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Document 31999E0722

1999/722/PESC: Posizione comune del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo

GU L 286 del 9.11.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1999/722/oj

31999E0722

1999/722/PESC: Posizione comune del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 09/11/1999 pag. 0001 - 0002


POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 1999

relativa al sostegno dell'Unione europea all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e al processo di pace nella Repubblica democratica del Congo

(1999/722/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio europeo di Amsterdam del 16 e del 17 giugno 1997 ha adottato delle conclusioni relative al processo verso la democrazia nella Repubblica democratica del Congo;

(2) il 9 novembre 1998 il Consiglio ha adottato delle conclusionsi sulla situazione nella regione dei Grandi Laghi;

(3) il Consiglio ha adottato la posizione comune 97/356/PESC sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa(1) e la posizione comune 98/350/PESC sui diritti umani, i principi democratici, lo stato di diritto e il buon governo in Africa(2);

(4) la firma dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco è stata completata da tutte le parti interessate: Repubblica democratica del Congo, Angola, Namibia, Ruanda, Uganda, Zimbabwe, il "Mouvemente pour la libération du Congo" e il "Rassemblement congolais pour la démocratie";

(5) in base alle dichiarazioni della presidenza per conto dell'Unione europea del 9 e 16 luglio, del 3 e 22 settembre e dell'11 ottobre 1999, l'Unione è disposta a fornire il suo contributo all'attuazione dell'accordo di Lusaka perché le parti lo rispettino e lo attuino conformemente alle disposizioni che contiene;

(6) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato le risoluzioni 1234 (1999) e 1258 (1999),

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'obiettivo della posizione comune è sostenere attraverso l'azione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri l'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e il processo verso la pace nella Repubblica democratica del Congo (RDC).

L'Unione europea afferma che una pace duratura nella RDC può essere raggiunta unicamente mediante un accordo di pace negoziato che sia equo per tutte le parti, mediante il rispetto dell'integrità territoriale e la sovranità nazionale della RDC, nonché dei principi democratici e dei diritti dell'uomo in tutti gli Stati della regione, e infine tenendo conto degli interessi in materia di sicurezza della RDC e dei paesi limitrofi.

Una volta ristabilita la pace, l'Unione europea è pronta a prendere in considerazione una cooperazione a lungo termine a sostegno della ricostruzione nazionale.

Articolo 2

L'Unione europea sosterrà le azioni intraprese dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione dell'Unità africana a sostegno dell'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco e del processo di pace, e opererà in stretta cooperazione con tali organismi e con altri attori pertinenti della comunità internazionale nell'attuazione della presente posizione comune.

Articolo 3

L'Unione europea sosterrà la commissione militare mista al fine di consentirle di adempiere ai suoi compiti come precisato nel suo regolamento interno.

Articolo 4

L'Unione europea sosterrà altresì un processo di riconciliazione e democratizzazione nella Repubblica democratrica del Congo, anche mediante il sostegno al dialogo nazionale, conformemente agli obiettivi e alle modalità precisate nell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco.

Articolo 5

Il Consiglio prende atto che la Commissione intende orientare il proprio operato verso il perseguimento degli obiettivi della presente posizione comune, se del caso, con provvedimenti pertinenti da parte della Comunità, in particolare attraverso il ripristino delle istituzioni democratiche, al fine di garantire il rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia, del buon governo e dello stato di diritto. Saranno inoltre presi in considerazione il sostegno alla reintegrazione dei rifugiati e degli sfollati e alla smobilitazione e reinserimento degli ex combattenti.

Articolo 6

Nel cooperare con i paesi coinvolti nella crisi nella Repubblica democratica del Congo, l'Unione europea promuoverà il sostegno alle attività che contribuiscono alla stabilità politica e alla lotta contro i problemi economici e sociali che contribuiscono all'instabilità nella regione dei Grandi Laghi.

Articolo 7

L'Unione europea valuterà se sostenere l'idea e l'eventuale preparazione di una conferenza regionale sulla sicurezza e la cooperazione nella regione dei Grandi Laghi, al fine di rafforzare la stabilità politica, la gestione e le capacità di risoluzione dei conflitti, nonché l'integrazione economica nella regione.

Articolo 8

L'Unione europea ed i suoi Stati membri si riservano il diritto di modificare o annullare qualsiasi azione di sostegno all'attuazione dell'accordo di Lusaka per il cessate il fuoco se le parti non si atterranno alle disposizioni ivi contenute.

Articolo 9

L'attuazione della presente posizione comune sarà oggetto di regolari controlli.

La posizione comune sarà riesaminata anteriormente all'8 novembre 2000.

Articolo 10

La presente posizione comune prende effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 11

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

(1) GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 1. Posizione comune attuata dalla decisione 97/690/PESC del Consiglio (GU L 293 del 27.10.1997, pag. 3).

(2) GU L 158 del 2.6.1998, pag. 1.

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