EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0510

Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione dell'8 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la fissazione di alcune date limite, nonché l'allegato II che stabilisce le zone di produzione

GU L 60 del 9.3.1999, p. 54–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/510/oj

31999R0510

Regolamento (CE) n. 510/1999 della Commissione dell'8 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la fissazione di alcune date limite, nonché l'allegato II che stabilisce le zone di produzione

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 09/03/1999 pag. 0054 - 0056


REGOLAMENTO (CE) N. 510/1999 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 nel settore del tabacco greggio per quanto riguarda la fissazione di alcune date limite, nonché l'allegato II che stabilisce le zone di produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1636/98 (2), in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che, in mancanza di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione (3) che fissa i limiti massimi di garanzia per i raccolti 1999, 2000 e 2001, gli Stati membri non sono in grado di rispettare per il raccolto 1999 le date limite per il rilascio degli attestati di quota ai produttori e per la conclusione dei contratti di coltivazione fissate dal regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio (4); che è opportuno rinviare queste date limite;

considerando che, a norma dell'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2075/92, la concessione del premio è subordinata alla condizione che il tabacco in foglia provenga da una zona di produzione determinata per ciascuna varietà;

considerando che, in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2848/98, queste zone di produzione sono fissate nell'allegato II dello stesso regolamento;

considerando che, a seguito della domanda della Francia di includere l'Île de France nell'elenco delle zone di produzione di tabacco del gruppo II, si è constatato che in varie versioni linguistiche è già menzionata l'Île de France mentre non vi figurano le regioni Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Picardia, Nord-Pas-de-Calais, Normandia e isola della Riunione, nonché a seguito della domanda della Germania di includere il «Mecklenburg-Vorpommern» nell'elenco delle zone di produzione di tabacco del gruppo III senza il termine «westliches», occorre modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2848/98 in cui sono fissate le zone di produzione riconosciute;

considerando che le misure suddette devono applicarsi quanto prima possibile;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

1) All'articolo 55 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«2. Per il raccolto 1999, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri rilasciano entro il 15 aprile gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione di produttori e alle associazioni di produttori.

3. Per il raccolto 1999, in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, i contratti di coltivazione devono essere conclusi, salvo forza maggiore, entro il 30 giugno.»

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(2) GU L 210 del 20. 7. 1998, pag. 23.

(3) GU C 361 del 24. 11. 1998, pag. 16.

(4) GU L 358 del 31. 12. 1998, pag. 17.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

Top