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Document 31999E0864

1999/864/PESC: Azione comune del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)

GU L 328 del 22.12.1999, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/1999/864/oj

31999E0864

1999/864/PESC: Azione comune del Consiglio, del 21 dicembre 1999, che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)

Gazzetta ufficiale n. L 328 del 22/12/1999 pag. 0067 - 0067


AZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1999

che proroga l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)

(1999/864/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

(1) l'azione comune 1999/522/PESC del Consiglio, del 29 luglio 1999, relativa all'insediamento delle strutture della Missione delle Nazioni Unite nel Kosovo (UNMIK)(1) scade il 31 dicembre 1999;

(2) al fine di dare un ulteriore sostegno al quarto pilastro dell'UNMIK, tale azione comune va prorogata solo per un periodo limitato di tempo in quanto il Consiglio è stato informato dell'istruzione della Commissione di proporre una soluzione per il finanziamento a medio e lungo termine attraverso opportune misure comunitarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

La validità dell'azione comune 1999/522/PESC è prorogata fino al 29 febbraio 2000.

Articolo 2

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse la proroga dell'azione comune 1999/522/PESC, di cui all'articolo 1, è di 290000 euro.

2. La gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 è soggetta alle procedure e norme comunitarie applicabili in materia di bilancio.

Articolo 3

La presente azione comune entra in vigore il 1o gennaio 2000.

Articolo 4

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. HALONEN

(1) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 1.

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