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Document 31999R0350

Regolamento (CE) n. 350/1999 della Commissione del 17 febbraio 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2750/86 che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare

GU L 44 del 18.2.1999, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/350/oj

31999R0350

Regolamento (CE) n. 350/1999 della Commissione del 17 febbraio 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2750/86 che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare

Gazzetta ufficiale n. L 044 del 18/02/1999 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 350/1999 DELLA COMMISSIONE del 17 febbraio 1999 recante modifica del regolamento (CEE) n. 2750/86 che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/86 del Consiglio, del 15 luglio 1986, che stabilisce misure per lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e per la parificazione delle condizioni di prezzo con lo zucchero greggio preferenziale (3), prevede, in particolare, la concessione di un aiuto comunitario forfettario per lo smercio ai produttori di zucchero fabbricato nei dipartimenti francesi d'oltremare (in appresso «DOM») e consegnato nei porti europei della Comunità; che tale aiuto si compone di due importi forfettari, di cui uno rappresenta le spese di trasporto dalla fabbrica alla fase fob porto DOM e l'altro rappresenta le spese del trasporto marittimo dalla fase fob porto DOM alla fase cif porti europei della Comunità pari all'elemento noleggio Caraibi-Regno Unito;

considerando che le spese del trasporto marittimo dipendono segnatamente dalle dimensioni delle navi e che queste vengono determinate in base al pescaggio a carico effettuato in particolare nei porti d'imbarco dei DOM; che l'esperienza ha dimostrato che, proprio a causa delle caratteristiche di tali porti, gli zuccheri sono spesso trasportati da taluni DOM verso la Comunità in navi di dimensioni inferiori a 20 000 tonnellate di stazza netta, mentre il noleggio Caraibi-Regno Unito è stabilito prendendo in considerazione navi di stazza netta compresa tra 25 000 e 30 000 tonnellate; che le spese sostenute dagli operatori possono quindi essere sproporzionate rispetto all'elemento noleggio stabilito su base forfettaria; che, per conseguire le finalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1785/81, occorre inserire nelle modalità di applicazione del forfait la possibilità di adeguare l'elemento noleggio Caraibi-Regno Unito, qualora le dimensioni delle navi utilizzate lo giustifichino; che è necessario di conseguenza modificare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2750/86 della Commissione, del 3 settembre 1986, che fissa modalità di applicazione delle misure di smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare e recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 3016/78 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1730/92 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2750/86 è modificato come segue:

1) il testo attuale diventa il paragrafo 1;

2) è aggiunto il seguente paragrafo 2:

«2. Le autorità competenti della Repubblica francese possono adeguare su base forfettaria l'importo di cui all'ultimo comma del paragrafo 1 qualora, in seguito all'utilizzazione di navi di dimensioni inferiori a 20 000 tonnellate di stazza netta, i costi di trasporto effettivi sostenuti dai produttori superino detto importo.

Tale adeguamento non può superare, per ciascun mese e per ciascuna zona geografica (Antille/Riunione), la media, diminuita di un importo forfettario di 2 EUR/tonnellata, delle differenze riscontrate per i trasporti di merci sfuse nei dodici mesi precedenti il mese di partenza degli zuccheri dai porti dei DOM tra il costo effettivo del noleggio di navi di dimensioni inferiori a 20 000 tonnellate di stazza netta, stabilito sulla base delle polizze di carico ricevuto per l'imbarco, e l'elemento noleggio Caraibi-Regno Unito di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2225/86.

Le autorità competenti della Repubblica francese comunicano tempestivamente alla Commissione gli adeguamenti effettuati, precisando in particolare il numero di navi e gli importi in questione, e trasmettono i documenti giustificativi pertinenti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

(3) GU L 194 del 17. 7. 1986, pag. 7.

(4) GU L 253 del 5. 9. 1986, pag. 8.

(5) GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 112.

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