiore all'importo corrispondente al prodotto delle eccedenze esportabili e della perdita media; che è pertanto necessario, in base ai dati di cui si dispone attualmente, portare l'importo massimo del contributo B per la campagna di commercializzazione 1999/2000 al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco;

    (4) considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 17855/81 stabilisce che, salvo applicazione dell'articolo 28 del medesimo regolamento, il prezzo minimo della barbabietola B è pari al 68 % del prezzo di base della barbabietola; che l'articolo 28, paragrafo 5, dello stesso regolamento prevede che il massimale riveduto del contributo B sia fissato per la campagna di commercializzazione in corso anteriormente al 15 settembre della campagna stessa, data entro la quale occorre fissare altresì la modifica corrispondente del prezzo minimo della barbabietola B stabilito per la campagna di commercializzazione 1999/2000 dal regolamento (CE) n. 1404/1999 del Consiglio(3);

    (5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Per la campagna di commercializzazione 1999/2000 l'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è portato al 37,5 % del prezzo di intervento dello zucchero bianco fissato per la medesima campagna.

    2. Per la campagna di commercializzazione 1999/2000 il prezzo minimo della barbabietola B di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è pari al 60,5 % del prezzo di base della barbabietola fissato per la medesima campagna.

    Articolo 2

    Per la campagna di commercializzazione 1999/2000, il prezzo minimo della barbabietola B, riveduto in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81, è fissato a 28,84 EUR/t.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

    (2) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

    (3) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 15.

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