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Document 31999R0929

    Regolamento (CE) n. 929/1999 della Commissione, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 82/1999 della Commissione, del 13 gennaio 1999, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE per quanto riguarda taluni esportatori, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardo alle importazioni di tale salmone e che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999, del Consiglio, che impone dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di tale salmone

    GU L 115 del 4.5.1999, p. 13–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/929/oj

    31999R0929

    Regolamento (CE) n. 929/1999 della Commissione, del 29 aprile 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 82/1999 della Commissione, del 13 gennaio 1999, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE per quanto riguarda taluni esportatori, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardo alle importazioni di tale salmone e che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999, del Consiglio, che impone dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di tale salmone

    Gazzetta ufficiale n. L 115 del 04/05/1999 pag. 0013 - 0023


    REGOLAMENTO (CE) N. 929/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 1999

    che modifica il regolamento (CE) n. 82/1999 della Commissione, del 13 gennaio 1999, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia e modifica la decisione 97/634/CE per quanto riguarda taluni esportatori, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardo alle importazioni di tale salmone e che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999, del Consiglio, che impone dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di tale salmone

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(3), in particolare l'articolo 13,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

    (1) Il 31 agosto 1996, la Commissione ha annunciato con due avvisi distinti pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping(4) come pure di un procedimento antisovvenzioni(5) relativo alle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento originario della Norvegia.

    (2) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni. A seguito di tale esame è stato stabilito che è opportuno adottare misure antidumping e misure compensative definitive al fine di eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni. Tutte le parti interessate sono state informate dei risultati dell'inchiesta e hanno avuto l'opportunità di presentare osservazioni in merito.

    (3) Il 26 settembre 1997, la Commissione ha adottato la decisione 97/634/CEE(6), che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti suddetti dagli esportatori citati nell'allegato della decisione e che conclude le inchieste nei loro confronti.

    (4) Lo stesso giorno, il Consiglio, tramite i regolamenti (CE) n. 1890/97(7) e (CE) n. 1891/97(8) ha imposto dazi antidumping e dazi compensativi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento originari della Norvegia. Le importazioni di salmoni dell'Atlantico di allevamento esportate dalle società i cui impegni erano stati accettati sono state esentate da tale dazio conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, del menzionato regolamento.

    (5) I summenzionati regolamenti precisano le risultanze e le conclusioni definitive su tutti gli aspetti delle inchieste. In seguito ad un riesame della forma dei dazi, i regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999.

    B. LE MISURE PROVVISORIE ISTITUITE DAL REGOLAMENTO (CE) N. 82/1999 DELLA COMMISSIONE(9)

    (6) Il testo degli impegni prevede che la mancata presentazione di una relazione trimestrale di tutte le vendite al primo cliente non collegato nella Comunità entro le scadenze previste (salvo casi di forza maggiore), costituisce una violazione dell'impegno, come il non rispetto dell'obbligo di vendere le diverse presentazioni del prodotto interessato (ad esempio senza visceri, con la testa, ecc.) sul mercato della Comunità a prezzi pari o superiori a quelli minimi previsti nell'impegno.

    (7) Per il secondo trimestre del 1998, dieci società norvegesi non hanno presentato una relazione entro la scadenza prescritta (oppure non hanno presentato alcuna relazione) e due esportatori norvegesi hanno apparentemente venduto il prodotto interessato sul mercato della Comunità ad un prezzo inferiore a quello previsto nei loro impegni.

    (8) La Commissione ha quindi ritenuto che queste dodici società avessero violato i termini dei loro impegni.

    (9) Di conseguenza, la Commissione, tramite il regolamento (CE) n. 82/1999, ha imposto dazi antidumping e compensativi provvisori sulle importazioni di salmone dell'Atlantico d'allevamento di cui ai codici NC ex 03021200, ex 03041013, ex 03032200 ed ex 03042013, originario della Norvegia ed esportato dalle dodici società elencate nell'allegato di detto regolamento. Con lo stesso regolamento, la Commissione ha cancellato dall'allegato della decisione 97/634/CE, che elenca le società i cui impegni sono stati accettati, i nomi delle società interessate.

    C. PROCEDIMENTO SUSSEGUENTE ALL'ISTITUZIONE DEI DAZI PROVVISORI

    (10) Tutte e dodici le società norvegesi soggette ai dazi provvisori hanno ricevuto comunicazioni scritte contenenti gli elementi e le considerazioni essenziali in base ai quali sono stati imposti i dazi provvisori. Esse hanno inoltre avuto l'opportunità di presentare osservazioni e di chiedere di essere sentite.

    (11) Entro la scadenza fissata nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio, nove delle società norvegesi interessate hanno presentato osservazioni scritte. Inoltre, sono state presentate osservazioni dall'Associazione norvegese dei prodotti ittici (Norwegian Seafood Association) a nome di due delle società soggette alle misure provvisorie. Dopo aver ricevuto queste osservazioni scritte, la Commissione ha raccolto ed esaminato tutte le informazioni che ha considerato necessarie ai fini di una determinazione definitiva in merito alle violazioni manifeste.

    (12) Delle dodici società soggette alle misure provvisorie, cinque hanno chiesto (e ottenuto) di essere sentite.

    (13) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione ai fini delle risultanze definitive.

    D. RISULTANZE DEFINITIVE - ABROGAZIONE DEI DAZI PROVVISORI PER SEI SOCIETÀ

    (14) Per quanto riguarda i dieci esportatori norvegesi che hanno presentato la loro relazione trimestrale alla Commissione in ritardo o non l'hanno presentata affatto, due società, la Kr Kleiven & Co. AS e la Scanfood AS, hanno asserito di aver inviato le loro relazioni trimestrali alla Commissione per posta elettronica nei termini previsti. Tuttavia, si è scoperto successivamente che tali messaggi di posta elettronica non erano stati indirizzati correttamente ed erano pervenuti ad un dipartimento diverso da quello interessato. Entrambe le società hanno sostenuto di non avere ricevuto alcun messaggio d'errore da parte del servizio di posta elettronica della Commissione, come di solito accade in caso di mancato ricevimento di un invio.

    (15) Dopo avere esaminato gli elementi di prova supplementari presentati dalle società dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ritiene che le società hanno effettivamente tentato di inviare le loro relazioni nel termine prescritto. Dopo avere approfondito anche gli aspetti concernenti il funzionamento del proprio sistema di rilevamento degli errori a livello di posta elettronica, la Commissione ritiene che, all'epoca dell'invio delle loro relazioni, la Kr Kleiven & Co. AS e la Scanfood AS avrebbero effettivamente, per motivi tecnici temporanei, potuto non ricevere un messaggio di errore dal server di posta elettronica della Commissione. La Commissione accetta quindi l'affermazione di tali società secondo la quale esse sarebbero state ignare del mancato ricevimento della relazione da parte del servizio competente della Commissione; di conseguenza, le misure definitive non dovrebbero applicarsi a queste due società.

    (16) Un'altra società che non è riuscita a presentare la sua relazione trimestrale entro la scadenza prescritta, la Nor-Fa Food AS ha sostenuto, come attenuante, che redigendo la relazione del mese successivo alla fine del trimestre in questione aveva incontrato in due occasioni seri problemi tecnici per quanto riguarda i dischetti magnetici speciali usati dalle società norvegesi per la raccolta dei dati delle vendite da utilizzare per le relazioni. Questi problemi hanno ritardato la stesura definitiva della relazione ed il suo successivo invio alla Commissione determinandone il ricevimento presso gli uffici della Commissione dopo la scadenza prevista.

    A seguito dell'imposizione delle misure provvisorie, la Nor-Fa Food AS ha fornito elementi di prova provenienti dalla sua società di consulenza commerciale fornitrice dei dischetti informatici, che confermano che l'interessato aveva effettivamente avuto problemi nelle prime fasi di utilizzo di tali dischetti.

    (17) La società ha inoltre sostenuto che a quel tempo era stata appena ammessa al sistema di impegni e che la relazione trimestrale in questione era la prima che presentava alla Commissione.

    (18) Dopo aver considerato ulteriormente questo caso e visti le nuove giustificazioni e i nuovi elementi di prova presentati, la Commissione è ora persuasa che la società abbia effettivamente incontrato difficoltà nell'ottemperare ai suoi obblighi di rendicontazione e che abbia dovuto far fronte a circostanze particolari. Di conseguenza, non dovrebbero essere applicate misure definitive nei confronti della Nor-Fa Food AS.

    (19) Una quarta società la cui relazione è stata ricevuta fuori tempo limite, la Norway Seafood ASA, aveva tentato di presentare la propria relazione per il secondo trimestre del 1998 per posta elettronica, ma il suo messaggio elettronico era stato respinto dal mail-server della Commissione a causa della dimensione eccessiva del messaggio stesso.

    (20) A seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, la società ha sostenuto che il mail-server della Commissione doveva essere difettoso poiché l'effettiva dimensione del messaggio inviato era molto minore rispetto alla capacità massima di detto server e che il messaggio avrebbe dovuto pervenire a destinazione senza problemi.

    (21) Come detto precedentemente per quanto riguarda la Kr Kleiven SA e la Scanfood SA, la Commissione ha verificato il funzionamento del proprio sistema di rilevamento degli errori di posta elettronica nel periodo in cui era previsto il ricevimento delle relazioni trimestrali in questione. Si ritiene che la Norway Seafood SA non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere che la sua relazione sarebbe stata rifiutata dal mail-server della Commissione che, a quel tempo, potrebbe non essere stato esente da difetti. L'affermazione della Norway Seafoods SA secondo la quale si sarebbe trattato di una situazione al di fuori del proprio controllo è dunque stata accettata. Di conseguenza, le misure definitive non dovrebbero essere applicate nei confronti di questa società.

    (22) A seguito dell'istituzione delle misure provvisorie, un'altra società ha fornito ulteriori precisazioni relativamente alla sua affermazione che difficoltà straordinarie a livello di personale furono la causa del ritardato invio del suo rapporto. Le ulteriori precisazioni e spiegazioni fornite dalla società hanno dimostrato che essa incontrò difficoltà che non erano prevedibili. Di conseguenza, misure definitive non dovrebbero essere imposte con riferimento a questa società.

    (23) Una delle due società nei cui confronti erano state applicate misure provvisorie in relazione a violazioni evidenti del prezzo d'importazione minimo, la SMP Marine Produkter AS, ha fornito calcoli che hanno mostrato che la società aveva involontariamente dedotto da una vendita un certo importo per dazi doganali che erano in realtà stati corrisposti dal cliente nella Comunità (e che non era dunque deducibile come spesa diretta di vendita). Senza questo errore di calcolo, il prezzo di vendita medio per il trimestre risulta più elevato e conforme al prezzo d'importazione minimo. Di conseguenza, i dazi provvisori applicati a questa società dovrebbero essere abrogati.

    E. RISULTANZE DEFINITIVE - VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DA PARTE DI SEI SOCIETÀ

    (24) Per quanto riguarda le cinque altre società che non sono riuscite a rispettare le scadenze per la presentazione del rendiconto, nessuna di loro ha fornito ulteriori elementi di prova soddisfacenti oltre alla dichiarazione finale nella quale asserivano che il ritardato invio delle relazioni trimestrali era dovuto a cause di forza maggiore.

    (25) Di conseguenza, le misure definitive dovrebbero essere applicate nei confronti di queste cinque società.

    (26) L'altra società nei cui confronti erano state adottate misure provvisorie a causa delle manifeste violazioni del prezzo minimo all'importazione, la Brøsdrene Remo, non ha presentato alcuna spiegazione né elementi di prova che potessero mettere in questione le risultanze provvisorie. Di conseguenza, si conclude che le misure definitive dovrebbero applicarsi anche nei confronti di questa società.

    (27) Tutte le parti interessate sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali era stato deciso di abrogare le misure provvisorie imposte nei loro confronti e di reintegrarle nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati, oppure di confermare il ritiro dell'accettazione della Commissione del loro impegno e di raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e dazi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, è stato concesso loro un termine entro il quale presentare osservazioni dopo questa comunicazione. Le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione ove ciò era appropriato.

    (28) Parallelamente al presente regolamento, la Commissione presenta una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping e compensativi definitivi sul salmone dell'Atlantico d'allevamento originario dalla Norvegia ed esportato dalle sette società rimanenti soggette al dazio provvisorio imposto dal regolamento (CE) n. 82/1999, ossia A Ovreskotnes AS, Alsvag Fiskeprodukter A/S, Brøsdrene Remo AS, Hitramat & Delikatesse AS, Seacom Nord AS e Stavanger Røkeri AS.

    F. NUOVI CASI DI VIOLAZIONE

    (29) Come detto precedentemente, tutti gli esportatori i cui impegni sono stati accettati devono presentare alla Commissione una relazione trimestrale sulle vendite entro un termine prescritto e rispettare i prezzi minimi stabiliti per le diverse presentazioni del prodotto interessato. Per quanto riguarda il terzo trimestre del 1998, un esportatore norvegese, Atlantic Seafood A/S, non ha ottemperato all'obbligo di presentare una relazione entro il termine previsto. La società è stata informata delle conseguenze del ritardato invio della relazione e, in particolare, del fatto che, qualora la Commissione avesse ragione di ritenere violati gli impegni assunti, potrebbero essere imposti un dazio antidumping provvisorio e un dazio compensativo ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 e dell'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97.

    (30) Detta società è stata inoltre invitata a fornire elementi che provassero il caso di forza maggiore all'origine della ritardata presentazione della sua relazione. Tuttavia, non è stato fornito alcun elemento di prova conclusivo.

    (31) Inoltre, controllando le relazioni concernenti il terzo trimestre del 1998, è emerso che un esportatore, la Myre Sjømat AS, aveva effettuato vendite nel mercato comunitario ad un prezzo inferiore a quello minimo previsto nell'impegno.

    (32) Per determinare la veridicità e l'accuratezza delle informazioni fornite dagli esportatori nelle loro relazioni trimestrali, la Commissione effettua periodicamente visite di verifica presso le sedi di talune società selezionate. In tale ambito, nel novembre del 1998, è stata fatta una serie di visite ad esportatori in Norvegia e ad importatori nella Comunità. Altre visite sono state fatte ad esportatori norvegesi nel gennaio 1999.

    (33) Una delle società visitate in Norvegia, la Brødrene Eilertsen AS, aveva presentato relazioni trimestrali alla Commissione tese a dimostrare che aveva effettuato vendite del prodotto coperto dall'impegno a clienti nella Comunità conformemente ai termini dell'impegno. La verifica ha rivelato, tuttavia, che la società non aveva acquistato e venduto i prodotti citati nelle sue relazioni ma aveva, invece, semplicemente emesso fatture agli importatori nella Comunità a nome di un'altra società norvegese, che non aveva offerto impegni alla Commissione e per la quale ha funto da agente. Sebbene la Brødrene Eilertsen AS avesse emesso fatture all'esportazione e le avesse dichiarate alla Commissione come vendite a nome proprio, gli acquirenti comunitari avevano pagato queste merci direttamente all'altra società norvegese.

    (34) Un'altra società norvegese visitata, la Arne Mathiesen AS, è risultata avere esportato il prodotto interessato esclusivamente ad un importatore non collegato nella Comunità. Tuttavia, gran parte del salmone fornito dalla Arne Mathiesen AS proveniva da un fornitore norvegese collegato all'unico cliente della Arne Mathiesen AS nella Comunità. Per quanto riguarda le esportazioni provenienti da questo fornitore, l'inchiesta ha dimostrato che la Arne Mathiesen AS non aveva corrisposto al fornitore il prezzo delle merci. Per quanto riguarda la "rivendita" di queste merci, sebbene la Arne Mathiesen AS avesse emesso le fatture all'esportazione, il pagamento per le merci in oggetto è stato effettuato direttamente dall'importatore comunitario al suo fornitore collegato in Norvegia e non alla Arne Mathiesen AS. Invece di ricevere l'importo totale della fattura, la società Arne Mathiesen ha ricevuto la differenza tra la presunta fattura di acquisto e l'importo che figura sulla fattura d'esportazione.

    (35) Di conseguenza, né la Brødrene Eilertsen AS né la Arne Mathiesen AS possono essere considerati esportatori ai fini dei loro impegni poiché non esercitano alcun controllo sul prezzo reale delle merci. Ciò significa inoltre che il prezzo pagato dal cliente nella Comunità ai fornitori norvegesi non soggetti ad impegni non può essere controllato in alcun modo dalla Commissione.

    (36) Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che la Brødrene Eilertsen AS e la Arne Mathiesen AS hanno fatto dichiarazioni fuorvianti sull'identità dell'esportatore e sull'identità e la natura delle vendite effettuate, violando in tal modo gli impegni presi.

    G. ISTITUZIONE DI MISURE PROVVISORIE IN SEGUITO A CASI EVIDENTI DI VIOLAZIONE

    (37) Visto quanto precede, vi è ragione di ritenere che gli impegni accettati dalla Commissione offerti dalle società Atlantic Seafood AS, Myre Sjømat AS, Brødrene Eilertsen AS e Arne Mathiesen AS vengono violati.

    (38) Di conseguenza, in attesa di ulteriori indagini in merito a queste violazioni evidenti, si ritiene indispensabile applicare i dazi provvisori alle suddette società.

    (39) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 384/96 ed all'articolo 13, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2026/97, il dazio antidumping e, rispettivamente, il dazio compensativo devono essere stabiliti sulla base delle migliori informazioni disponibili.

    (40) In questo senso, ed in considerazione del punto 107 del regolamento (CE) n. 1890/97 e del punto 149 del regolamento (CE) n. 1891/97, si ritiene appropriato che le aliquote dei dazi antidumping e dei dazi compensativi provvisori siano fissati al livello e nella forma imposti dal regolamento (CE) n. 772/1999.

    H. CONSIDERAZIONE FINALE SULL'ISTITUZIONE DEI DAZI PROVVISORI

    (41) A fini di buona amministrazione occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite.

    I. NUOVO ESPORTATORE

    (42) A seguito dell'istituzione del dazio antidumping e del dazio compensativo definitivi, diverse società si sono manifestate presso la Commissione affermando di essere nuovi esportatori ed hanno offerto impegni.

    (43) A tale riguardo, una di queste società, la Westmarine AS, ha dimostrato che non aveva esportato il prodotto interessato nella Comunità durante il periodo d'inchiesta che ha condotto all'istituzione dell'attuale dazio antidumping e dazio compensativo. La società ha inoltre dimostrato di non essere collegata ad alcuna delle società in Norvegia soggette al dazio antidumping e al dazio compensativo. Infine, la società ha fornito le prove di un suo obbligo contrattuale irrevocabile ad esportare una rilevante quantità del prodotto interessato nella Comunità.

    (44) I termini dell'impegno offerto sono identici a quelli precedentemente offerti da altre società norvegesi che esportano salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia e si ritiene che l'accettazione di un siffatto impegno offerto da questo esportatore sia sufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

    (45) Poiché l'esportatore ha accettato di fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, si conclude che l'impegno può essere controllato efficacemente dalla Commissione.

    (46) L'impegno offerto dalla summenzionata società è quindi ritenuto accettabile. La società è stata informata dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali l'impegno è stato accettato. Il comitato consultivo è stato interpellato e non ha sollevato obiezioni. Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999, l'allegato di tale regolamento dovrebbe essere modificato al fine di accordare l'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e dei dazi compensativi a detta società.

    J. CAMBIAMENTO DI NOME

    (47) Due esportatori norvegesi, la Saga Lax Nord AS e la Hydro Seafood Sales AS, hanno comunicato alla Commissione che i nomi delle società erano stati modificati rispettivamente in "Prima Nor AS" e "Hydro Seafood Norway AS". La Commissione ha, di conseguenza, verificato e confermato che non erano intervenuti cambiamenti alle rispettive strutture societarie, e che quindi non vi sarebbero state particolari difficoltà nel controllare il rispetto degli impegni presi da parte di dette società. Di conseguenza, il nome di queste società dovrebbe essere modificato nell'allegato della decisione 97/634/CE.

    K. MODIFICA DELL'ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE

    (48) L'allegato della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione agli attuali procedimenti antidumping e antisovvenzioni dovrebbe essere modificato per tenere conto della reintegrazione degli impegni offerti dalle società Kr Kleiven & Co AS, Misundfisk AS, Nor-Fa Food AS, Norway Seafoods ASA, Scanfood AS e SMP Marine Produkter AS, nei cui confronti i dazi provvisori dovrebbero essere abrogati, e dell'impegno offerto dalla Westmarine AS ed accettato dalla Commissione, come pure delle modifiche dei nomi di due società in Prima Nor AS e Hydro Seafood Norway AS.

    (49) Per maggiore chiarezza, dovrebbe essere pubblicata una versione aggiornata di tale allegato nella quale figurino gli esportatori i cui impegni rimangono in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I dazi antidumping e dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 82/1999 nei confronti delle seguenti società che figurano in appresso relativamente ai salmoni dell'Atlantico di allevamento (esclusi i salmoni allo stato libero) originari della Norvegia, dei codici NC ex 03021200 (codice Taric: 03021200*19), ex 03041013 (codice Taric: 03041013*19), ex 03032200 (codice Taric: 03032200*19) ed ex 03042013 (codice Taric: 03042013*19), sono abrogati:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. L'allegato del regolamento (CE) n. 82/1999 è dall'allegato I del presente regolamento.

    3. Tutti gli importi depositati dalle società Kr Kleiven & Co. AS, Misundfisk AS, Norway Seafoods ASA, Scanfood AS, SMP Produkter AS e Nor-Fa Food AS a titolo dei dazi antidumping provvisori e dei dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 82/1999 sono liberati.

    Articolo 2

    1. a) Sono istituiti un dazio antidumping e un dazio compensativo provvisori sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento (esclusi i salmoni allo stato libero), di cui ai codici NC ex 03021200 (codice Taric: 03021200*19), ex 03041013 (codice Taric: 03041013*19), ex 03032200 (codice Taric: 03032200*19) ed ex 03042013 (codice Taric: 03042013*19), originari della Norvegia ed esportati dalle società elencate nell'allegato II del presente regolamento.

    b) Il presente dazio non si applica al salmone dell'Atlantico allo stato libero (codici Taric: 03021200*11, 03041013*11, 03032200*11 e 03042013*11 ). Ai fini del presente regolamento, per salmone dell'Atlantico allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti dello Stato membro di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.

    2. a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 3,8 % (codice Taric: 8900).

    b) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 0,32 EUR/kg di peso netto dei prodotti (codice Taric: 8900). Tuttavia, qualora il prezzo franco frontiera comunitaria, compresi i dazi compensativo e antidumping, fosse inferiore al pertinente prezzo minimo precisato al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere è pari alla differenza tra tale prezzo minimo ed il prezzo franco frontiera comunitaria inclusivo del dazio compensativo.

    3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per chilogrammo di peso netto del prodotto:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    La seguente società è aggiunta nell'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 4

    L'allegato della decisione 97/634/CE è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 1999.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

    (3) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

    (4) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

    (5) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

    (6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81.

    (7) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1, abrogato dal regolamento (CE) n. 772/1999 del Consiglio (GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1).

    (8) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19, modificato dal regolamento (CE) n. 772/ 1999.

    (9) GU L 8 del 14.1.1999, pag. 8.

    ALLEGATO I

    Elenco delle società soggette a dazi antidumping e compensativi provvisori

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Elenco delle società alle quali si applicano dazi provvisori ai sensi dell'articolo 2

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    ALLEGATO DELLA DECISIONE 97/634/CE

    Elenco delle 110 società i cui impegni sono stati accettati, aggiornati al 5 maggio 1999

    >SPAZIO PER TABELLA>

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