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Document 31999R0617

Regolamento (CE) n. 617/1999 della Commissione del 23 marzo 1999 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India

GU L 79 del 24.3.1999, p. 13–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/617/oj

31999R0617

Regolamento (CE) n. 617/1999 della Commissione del 23 marzo 1999 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 24/03/1999 pag. 0013 - 0024


REGOLAMENTO (CE) N. 617/1999 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 1999 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Il 25 giugno 1998, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India e della Repubblica di Corea (di seguito «Corea»). Nella stessa data è stata avviata un'inchiesta antisovvenzioni parallela relativa all'India e alla Corea.

(2) Il procedimento è stato aperto in seguito ad una denuncia presentata nel maggio 1998 dall'Associazione europea della siderurgia (Eurofer) per conto di produttori comunitari che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria di filo di acciaio inossidabile. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping per tale prodotto e al conseguente pregiudizio grave, che sono stati ritenuti sufficienti, previa consultazione, per giustificare l'apertura del procedimento.

(3) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai produttori comunitari denunzianti, ai produttori/esportatori, agli importatori, ai fornitori e agli utilizzatori notoriamente interessati, nonché alle associazioni interessate e ai rappresentanti dei paesi esportatori e ha offerto inoltre alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito negli avvisi di apertura. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.

(4) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e ha ricevuto risposte da un certo numero di società della Comunità e dei paesi esportatori.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare in via preliminare il dumping, il pregiudizio e l'interesse comunitario e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società:

a) Produttori comunitari

- AB Sandvik Steel, Sandviken, Svezia

- Bekaert N.V., Zwevegem, Belgio

- Bridon Wire Special Steel Division, Sheffield, Regno Unito

- Fagersta Stainless AB, Fagersta, Svezia

- Gusab Stainless, Mjolby, Svezia

- Hemmings Ltd., Sheffield, Regno Unito

- Sprint-Metal, Paris, Francia

- Sprint Metal Edelstahlzieherei GmbH, Hemer, Germania

- Rigby-Maryland Stainless Ltd., Sheffield, Regno Unito

- Rodacciai SpA e Rodasider S.r.l., Bosisio Parrini, Italia

- Società Italiana Kanthal SpA, Cinisello Balsamo, Italia

- Trafilerie Bedini S.r.l., Peschiera Bonomeo, Italia

- Winterbottom Wire, Sheffield, Regno Unito

b) Produttori/esportatori dei paesi interessati

India

- Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd., Bombay

- Devidayal India Ltd., Bombay

- Hindustan Stainless Steel Wire Co. Pvt. Ltd., Bombay

- Indore Wire Co. Ltd., Indore

- Isibars Ltd/Isinox Steels Ltd., Bombay

- Kei Industries Ltd., Nuova Delhi

- Macro Bars & Wires Pvt. Ltd., Bombay

- Mukand Ltd., Bombay

- Triveni Shinton International Ltd., Indore

- Raajratna Metal Industries Ltd., Ahmedabad

- Venus Wire Industries Ltd., Bombay

Corea

- Dae Sung Rope MFG. Co. Ltd., Pusan

- Korea Sangsa Co. Ltd., Seul/Pusan

- Korea Welding Electrode Co Ltd., Seul

- Kowel Special MFG Steel Wire Co. Ltd., Pusan

- Seah Metal Products Co. Ltd., Chang Won

- Shine Metal Co. Ltd., Pusan

c) Importatori nella Comunità collegati ai produttori/esportatori

India

- Isibars Europe GmbH, Düsseldorf, Germania

- Mukand International Ltd, London, Regno Unito

Corea:

- Kos Europe GmbH, Düsseldorf, Germania

d) Importatori nella Comunità non collegati ai produttori/esportatori

- Trio Handels GmbH, Eppstein, Germania

- Bodo Trading GmbH, Dreieich, Germania

(6) L'inchiesta relativa al dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 1997 e il 31 marzo 1998 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta» o «PI»).

Il periodo considerato per determinare il pregiudizio copriva gli anni dal 1° gennaio 1994 al 31 marzo 1998 (di seguito denominato «il periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(7) Il prodotto in esame è il filo di acciaio inossidabile, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, altro da quello contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo, avente un diametro pari o superiore a 1 mm (di seguito denominato «FAI»), attualmente classificabile al codice NC ex 7223 00 19.

(8) Questo prodotto è definito principalmente in funzione delle sue caratteristiche fisiche e della qualità dell'acciaio inossidabile con cui è fatto. Il FAI si ottiene modellando la vergella in modo da ridurne la sezione trasversale. La sezione trasversale finale del FAI è in genere circolare, ma può anche essere quadrata, triangolare o rettangolare. Per trasformare la vergella in FAI si utilizzano vari tipi di procedimenti. In base alle richieste del cliente, il FAI può presentare caratteristiche meccaniche (diametro, resistenza alla trazione, qualità dell'acciaio inossidabile) e aspetto superficiale (lucido, opaco, rivestito) specifici e differenti, il che si traduce in una vasta gamma di tipi di prodotto (di seguito denominati anche «modelli»).

(9) Nonostante tali differenze, tutti i tipi di FAI devono essere considerati un unico prodotto. Il FAI è ulteriormente trasformato dagli utilizzatori che producono ad esempio materiali filtranti o di rinforzo, dispositivi antivibrazione, molle, cavi e funi metalliche. Questi prodotti semilavorati vengono poi utilizzati nei settori automobilistico, elettromeccanico, tessile, delle fibre, nell'edilizia, ecc.

(10) Nel corso dell'inchiesta si è accertato in via provvisoria che esistono differenze nelle caratteristiche fisiche e negli usi tra il FAI avente un diametro pari o superiore a 1 mm e quello avente un diametro inferiore a 1 mm (cioè il filo sottile). Queste differenze si riferiscono in particolare alla resistenza alla trazione, al rivestimento e alla duttilità del prodotto. Inoltre, il filo sottile viene utilizzato principalmente per applicazioni di dimensioni estremamente sottili quali strumenti e apparecchiature medici e chirurgici, filtri fini ecc., mentre il filo spesso è impiegato soprattutto nell'edilizia, nell'industria automobilistica, per i cuscinetti e per talune applicazioni meccaniche e domestiche. Per tali motivi si può affermare che l'intercambiabilità tra le applicazioni del filo sottile e quelle del filo spesso è molto limitata. Tuttavia, si indagherà in modo più approfondito sulla possibilità di distinguere nettamente tra questi due prodotti.

2. Prodotto simile

(11) L'inchiesta ha accertato che il FAI prodotto in India e Corea è venduto sul mercato interno o esportato verso la Comunità e quello prodotto e venduto nella Comunità dai produttori comunitari denunzianti avevano effettivamente caratteristiche fisiche e applicazioni identiche ed erano pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «il regolamento di base»).

C. DUMPING

1. Valore normale

a) Metodo generale

(12) Per la determinazione del valore normale, la Commissione ha esaminato in primo luogo, per ciascun produttore/esportatore dei paesi interessati dal procedimento che ha accettato di collaborare, se il volume complessivo delle vendite interne del prodotto in questione fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se tali vendite rappresentassero più del 5 % del volume delle vendite del prodotto esportato nella Comunità.

Si è poi stabilito per ciascun produttore/esportatore se le vendite complessive interne di ciascun tipo di prodotto equivalessero al 5 % o più del volume delle vendite dello stesso tipo di prodotto esportato nella Comunità.

Per quei tipi di prodotto che avevano superato il suddetto test di rappresentatività, la Commissione ha esaminato se fossero state realizzate vendite sufficienti nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base.

Allorché, per ciascun tipo di prodotto, il volume delle vendite interne effettuate a prezzi superiori al costo unitario rappresentava almeno l'80 %, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per tutte le vendite interne. Quando, per ciascun tipo di prodotto, il volume delle vendite remunerative rappresentava meno dell'80 % ma non era inferiore al 10 % delle vendite, il valore normale è stato determinato in base alla media ponderata dei prezzi effettivamente pagati per le restanti vendite interne remunerative.

Per quei tipi di prodotto il cui volume delle vendite interne era inferiore al 5 % del volume esportato nella Comunità, o il cui volume di vendite interne remunerative era inferiore al 10 %, le vendite interne sono state considerate insufficienti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento di base, e non se ne è pertanto tenuto conto. In tali casi, il valore normale è stato calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi applicati da altri produttori del paese interessato per le vendite interne rappresentative del tipo di prodotto corrispondente effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento di base.

Quando, per ciascun tipo di prodotto, le vendite interne di altri produttori del paese interessato risultavano insufficienti o non abbastanza rappresentative, il valore normale è stato costruito, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 3 e 6 del regolamento di base, in base ai costi di produzione sostenuti dal produttore/esportatore interessato per il tipo di prodotto esportato in questione, maggiorati di un congruo margine per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito denominate «SGAV») e per il profitto. Il calcolo delle SGAV si è basato sulle vendite interne rappresentative e quello del profitto sulle vendite interne rappresentative effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.

b) Uso dei dati disponibili (India)

(13) Un produttore/esportatore indiano non ha potuto fornire informazioni esaurienti circa il valore normale: in particolare, per motivi indipendenti dalla società, non sono stati resi disponibili alcuni dati riguardanti i costi di produzione. In tali circostanze, il valore normale per questa impresa è stato calcolato in parte sulla base dei dati disponibili e verificati forniti dalla società stessa, e in parte, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, a partire dai dati relativi ad altri produttori indiani che hanno collaborato.

2. Prezzo all'esportazione

(14) Allorché le vendite per l'esportazione nella Comunità sono state effettuate direttamente ad importatori indipendenti, i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili dai suddetti importatori, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base.

(15) Per le vendite all'esportazione effettuate a importatori comunitari collegati a un produttore esportatore, i prezzi all'esportazione sono stati costruiti, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base, in base ai prezzi ai quali i prodotti importati sono stati rivenduti per la prima volta ad acquirenti indipendenti nella Comunità, applicando adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, incluso un congruo margine per le SGAV e per il profitto. Il livello del margine di profitto è stato determinato in base alle informazioni sui profitti realizzati fornite dagli importatori non collegati del prodotto in esame nella Comunità che hanno collaborato all'inchiesta, allorché si è ritenuto che tali dati fossero rappresentativi e attendibili.

(16) A tale proposito, un importatore coreano collegato nella Comunità ha chiesto che dalle SGAV da esso sostenute venisse sottratto l'importo delle commissioni ricevute dalla società madre in Corea. Si è accertato che le commissioni pagate dalla Corea all'importatore collegato nella Comunità si basavano in realtà sulle vendite direttamente effettuate dalla società madre ad acquirenti indipendenti nella Comunità e che il suddetto importatore collegato non prestava alcun servizio in relazione a tali vendite. Di conseguenza, non si è tenuto conto delle suddette commissioni nel determinare il prezzo all'esportazione costruito.

3. Confronto

(17) Ai fini di un equo confronto, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per le differenze che, secondo quanto è stato affermato e dimostrato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, incidevano sulla comparabilità dei prezzi, vale a dire: imposte indirette, oneri all'importazione, trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, imballaggio, costi del credito, servizio di assistenza e commissioni.

(18) Nove società indiane e sei società coreane hanno presentato, domanda di adeguamento per gli oneri all'importazione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b) del regolamento di base, l'adeguamento non è stato accordato a sei società indiane e ad un'impresa coreana, poiché non sono riuscite a dimostrare che le materie prime erano state importate dietro pagamento di dazi e venivano incorporate nel prodotto in esame venduto sul mercato interno. Per le altre società l'adeguamento è stato concesso soltanto quando si è potuto dimostrare che le materie prime sulle quali erano pagabili dazi all'importazione venivano incorporate nei prodotti in questione venduti sul mercato interno e che i dazi all'importazione non erano stati riscossi o rimborsati per il prodotto esportato nella Comunità.

(19) Una società coreana ha richiesto un adeguamento per le differenze relative allo stadio commerciale, affermando che tutte le sue vendite interne erano state effettuate direttamente ad acquirenti, mentre una parte delle sue vendite sul mercato comunitario era stata realizzata attraverso un importatore collegato. Secondo l'impresa, poiché ai fini del confronto tutte le spese sostenute dall'importatore collegato sarebbero state sottratte dal prezzo all'esportazione, si sarebbero anche dovute sottrarre dal prezzo sul mercato interno le spese indirette di vendita sostenute per le vendite interne.

La richiesta è stata respinta in via provvisoria, in quanto il produttore/esportatore interessato non è stato in grado di dimostrare che il prezzo all'esportazione costruito era a uno stadio commerciale diverso rispetto al valore normale e che tale differenza incideva sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera d) del regolamento di base.

4. Margini di dumping

(20) In conformità dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11 del regolamento di base, per determinare i margini di dumping è stato effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale per lo stesso tipo di prodotto.

(21) Per le società interessate dal presente procedimento che non hanno risposto al questionario della Commissione o non si sono manifestate, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base.

Per determinare il livello di collaborazione nella presente inchiesta, si è effettuato il confronto tra le cifre Eurostat e i dati sul volume delle esportazioni nella Comunità forniti dai produttori/esportatori che hanno collaborato. Dal confronto e emerso un elevato livello globale di collaborazione per tutti i paesi sottoposti all'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno fissare il margine di dumping per le società di un paese dato che non hanno collaborato al livello del margine individuale più elevato stabilito per un produttore/esportatore dello stesso paese che ha collaborato, poiché non vi è motivo di ritenere che il livello del dumping praticato da un produttore/esportatore che non ha collaborato sia inferiore al margine più elevato accertato.

Tale impostazione è stata ritenuta necessaria anche per evitare di premiare l'omessa collaborazione nonché di fornire una possibilità di elusione.

(22) Una società indiana ha collaborato ad un livello che la Commissione non ha ritenuto soddisfacente. In tali circostanze, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, la Commissione ha deciso di attribuire a questa impresa il margine di dumping stabilito per i produttori/esportatori che non hanno collaborato.

(23) I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, sono i seguenti:

a) India:

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Corea

I margini di dumping accertati erano de minimis o assai prossimi al livello de minimis.

D. PREGIUDIZIO

1. Definizione dell'industria comunitaria

Produttori comunitari

(24) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base, la produzione comunitaria è costituita da:

- i produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia e che hanno collaborato all'inchiesta («i produttori denunzianti che hanno collaborato»),

- i produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia e che non hanno collaborato all'inchiesta («i produttori denunzianti che non hanno collaborato»),

e

- altri produttori comunitari che non sono all'origine della denuncia, non hanno collaborato al procedimento e non vi si sono opposti.

Industria comunitaria

(25) I produttori denunzianti che hanno collaborato soddisfano le condizioni di rappresentatività previste dall'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base, poiché rappresentano una percentuale superiore al 65 % della produzione comunitaria complessiva del prodotto in esame. Si è pertanto considerato che essi costituivano l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del suddetto regolamento.

2. Portata dell'inchiesta

(26) Per quanto riguarda i risultati summenzionati relativi alle importazioni in dumping dalla Corea e le proposte in merito, la Commissione non ha ritenuto opportuno in questa fase valutare nello specifico gli effetti di tali importazioni. L'analisi seguente si concentra quindi esclusivamente sugli effetti delle importazioni in dumping provenienti dall'India.

3. Osservazioni preliminari: aspetti relativi alla concorrenza

(27) Nel corso dell'inchiesta, alcuni produttori/esportatori hanno affermato che l'insieme dei dati forniti dall'industria comunitaria non era attendibile in conseguenza dell'applicazione uniforme del sistema «extra di lega» e che pertanto nell'ambito del procedimento antidumping non sarebbe stato possibile effettuare un'analisi accurata del pregiudizio.

Questi produttori/esportatori basavano le loro affermazioni sui risultati presentati in una decisione della Commissione (Caso IV/35.814 - «Extra di lega») (4), la quale ha stabilito che i produttori comunitari di prodotti piatti di acciaio inossidabile avevano modificato «in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune».

I produttori/esportatori, pur ammettendo che la suddetta decisione si riferisce ai prodotti piatti (in opposizione ai prodotti lunghi, come il filo di acciaio inossidabile), sostengono in primo luogo che una pratica concordata esisteva anche per il prodotto in esame, e, in secondo luogo, che quand'anche una tale pratica non fosse esistita per detto prodotto, la pratica illegale esistente per i prodotti piatti avrebbe comunque avuto un effetto di sinergia o un effetto «a valle» su di esso.

Dal momento che il FAI, per motivi tecnici, non viene fabbricato a partire dai prodotti piatti, qualsiasi effetto «a valle» su di esso dovuto alla pratica concordata accertata per i prodotti piatti appare dubbio; inoltre, non si ha alcuna prova neppure del fatto che la suddetta pratica concordata sia stata applicata dai fornitori di materie prime per FAI. Infine, i produttori di prodotti piatti sono in larga misura diversi dai produttori di FAI nonché notevolmente meno numerosi.

A tale proposito, sebbene i produttori/esportatori in questione abbiano presentato una denuncia (IV/E-1/37.271) in data 5 ottobre 1998 presso la DG IV, quest'ultima non ha avviato alcuna inchiesta su una presunta violazione dell'articolo 85 del trattato CE relativamente al prodotto in esame. In realtà, tale denuncia non è altro che l'estensione di un'altra denuncia riguardante le barre lucide di acciaio inossidabile (pure appartenenti alla categoria dei prodotti lunghi di acciaio) presentata alla DG IV il 3 febbraio 1998 (IV/E-1/36.930) e per la quale, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 99/63 della Commissione, il 28 ottobre 1998 è già stata inviata ai denunzianti una lettera in cui essa viene respinta, nonostante una decisione definitiva in merito non sia ancora stata adottata.

In conformità della suddetta decisione, il sistema «extra di lega» sarebbe illegale soltanto se applicato in maniera concordata. Tuttavia, la presente inchiesta ha dimostrato che l'industria comunitaria non applica l'extra di lega in modo uniforme: alcune società lo applicano per tutti i clienti, altre soltanto per alcuni di essi, altre ancora non lo applicano affatto.

Si è osservato inoltre, effettuando un confronto tra i prezzi di vendita applicati dai membri dell'industria comunitaria, che i prezzi di vendita per modelli identici variavano. Infine, anche laddove esso veniva applicato, si è accertato che l'extra di lega rappresentava soltanto una modesta percentuale del prezzo totale del prodotto in esame.

La Commissione ha pertanto concluso che non esistono prove che i dati raccolti relativi al pregiudizio non siano attendibili in conseguenza dell'applicazione del sistema «extra di lega».

4. Consumo comunitario

(28) Per valutare il consumo comunitario apparente di FAI, la Commissione si e basata sui dati relativi al volume di vendite del prodotto in esame nella Comunità forniti dall'industria comunitaria e da Eurofer. A tali cifre sono state sommate quelle relative alle importazioni, calcolate in base alle informazioni fornite dai produttori/esportatori che hanno collaborato dei paesi interessati nonché ai dati Eurostat.

(29) Negli anni dal 1994 al periodo dell'inchiesta, il consumo comunitario apparente di FAI equivaleva a 69 212 tonnellate (t) nel 1994, a 80 539 t nel 1995, a 70 489 t nel 1996, a 78 576 t nel 1997 e a 82 772 t nel periodo dell'inchiesta (PI), il che rappresenta un incremento del 20 % tra il 1994 e il PI.

5. Volume e quote di mercato delle importazioni in dumping

(30) Le importazioni dall'India hanno registrato il seguente andamento (in tonnellate): 952 t nel 1994, 4 513 t nel 1995, 6 951 t nel 1996, 8 719 t nel 1997 e 9 166 t nel PI. Esse sono perciò aumentate costantemente e significativamente nel corso del periodo in esame, cioè dell'862 %.

(31) La quota di mercato delle importazioni indiane è aumentata costantemente, dall'1,4 % nel 1994 al 5,6 % nel 1995, al 9,9 % nel 1996, all'11,1 % nel 1997, rimanendo infine stabile all'11,1 % durante il PI.

6. Prezzi delle importazioni in dumping

a) Andamento dei prezzi

(32) I prezzi medi di vendita per kg (in ECU) delle importazioni dall'India hanno registrato un aumento tra il 1994 e il 1995 (da 1,88 a 2,44), ma sono poi costantemente diminuiti dal 1995 in avanti (2,32 nel 1996, 2,10 nel 1997 e 2,05 nel PI).

b) Sottoquotazione dei prezzi

Metodologia

(33) Per il periodo dell'inchiesta, si è stabilito il confronto tra i prezzi di vendita, a livello stadio di consegna, di modelli equivalenti dell'industria comunitaria e dei produttori/esportatori. I prezzi all'esportazione a livello stadio di consegna sono stati ottenuti maggiorando i valori CIF all'esportazione di un congruo margine per coprire i costi dell'assicurazione e del nolo dalla frontiera comunitaria all'acquirente finale.

(34) Il margine di sottoquotazione unico del paese esportatore è stato calcolato sulla base della media ponderata dei margini di sottoquotazione accertati per i produttori/esportatori che hanno collaborato.

Margine di sottoquotazione

(35) Per l'India è stato determinato un margine di sottoquotazione medio ponderato del 22 % (compreso tra il 13 % e il 36 %).

7. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

(36) Dato che i produttori non mantengono scorte elevate, l'andamento della produzione è simile a quello del volume di vendite riportato in appresso. La produzione complessiva del prodotto in esame ha seguito sino al 1996 l'evoluzione del mercato, registrando un aumento da 54 380 t nel 1994 a 59 052 t nel 1995, per poi scendere a 48 196 t nel 1996. A partire dal 1997, nonostante l'aumento delle dimensioni complessive del mercato, la produzione è rimasta più o meno stabile (54 316 t nel 1997, 55 539 t nel PI), a dimostrazione del fatto che l'industria comunitaria non ha beneficiato dell'andamento positivo del mercato stesso.

b) Utilizzazione degli impianti

(37) L'indice di utilizzazione degli impianti, dopo aver raggiunto una punta massima nel 1995 (86 %), ha registrato un netto decremento nel 1996 (65 %) e in seguito, nonostante un lento recupero intorno al PI (75 %), non è risalito ai livelli precedenti.

c) Investimenti

(38) Gli investimenti hanno registrato un lieve aumento tra il 1994 e il PI, passando da 3,098 MECU nel 1994 a 3,591 MECU durante il PI.

d) Occupazione

(39) Riguardo all'occupazione, la forza lavoro dell'industria comunitaria è diminuita costantemente a partire dal 1995 (798 addetti nel 1995, 727 nel PI).

e) Volume delle vendite

(40) Il volume di vendite dell'industria comunitaria, nonostante un calo registrato tra il 1995 (46 278 t) e il 1996 (37 997 t), è lievemente aumentato da allora, fino a raggiungere 45 766 t durante il PI.

f) Quota di mercato

(41) La quota di mercato dell'industria comunitaria ha registrato un netto decremento tra il 1994 e il 1996 (dal 63 % al 53,9 %), e a partire dal 1996, dopo una leggera ripresa (56,2 % nel 1997), è nuovamente diminuita (55,3 % nel PI).

g) Prezzi

(42) I prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria hanno registrato una punta massima nel 1995 (3,71 ECU/kg), per poi segnare un netto calo a partire da quello stesso anno (3,61 nel 1996, 3,19 nel 1997 e 3,19 nel PI). Oltre ad una depressione dei prezzi, l'industria comunitaria ha subito anche un contenimento dei prezzi. Difatti, in reazione all'aumento delle importazioni a basso prezzo, l'industria non ha potuto far altro che chiudere la produzione e la vendita di certi modelli di prodotto standard, privilegiando alcune nicchie di mercato in cui i prezzi (ma anche i costi di produzione) erano più elevati e la concorrenza diretta con le importazioni in dumping meno forte. Pertanto, si può presumere che il calo dei prezzi sarebbe stato ancora più accentuato se l'industria comunitaria avesse conservato lo stesso mix di prodotti durante l'intero periodo in esame.

h) Redditività

(43) La redditività dell'industria comunitaria è diminuita tra il 1994 e il PI (dal 6,4 % nel 1994 all'1,1 % nel PI). Si può supporre che tale deterioramento sarebbe stato persino più grave se l'industria avesse continuato a produrre e a vendere quei modelli di prodotto oggetto della politica dei prezzi più aggressiva da parte dei produttori/esportatori.

8. Conclusioni in merito al pregiudizio

(44) Sino al 1996, il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria comunitaria hanno seguito la stessa evoluzione del mercato. A partire da quell'anno, tuttavia, l'industria non ha più beneficiato dell'andamento positivo del mercato: anzi, essa è riuscita a mantenere stabile il volume di vendite, ma a discapito della sua redditività, la quale, in un quadro di depressione dei prezzi di vendita, si è notevolmente deteriorata. Inoltre, anche la quota di mercato dell'industria non è risalita ai livelli precedenti.

(45) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio in termini di diminuzione della quota di mercato, depressione e contenimento dei prezzi, nonché di forte deterioramento della redditività e di calo dell'occupazione.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Effetti delle importazioni in dumping

(46) Il forte aumento in volume di vendite (+ 862 %) e in quote di mercato (dall'1,4 % all'11,1 %) delle importazioni in dumping tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta nonché la notevole sottoquotazione dei prezzi accertata hanno coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria in termini di diminuzione della quota di mercato, depressione dei prezzi e deteriorarsi della redditività.

(47) Nel quadro della diminuzione generale del mercato del 1996, sopraggiunta dopo la forte crescita registrata nel 1995, l'incremento costante delle importazioni in dumping ha inciso negativamente sull'industria comunitaria. In effetti, le importazioni indiane hanno per l'appunto registrato un aumento molto significativo nel corso di quello stesso anno 1995.

(48) A partire dal 1997, l'andamento positivo del mercato è andato a vantaggio soprattutto delle importazioni in dumping. I volumi di vendite dell'industria comunitaria non hanno seguito tale andamento del mercato, mentre i prezzi di vendita non hanno recuperato i loro livelli precedenti, ed anzi l'industria comunitaria ha subito un contenimento dei prezzi e una notevole depressione dei prezzi, come dimostra il margine di sottoquotazione accertato. Questa situazione è evidenziata anche dal deterioramento della redditività e dal calo dell'occupazione.

2. Effetti di altri fattori

(49) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 7 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se altri fattori, diversi dalle importazioni in dumping in oggetto, possano aver influito sulla situazione dell'industria comunitaria, con particolare riguardo al ruolo di altri produttori comunitari che non hanno collaborato all'inchiesta e all'impatto delle importazioni da altri paesi terzi.

a) Altri produttori comunitari

(50) Alcune parti interessate hanno affermato che altri produttori comunitari, data la loro notevole quota di mercato, potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Al riguardo, si deve notare che il volume delle vendite di tali altri produttori comunitari è rimasto relativamente stabile tra il 1994 e il PI, e inoltre che la loro quota di mercato ha registrato una forte diminuzione a partire dal 1996 (dal 27,2 % al 23,l % durante il PI). Nel complesso, la situazione dei suddetti altri produttori comunitari non è affatto diversa da quella dell'industria comunitaria. Riguardo poi ai loro prezzi di vendita, dall'inchiesta non è emersa alcuna indicazione di una sottoquotazione rispetto ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. L'argomento addotto è pertanto respinto.

b) Importazioni da altri paesi terzi

(51) Le medesime parti interessate hanno sottolineato il presunto contributo delle importazioni da altri paesi terzi, soprattutto dalla Svizzera, nel determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(52) Per quanto riguarda, in primo luogo, le importazioni dalla Svizzera, sebbene esse siano aumentate del 25 % in volume tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, la loro quota di mercato è rimasta più o meno stabile durante l'intero periodo in esame (6,6 % nel 1994, 6,9 % nel PI), il che indica che tali importazioni nella Comunità avevano semplicemente seguito l'andamento positivo del mercato. Se si stabilisce un confronto con le importazioni in dumping negli anni tra il 1994 e il PI, rispetto a queste ultime le importazioni svizzere sono rimaste a livelli complessivamente inferiori sia in termini di volume che di quota di mercato. Riguardo poi ai loro prezzi di vendita, dall'inchiesta non è emersa alcuna indicazione di una sottoquotazione rispetto ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. L'argomento addotto è pertanto respinto.

(53) Per quanto riguarda, in secondo luogo, le importazioni da altri paesi terzi, per ciascun paese considerato esse sono in quantità assai inferiori rispetto alle importazioni in dumping; inoltre, nonostante un aumento della loro quota di mercato tra il 1994 e il PI (dall'1,8 % al 3,7 %), sono rimaste a livelli complessivamente bassi. Riguardo poi ai loro prezzi di vendita, dall'inchiesta non è emersa alcuna indicazione di una sottoquotazione rispetto ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria. (5) L'argomento addotto è pertanto respinto.

c) Altro

(54) La Commissione ha esaminato inoltre se altri fattori, diversi da quelli summenzionati, possano aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, in particolare una contrazione della domanda oppure variazioni dell'andamento dei consumi, nonché gli sviluppi tecnologici e le prestazioni dell'industria comunitaria in termini di esportazioni e di produttività.

(55) Quanto allo sviluppo della domanda o alle variazioni dell'andamento dei consumi, si è già stabilito sopra che il mercato del FAI ha conosciuto un'espansione tra il 1994 e il PI; si è accertato altresì che, mentre l'industria comunitaria non ha beneficiato di questa espansione, il volume di vendite e la quota di mercato dei produttori/esportatori sono aumentati in misura notevole.

(56) Per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici e la produttività dell'industria comunitaria, si è stabilito che tra il 1994 e il PI l'industria ha mantenuto gli stessi livelli di produzione e di investimenti per non perdere in termini di competitività. Inoltre, il livello delle sue esportazioni è rimasto stabile nel corso del periodo in esame e le sue vendite realizzate sui mercati di esportazione si sono dimostrate più remunerative rispetto a quelle effettuate sul mercato comunitario.

(57) Pertanto, l'inchiesta ha dimostrato che altri fattori, diversi dalle importazioni in dumping in oggetto, non erano di per sé sufficienti ad annullare il nesso causale tra dette importazioni in dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3. Conclusioni in merito alla causa del pregiudizio

(58) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni in dumping dall'India hanno determinato un grave pregiudizio per l'industria comunitaria.

(59) Ciò non pregiudica le conclusioni della Commissione nel parallelo procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

F. INTERESSE COMUNITARIO

1. Osservazione di carattere generale

(60) Per l'analisi dell'interesse comunitario la Commissione ha valutato due scenari, vale a dire gli effetti più probabili nel caso in cui vengano istituite le misure antidumping e gli effetti più probabili qualora ciò non avvenga. In tale contesto, la Commissione ha tenuto conto soprattutto delle eventuali ripercussioni dell'adozione delle misure sull'industria comunitaria, sui fornitori di materie prime e sugli utilizzatori del prodotto in esame.

2. Industria comunitaria e altri produttori comunitari

a) Situazione complessiva

(61) L'industria comunitaria ha dimostrato di essere un'industria strutturalmente vitale, in grado di adattare la sua gamma di prodotti in funzione dei mutamenti della situazione di competitività sul mercato nonché di concentrarsi su alcune nicchie di mercato in cui la concorrenza con le importazioni in dumping era minore.

(62) Nonostante tale contesto strutturalmente vitale, non si può tuttavia escludere che l'industria comunitaria, in assenza di misure antidumping, diminuisca l'attività di fabbricazione del prodotto in esame nella Comunità. Questa conclusione appare giustificata a motivo del lungo periodo di deterioramento della redditività dell'industria dovuto alle importazioni in dumping. In assenza di misure, infatti, l'effetto di depressione dei prezzi determinato da tali importazioni continuerà a vanificare tutti gli sforzi dell'industria comunitaria volti a recuperare un margine di redditività soddisfacente.

b) Occupazione

(63) La situazione dell'industria comunitaria è andata costantemente peggiorando a partire dal 1995. Qualora tale andamento negativo dovesse perdurare, l'industria potrebbe essere costretta a chiudere la produzione nella Comunità, mettendo a rischio circa 700 posti di lavoro direttamente legati al prodotto in esame. D'altra parte, l'imposizione delle misure permetterebbe invece all'industria comunitaria di conservare e sviluppare le sue attività di produzione nella Comunità.

(64) L'adozione delle misure antidumping consentirebbe quindi di garantire e forse persino di aumentare il livello complessivo dell'occupazione relativa al prodotto in esame nella Comunità.

c) R & S

(65) Il prodotto in esame richiede costanti investimenti in R & S, per lo più riguardo al processo di produzione, cioè allo sviluppo di tecnologie di fabbricazione rispettose dell'ambiente e basate su un utilizzo razionale dell'energia. A tale proposito, non si può escludere che, nel caso in cui le misure antidumping non vengano istituite, l'industria comunitaria sia costretta a ridurre notevolmente i suoi investimenti.

3. Importatori non collegati

(66) Gli importatori non collegati del prodotto in causa nella Comunità hanno collaborato in misura limitata. Per le società che hanno collaborato all'inchiesta, si è accertato che né l'occupazione né un livello elevato di investimenti erano direttamente legati a tale prodotto.

(67) Alla luce di tali risultati, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'eventuale adozione delle misure antidumping non dovrebbe incidere sensibilmente sugli importatori non collegati.

4. Fornitori

(68) La Commissione ha verificato i dati presentati dai seguenti sei fornitori che hanno accettato di collaborare all'inchiesta:

- Acciaierie Valbruna s.r.l., Vicenza, Italia

- Acciaierie Bolzano s.r.l., Bolzano, Italia

- Cogne Acciai Speciali, Aosta, Italia

- Fagersta Stainless AB, Fagersta, Svezia

- Roldán SA, Madrid, Spagna

- Ugine Savoie Imphy, Ugine, Francia

(69) Al questionario hanno risposto anche altri due fornitori dell'industria comunitaria: Avesta Sheffield Ltd (Sheffield, Regno Unito) e Krupp Edelstahlprofile (Siegen, Germania). Secondo quanto hanno affermato, essi subirebbero l'impatto negativo sia della concorrenza diretta delle importazioni di vergella provenienti da paesi terzi, che sono sensibilmente aumentate negli ultimi anni, sia dell'effetto «a monte» delle importazioni in dumping del prodotto in oggetto. Infatti, poiché la concorrenza nel settore del filo di acciaio inossidabile era molto forte, l'industria comunitaria si è rivolta a fornitori di materie prime più economici, rifornendosi quindi in paesi al di fuori della Comunità quali Corea, India e Taiwan ed esercitando nel contempo una certa pressione sui prezzi dei suoi fornitori per assicurarsi la disponibilità di materie prime a basso prezzo.

(70) L'imposizione di misure antidumping sul prodotto in esame consentirebbe ai fornitori comunitari di vergella di acciaio inossidabile di migliorare la loro situazione economica, attualmente in fase di deterioramento, e di recuperare la loro redditività, il che permetterebbe loro di effettuare gli investimenti necessari.

5. Utilizzatori

(71) Gli utilizzatori sono le industrie che trasformano il filo e i cui prodotti semilavorati vengono successivamente impiegati nell'edilizia, nell'industria automobilistica, per apparecchi di uso domestico, per strumenti e apparecchiature medici, ecc. Su 60 questionari inviati, la Commissione ha ricevuto risposta soltanto da quattro società:

- Bever GmbH, Kirchhunden, Germania

- Tucai SA, Barcelona, Spagna

- Tubiflex, Orbassano, Italia

- Max Rhodius GmbH, Weissenburg, Germania

(72) Dal livello poco elevato di collaborazione è lecito concludere in via provvisoria che l'eventuale adozione delle misure antidumping non dovrebbe incidere sensibilmente sulle industrie utilizzatrici, perché la materia prima in questione non costituisce per esse un fattore di costo significativo, o anche perché la loro produzione di prodotti derivati legata al FAI rappresenta soltanto una percentuale ridotta della loro produzione complessiva. Inoltre, date le aliquote del dazio relativamente modeste proposte per gli esportatori interessati, il numero elevato di produttori in concorrenza tra loro situati nella Comunità e la presenza di importazioni da altri paesi terzi, si ritiene che le misure non dovrebbero comportare un aumento globale rilevante del prezzo del FAI nella Comunità.

6. Effetti sulla concorrenza e di distorsione degli scambi

(73) Per quanto riguarda gli effetti sugli scambi delle eventuali misure antidumping, sebbene il prodotto in esame venga esportato dall'industria comunitaria verso altri paesi terzi, non è però esportato verso l'India, a causa, tra l'altro, dei considerevoli dazi all'importazione esistenti in questo paese per il FAI. Inoltre, data l'attuale situazione internazionale, il mercato comunitario è uno dei pochi mercati aperti in cui la domanda di prodotti dell'acciaio rimane elevata.

(74) Per quanto riguarda gli effetti delle eventuali misure antidumping sulla concorrenza all'interno della Comunità, alcune parti interessate hanno affermato che l'imposizione dei dazi comporterebbe, oltre ad un aumento dei prezzi del FAI, la scomparsa dei produttori/esportatori in questione dal mercato comunitario, il che ridurrebbe notevolmente il livello di concorrenza.

(75) In considerazione della summenzionata posizione sul mercato dei produttori/esportatori interessati, dei dazi relativamente modesti proposti, del numero elevato di produttori nella Comunità e della trasparenza del mercato, si può concludere che i produttori comunitari continuano a disporre di un numero considerevole di concorrenti forti sul mercato comunitario. Di conseguenza, gli utilizzatori potranno beneficiare anche in futuro della possibilità di scegliere tra diversi fornitori del prodotto in esame.

(76) Infine, alcune parti interessate hanno affermato che l'imposizione delle misure non può essere nell'interesse della Comunità, tenuto conto delle presunte pratiche concordate relative alla formula di calcolo dell'extra di lega a cui si è già accennato. A tale proposito si fa riferimento alle osservazioni di cui al considerando (27).

7. Conclusioni relative all'interesse comunitario

(77) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non esistono motivi impellenti che impediscano l'istituzione delle misure antidumping.

G. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(78) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità, si dovrebbero adottare misure provvisorie al fine di impedire che le suddette importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(79) Allo scopo di stabilire il livello del dazio provvisorio, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping riscontrati e dell'importo del dazio necessario ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Il necessario aumento dei prezzi è stato determinato in base ad un confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi e i prezzi non pregiudizievoli dei diversi modelli venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato stabilito sottraendo dal prezzo di vendita applicato dall'industria comunitaria il suo margine di profitto medio effettivo e aggiungendovi un margine di profitto del 5 %. Quest'ultimo margine equivale a quello già considerato come il minimo necessario per questo tipo di industria in casi precedenti. La differenza risultante dal suddetto confronto è stata poi espressa in percentuale del totale del valore CIF all'importazione.

2. Misure provvisorie

a) India

(80) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere istituiti al livello dei margini di dumping accertati, ma non dovrebbero essere superiori ai margini di pregiudizio, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base.

(81) Per quanto riguarda il parallelo procedimento antisovvenzioni, si deve osservare che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, l'aliquota del dazio compensativo deve corrispondere all'importo della sovvenzione, a meno che il margine di pregiudizio sia inferiore a tale importo.

(82) In conformità dell'articolo 24, paragrafo 1 del suddetto regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio nonché dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Considerando che devono essere imposti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in questione, occorre determinare se e in quale misura il margine di sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.

(83) Nella fattispecie, è emerso che tutti i sistemi di sovvenzione esaminati dall'inchiesta costituivano sovvenzioni all'esportazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 2026/97. Le sovvenzioni in quanto tali possono soltanto influire sui prezzi all'esportazione dei produttori/esportatori indiani, dando luogo ad un aumento dei margini di dumping. In altri termini, i margini di dumping stabiliti sono interamente o in parte dovuti all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene appropriato imporre sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei margini di sovvenzione e di dumping determinati. Di conseguenza, è necessario adeguare i dazi antidumping affinché corrispondano agli effettivi margini di dumping rimanenti dopo l'imposizione dei dazi compensativi volti a controbilanciare l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione.

(84) Sulla scorta di quanto precede, e tenuto conto dei risultati del procedimento antisovvenzioni, le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio doganale non corrisposto, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

Dato il livello elevato di collaborazione riscontrata, nei confronti degli altri produttori/esportatori dovrebbe essere applicato il dazio antidumping più alto stabilito per una singola società, il che equivale per l'India al 55,6 %.

b) Corea

(85) Poiché i margini di dumping accertati erano de minimis o assai prossimi al livello de minimis, non vengono istituiti dazi antidumping provvisori.

H. DISPOSIZIONI FINALI

(86) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate possano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le risultanze elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile avente un diametro pari o superiore a 1 mm, contenente in peso il 2,5 % o più di nichel, ad esclusione di (altro da) quello contenente in peso tra il 28 % e il 31 % e non più di nichel e tra il 20 % e il 22 % e non più di cromo, attualmente classificabile al codice NC ex 7223 00 19 (codice TARIC 7223 00 19.90), originarie dell'India.

2. Il suddetto dazio antidumping è stato adeguato affinché corrisponda agli effettivi margini di dumping rimanenti dopo l'imposizione dei dazi compensativi determinati in via provvisoria dal regolamento (CE) n. 618/1999 della Commissione (6).

3. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1999.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

(2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

(3) GU C 199 del 25. 6. 1998, pag. 8.

(4) Decisione della Commissione 98/247/CECA (GU L 100 dell'1.4.1998).

(5) Riguardo alla Corea, dati i risultati provvisori relativi ai margini di dumping per questo paese e alle proposte in merito, la Commissione non ha ritenuto opportuno in questa fase analizzare in dettaglio il nesso di causalità tra le importazioni coreane e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(6) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.

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