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Document 31999R1247

    Regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

    GU L 150 del 17.6.1999, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; abrogato da 32004R1204

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1247/oj

    31999R1247

    Regolamento (CE) n. 1247/1999 della Commissione, del 16 giugno 1999, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

    Gazzetta ufficiale n. L 150 del 17/06/1999 pag. 0018 - 0022


    REGOLAMENTO (CE) N. 1247/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 16 giugno 1999

    che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario di animali vivi della specie bovina, da 80 a 300 chilogrammi, originari di taluni paesi terzi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98(2), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio, del 7 ottobre 1996, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi con l'Estonia, la Lettonia e la Lituania sul libero scambio e sull'istituzione di misure di accompagnamento, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round(3), in particolare l'articolo 5,

    (1) considerando che i regolamenti (CE) n. 3066/95 e (CE) n. 1926/96 hanno previsto l'apertura di un contingente tariffario per un volume annuo di 153000 animali vivi della specie bovina, di peso compreso tra 80 e 300 chilogrammi, originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania, della Bulgaria, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania, per i quali è concessa una riduzione dei dazi doganali dell'80 %; che è necessario adottare a titolo pluriennale per periodi di dodici mesi decorrenti dal 1o luglio, in prosieguo denominati "anni d'importazione", le modalità d'applicazione; che è opportuno a tale scopo attenersi alle disposizioni annuali previste in passato per lo stesso contingente;

    (2) considerando che, per evitare operazioni speculative, è opportuno mettere il quantitativo disponibile a disposizione di operatori che possono dimostrare una solida attività e che commercializzano quantitativi di una certa entità con paesi terzi; che, a tal fine, ed anche per garantire una gestione efficace, è opportuno esigere che un minimo di 50 capi sia stato esportato e/o importato dagli operatori interessati nei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione in causa; che una partita di 50 animali rappresenta in linea di massima un carico normale e che l'esperienza ha dimostrato che la vendita o l'acquisto di una sola partita costituisce il minimo per poter considerare che una transazione è reale ed accettabile;

    (3) considerando che, per controllare l'osservazione dei suddetti criteri, è necessario che la domanda sia presentata nello Stato membro presso il quale l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA;

    (4) considerando che, per garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno ripartire il rilascio dei titoli su diversi periodi dell'anno d'importazione;

    (5) considerando che è opportuno disporre che i diritti d'importazione vengano assegnati dopo un periodo di riflessione, applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

    (6) considerando che è opportuno stabilire che la gestione del regime preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è opportuno prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono figurare nelle domande stesse e nei titoli, se del caso completando talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relative ai prodotti agricoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999(5), e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995; che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98(7);

    (7) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. A titolo pluriennale, per periodi compresi tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, in prosieguo denominati "anni d'importazione", possono essere importati a norma del presente regolamento, per anno d'importazione, 153000 capi di animali vivi della specie bovina dei codici NC 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 o 0102 90 49, originari dei paesi terzi elencati nell'allegato II.

    Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4537.

    2. Per questi animali il dazio doganale ad valorem e gli importi specifici dei dazi fissati dalla tariffa doganale comune (TDC) sono ridotti dell'80 %.

    Articolo 2

    1. Per poter fruire del contingente di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver importato e/o esportato, nel corso dei dodici mesi precedenti l'anno d'importazione in questione, almeno 50 capi di cui al codice NC 0102 90; il richiedente deve essere inoltre iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

    2. Le prove d'importazione e d'esportazione vengono fornite esclusivamente mediante un documento doganale d'immissione in libera pratica o un documento d'esportazione debitamente vistati dalle autorità doganali.

    Gli Stati membri possono accettare una copia del documento suddetto, debitamente certificata dall'autorità emittente, se il richiedente è in grado di provare alle autorità competenti che non gli è stato possibile ottenere i documenti originali.

    Articolo 3

    1. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

    2. La domanda di diritti d'importazione:

    - deve riferirsi ad un quantitativo pari o superiore a 50 capi

    e

    - non può riferirsi ad un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile.

    Qualora superi tale quantitativo, la domanda viene presa in considerazione solo entro i limiti di detto quantitativo.

    3. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto fino al 30 giugno precedente l'anno d'importazione in questione.

    4. Ogni interessato può presentare una sola domanda. Qualora un unico interessato presenti più di una domanda, tutte le sue domande sono irricevibili.

    5. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno lavorativo dopo il termine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti e l'indicazione delle quantità richieste.

    Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, servendosi, qualora siano state presentate domande, del modulo riprodotto nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 4

    1. La Commissione decide al più presto entro quali limiti possono essere accolte le domande.

    2. Per quanto riguarda le domande di cui all'articolo 3, se i quantitativi di cui è stata chiesta l'importazione superano le quantità disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

    Se con la riduzione di cui al primo comma si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, i quantitativi vengono assegnati mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi a cura degli Stati membri interessati. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, tale quantitativo costituisce una sola partita.

    Articolo 5

    1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

    2. Detti titoli possono essere richiesti soltanto nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione.

    3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti menzioni:

    a) nella casella 8, l'indicazione dei paesi di cui all'allegato II; il titolo obbliga ad importare da uno o più paesi indicati;

    b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di sottovoci della nomenclatura combinata riportate nello stesso trattino:

    - 0102 90 21; 0102 90 29,

    - 0102 90 41; 0102 90 49;

    c) nella casella 20, il numero d'ordine 09.4537 e almeno una delle diciture seguenti:

    - Reglamento (CE) n° 1247/1999

    - Fordordning (EF) nr. 1247/1999

    - Verordnung (EG) Nr. 1247/1999

    - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1247/1999

    - Regulation (EC) No 1247/1999

    - Règlement (CE) n° 1247/1999

    - Regolamento (CE) n. 1247/1999

    - Verordening (EG) nr. 1247/1999

    - Regulamento (CE) n.o 1247/1999

    - Asetus (EY) N:o 1247/1999

    - Förordning (EG) nr 1247/1999

    4. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, i titoli sono rilasciati fino al 31 dicembre dell'anno d'importazione, entro un massimo del 50 % dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione relativi al numero rimanente di capi dello stesso anno d'importazione sono rilasciati a decorrere dal 1o gennaio.

    5. I titoli d'importazione compilati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88. Tuttavia, ogni titolo cessa di essere valido dopo il 30 giugno dell'anno d'importazione.

    6. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

    7. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88. A tale scopo, nella casella 19 del titolo va iscritta la cifra zero.

    Articolo 6

    Gli animali beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 4 allegato agli accordi europei con i paesi associati dell'Europa centrale e del protocollo n. 3 allegato agli accordi europei con i paesi baltici, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore conformemente alle disposizioni di detti protocolli.

    Articolo 7

    Le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95 si applicano fatte salve le disposizioni del presente regolamento.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31.

    (2) GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1.

    (3) GU L 254 dell'8.10.1996, pag. 1.

    (4) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

    (5) GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

    (6) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

    (7) GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

    ALLEGATO I

    Telefax: (32 2) 296 60 27

    Applicazione del regolamento (CE) n. 1247/1999

    Numero d'ordine 09.4537

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    ALLEGATO II

    Elenco dei paesi terzi

    Ungheria

    Polonia

    Repubblica ceca

    Slovacchia

    Romania

    Bulgaria

    Lituania

    Lettonia

    Estonia

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