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Document 31999R1381

    Regolamento (CE) n. 1381/1999 del Consiglio, del 28 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli

    GU L 165 del 30.6.1999, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; abrogato da 32011R1344

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1381/oj

    31999R1381

    Regolamento (CE) n. 1381/1999 del Consiglio, del 28 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 165 del 30/06/1999 pag. 0001 - 0006


    REGOLAMENTO (CE) N. 1381/1999 DEL CONSIGLIO

    del 28 giugno 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali e agricoli

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) è nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti nuovi che non figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96(1);

    (2) i prodotti di cui al suddetto regolamento, per i quali la Comunità non ha più interesse a mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune o di cui occorre modificare la designazione in funzione degli sviluppi tecnici, devono essere eliminati dall'elenco ad esso allegato;

    (3) per motivi di chiarezza, si devono quindi considerare nuovi i prodotti di cui occorre modificare la designazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è modificato come segue:

    1) Sono inseriti i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

    2) Sono soppressi i prodotti i cui codici sono elencati nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. NAUMANN

    (1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2797/98 (GU L 352 del 29.12.1998, pag. 1).

    ALLEGATO I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

    >SPAZIO PER TABELLA>

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