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Document 31999R1381
Council Regulation (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous Common Customs Tariff duties on certain industrial and agricultural products
Regolamento (CE) n. 1381/1999 del Consiglio, del 28 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli
Regolamento (CE) n. 1381/1999 del Consiglio, del 28 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli
GU L 165 del 30.6.1999, p. 1–6
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1344
Regolamento (CE) n. 1381/1999 del Consiglio, del 28 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli
Gazzetta ufficiale n. L 165 del 30/06/1999 pag. 0001 - 0006
REGOLAMENTO (CE) N. 1381/1999 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) è nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96(1); (2) i prodotti di cui al suddetto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, devono essere eliminati dall'elenco ad esso allegato; (3) per motivi di chiarezza, si devono quindi considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue: 1) Sono inseriti i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento. 2) Sono soppressi i prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999. Per il Consiglio Il Presidente M. NAUMANN (1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2797/98 (GU L 352 del 29.12.1998, pag. 1). ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II >SPAZIO PER TABELLA>