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Document 31999R0755

Regolamento (CE) n. 755/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999

GU L 98 del 13.4.1999, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/755/oj

31999R0755

Regolamento (CE) n. 755/1999 della Commissione, del 12 aprile 1999, che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1° e il 3 gennaio 1999

Gazzetta ufficiale n. L 098 del 13/04/1999 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 755/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1999

che stabilisce il massimale dell'aiuto compensativo relativo ai tassi di conversione dell'euro in moneta nazionale o ai tassi di cambio applicabili il 1o e il 3 gennaio 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunita europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(1), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2800/98 del Consiglio, relativo alle misure transitorie applicabili nella politica agricola comune in considerazione dell'introduzione dell'euro(2), in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2800/98 un aiuto compensativo è concesso se il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale o il tasso di cambio applicabile il giorno in cui interviene il fatto generatore è inferiore al tasso applicabile precedentemente; che, tuttavia, tale disposizione non si applica con riguardo agli importi per i quali è stato applicato, nei ventiquattro mesi precedenti la decorrenza degli effetti del nuovo tasso, un tasso inferiore a quest'ultimo;

considerando che il tasso di conversione dell'euro in unità monetaria nazionale applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente nel caso del Belgio, del Lussemburgo, della Francia, della Finlandia, dell'Irlanda e dell'Italia; che il tasso di cambio della corona danese e della lira sterlina applicabile ai fatti generatori intervenuti il 1o e il 3 gennaio 1999 è inferiore al tasso applicabile precedentemente;

considerando che gli aiuti compensativi sono concessi alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 2799/98, dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo(3), e dal regolamento (CE) n. 2813/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione relative alle misure transitorie per l'introduzione dell'euro nella politica agricola comune(4);

considerando che gli importi dell'aiuto compensativo sono determinati conformemente agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 2799/98, all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2808/98 e agli articoli 4 e 6 del regolamento (CE) n. 2813/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I massimali della prima rata dell'aiuto compensativo da concedere in quanto, per i fatti generatori intervenuti il 1o e il 3 gennaio 1999, il tasso di conversione dell'euro vigente dal 1o gennaio 1999 in Belgio, Lussemburgo, Francia, Finlandia, Irlanda e Italia e il tasso di cambio della corona danese e della lira sterlina erano inferiori al tasso di conversione agricolo applicabile precedentemente, sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Tuttavia, la concessione della compensazione agromonetaria per misure a carattere strutturale o ambientale è limitata alle misure il cui importo applicato nello Stato membro interessato, ed espresso in moneta nazionale, è pari almeno al massimale.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

ll presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 15 febbraio 1999.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 8.

(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 48.

ALLEGATO

IMPORTI MASSIMI DELLA PRIMA RATA DELL'AIUTO COMPENSATIVO, ESPRESSI IN MILIONI DI EURO

>SPAZIO PER TABELLA>

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