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Document 31999R1252

Regolamento (CE) n. 1252/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

GU L 160 del 26.6.1999, p. 15–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2002; abrog. impl. da 32002R0962

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1252/oj

31999R1252

Regolamento (CE) n. 1252/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999 pag. 0015 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 1252/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

(1) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94(2) fissa i contingenti di fecola di patate assegnati agli Stati membri produttori per le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

(2) considerando che l'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(3), fissa l'importo dell'indennità compensativa per i produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola; che il Consiglio ha aumentato tale importo per la campagna 2000/2001 nonché per le campagne successive a condizione che i contingenti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1868/94 siano diminuiti del 2,81 % nella campagna 2000/2001 e del 5,74 % nella campagna 2001/2002 per gli Stati membri che dispongono di un contingente superiore a 100000 tonnellate, mentre per quelli che dispongono di un contingente inferiore a 100000 tonnellate deve essere ridotto dell'1,41 % nella campagna 2000/2001 e del 2,87 % nella campagna 2001/2002;

(3) considerando che occorre modificare i contingenti stabiliti per la campagna 2000/2001 e fissare i contingenti per la campagna 2001/2002; che gli Stati membri produttori dovrebbero assegnare i contingenti rispettivi per le campagne 2000/2001 e 2001/2002 tra tutte le fecolerie sulla base dei contingenti in vigore per la campagna 1999/2000; che in ogni caso i quantitativi che le fecolerie hanno utilizzato in eccesso rispetto ai contingenti nel corso della campagna 1999/2000 devono essere ridotti nella campagna 2000/2001 conformemente a quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1868/94;

(4) considerando che alla fine del periodo è opportuno che la Commissione trasmetta al Consiglio una relazione sulla ripartizione dei contingenti, se del caso corredata di idonee proposte che tengano conto dei possibili cambiamenti dell'idennità compensativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1868/94 è modificato come segue:

1) All'articolo 2:

a) paragrafi 1 e 2, è soppresso il riferimento alla campagna 2000/2001;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3.

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Ogni Stato membro produttore ripartisce tra le fecolerie il contingente di cui al paragrafo 3 per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 proporzionalmente ai sottocontingenti di cui ciascuna impresa disponeva per la campagna 1999/2000 prima dell'eventuale rettifica apportata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2.

I sottocontingenti assegnati a ciascuna impresa per la campagna 2000/2001 verranno adeguati per tener conto dell'eventuale quantitativo utilizzato in eccesso rispetto al contingente nel corso della campagna 1999/2000, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 2."

2) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. Entro il 31 ottobre 2001, e successivamente a scadenze triennali, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'assegnazione del contingente nella Comunità, corredata eventualmente di adeguate proposte. Tale relazione tiene conto di eventuali modifiche dell'indennità compensativa nonché dell'evoluzione del mercato della fecola di patate e di quello dell'amido.

2. Entro il 31 dicembre 2001, e successivamente a scadenze triennali, il Consiglio, deliberando ai sensi dell'articolo 37 del trattato, ripartisce il contingente tra gli Stati membri sulla base della relazione di cui al paragrafo 1 per le tre campagne successive.

3. Entro il 31 gennaio 2002, e successivamente a scadenze triennali, gli Stati membri notificano agli interessati le modalità di assegnazione dei contingenti per le tre campagne di commercializzazione successive."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

(1) Parere espresso il 7 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 197 del 30.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1284/98 (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 3).

(3) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (Vedi pagina 18 della presente Gazzetta ufficiale).

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