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Document 31999R0865

    Regolamento (CE) n. 865/1999 della Commissione, del 26 aprile 1999, che stabilisce la ripartizione tra gli Stati membri delle quote di pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 1999/2000

    GU L 108 del 27.4.1999, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/865/oj

    31999R0865

    Regolamento (CE) n. 865/1999 della Commissione, del 26 aprile 1999, che stabilisce la ripartizione tra gli Stati membri delle quote di pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 1999/2000

    Gazzetta ufficiale n. L 108 del 27/04/1999 pag. 0019 - 0020


    REGOLAMENTO (CE) N. 865/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 26 aprile 1999

    che stabilisce la ripartizione tra gli Stati membri delle quote di pomodori destinati alla trasformazione per la campagna 1999/2000

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2199/97(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

    (1) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96, per la campagna 1999/2000 la ripartizione delle quote fra gli Stati membri per ciascun gruppo di prodotti è effettuata in funzione della media dei quantitativi prodotti per i quali è stato rispettato il prezzo minimo durante le campagne 1997/1998 e 1998/1999; che, conformemente al suddetto paragrafo 3, a decorrere dalla campagna 1999/2000 nessuna ripartizione può avere per effetto una variazione, tra Stati membri o tra gruppi di prodotti, superiore al 10 % rispetto ai quantitativi assegnati per la campagna precedente;

    (2) considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli(3), modificato dal regolamento (CE) n. 702/1999(4), dispone all'articolo 17, paragrafo 2, che gli Stati membri interessati notifichino alla Commissione, per ogni campagna, i quantitativi prodotti per i quali è stato rispettato il prezzo minimo; che pertanto, sulla base di tali notifiche, può essere effettuata la ripartizione delle quote tra gli Stati membri per ciascun gruppo di prodotti;

    (3) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1999/2000, la ripartizione delle quote di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, è quella indicata nell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

    (2) GU L 303 del 6.11.1997, pag. 1.

    (3) GU L 78 del 20.3.1997, pag. 14.

    (4) GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 26.

    ALLEGATO

    Ripartizione dei pomodori freschi per Stato membro e per gruppo di prodotti per la campagna 1999/2000

    >SPAZIO PER TABELLA>

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