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Document 31999R0214

    Regolamento (CE) n. 214/1999 del Consiglio del 25 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1901/98 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea

    GU L 23 del 30.1.1999, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/214/oj

    31999R0214

    Regolamento (CE) n. 214/1999 del Consiglio del 25 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1901/98 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 023 del 30/01/1999 pag. 0006 - 0007


    REGOLAMENTO (CE) N. 214/1999 DEL CONSIGLIO del 25 gennaio 1999 che modifica il regolamento (CE) n. 1901/98 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

    vista la posizione comune 98/426/PESC del 29 giugno 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'imposizione alle compagnie aeree iugoslave di un divieto di volo tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1901/98, del 7 settembre 1998, riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea (2);

    considerando che più recentemente, nelle conclusioni del 26 ottobre 1998, il Consiglio ha espresso la volontà di evitare o rendere minime le ripercussioni sul Montenegro delle sanzioni imposte alla Repubblica federale di Iugoslavia e/o alla Serbia;

    considerando che, per tale ragione e in base alle informazioni disponibili, il Consiglio ha deciso di concedere alla Montenegro Airlines una deroga al divieto di volo imposto dal regolamento (CE) n. 1901/98 per quanto riguarda i voli charter tra Lipsia e Tivat;

    considerando che nelle conclusioni del 6 dicembre 1998 il Consiglio ha dato istruzioni agli organismi competenti di studiare delle opzioni in base alla proposta della Commissione per concedere alla Montenegro Airlines una deroga al divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave;

    considerando che, da allora, il governo montenegrino ha manifestato il proprio interesse in merito all'autorizzazione di altri voli della Montenegro Airlines tra il Montenegro e la Comunità europea ed è stato in grado di dimostrare concretamente alla Commissione che le autorità serbe o iugoslave non beneficeranno, direttamente o indirettamente, di tale autorizzazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1901/98 è sostituito dal testo seguente:

    «b) alle licenze di voli charter singoli o in serie effettuati dalla Montenegro Airlines tra il Montenegro e la Comunità europea, purché il governo montenegrino dimostri concretamente alla Commissione europea, su domanda di quest'ultima, che le autorità serbe o iugoslave non beneficeranno, direttamente o indirettamente, dei proventi dei voli autorizzati ai sensi del presente paragrafo. Se tale condizione non verrà più soddisfatta, la Commissione farà una notifica ufficiale a tal fine nella Gazzetta ufficiale.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. FISCHER

    (1) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 3.

    (2) GU L 248 dell'8. 9. 1998, pag. 1.

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