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Document 31999E0073

    1999/73/PESC: Posizione comune del 25 gennaio 1999 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Afghanistan

    GU L 23 del 30.1.1999, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/01/2000; abrogato da 41900X0055

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/1999/73/oj

    31999E0073

    1999/73/PESC: Posizione comune del 25 gennaio 1999 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Afghanistan

    Gazzetta ufficiale n. L 023 del 30/01/1999 pag. 0001 - 0003


    POSIZIONE COMUNE del 25 gennaio 1999 definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'Afghanistan (1999/73/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2,

    considerando che il conflitto in Afghanistan ha causato innumerevoli sofferenze al popolo afghano e minaccia la stabilità della regione e il suo sviluppo economico;

    considerando che le esportazioni, causate dalla guerra, di terrorismo e di droghe illegali danneggiano seriamente gli Stati membri dell'Unione e anche altri paesi;

    considerando che nell'Unione continuano ad essere accolti numerosi profughi provenienti da un Afghanistan straziato dalla guerra;

    considerando che l'Unione è determinata a svolgere un ruoto efficace negli sforzi per far cessare i combattimenti e ristabilire la pace, la stabilità e il rispetto del diritto internazionale, inclusi i diritti dell'uomo in Afghanistan;

    considerando che l'Unione ritiene imprescindibile che tutti i paesi che hanno un'influenza sulle parti la possano esercitare a sostegno degli sforzi di pace esplicati dalle Nazioni Unite e in stretto coordinamento con gli stessi e che cessino le forniture esterne di armi, munizioni e altro materiale per uso bellico alle fazioni in guerra, nonché il coinvolgimento di personale straniero a livello militare, paramilitare e di servizio segreto;

    considerando che l'Unione annette la massima importanza al rispetto del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo, compresa la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e denuncia la continua discriminazione fondata sul sesso in Afghanistan;

    considerando che l'Unione è fortemente preoccupata per le notizie sui massacri di civili innocenti e sulle esecuzioni di massa di prigionieri di guerra, nonché sulle persecuzioni con base etnica;

    considerando che con la presente posizione comune si intende sostituire la posizione comune 98/108/PESC del 26 gennaio 1998 relativa all'Afghanistan (1); che pertanto quest'ultima va abrogata,

    HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Gli obiettivi dell'Unione in Afghanistan sono:

    - giungere a una pace durevole in Afghanistan, far cessare gli interventi stranieri e incoraggiare il dialogo interno, in particolare sostenendo il ruolo centrale delle Nazioni Unite;

    - favorire la stabilità e lo sviluppo dell'intera regione attraverso la pace in Afghanistan;

    - promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario e dei diritti dell'uomo, inclusi i diritti delle donne e dei bambini;

    - fornire un aiuto umanitario efficace e assicurare che il coordinamento internazionale degli aiuti consenta la distribuzione dei medesimi secondo i principi internazionali umanitari e una valutazione imparziale delle necessità;

    - rafforzare la lotta contro le droghe illegali e il terrorismo;

    - fornire assistenza alle operazioni di consolidamento della pace e, una volta conseguita una soluzione pacifica durevole, alla ricostruzione del paese dopo anni di guerra civile.

    Articolo 2

    Per sostenere gli sforzi di pace delle Nazioni Unite, riconfermati nella risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU 203 A e B del 18 dicembre 1998, l'Unione continua a:

    - appoggiare l'operato dell'inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per I'Afghanistan;

    - sostenere e rafforzare l'operato della missione speciale delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNSMA), inclusi gli osservatori civili, in linea con la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 23 novembre 1998;

    - chiedere ad altri paesi che hanno influenza sulle parti di esercitarla a sostegno degli sforzi di pace dell'ONU e in stretto coordinamento con gli stessi;

    - chiedere ai Talibani l'impegno a applicare gli accordi firmati con l'ONU in materia di sicurezza del personale ONU e portare a termine una approfondita indagine sugli assassinii dei membri del personale ONU, perché siano consegnati alla giustizia coloro che ne sono responsabili;

    - tener conto della relazione della Commissione dell'ONU per la verifica dei poteri per quanto riguarda la rappresentanza dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite;

    - sostenere l'embargo sull'esportazione di armi, munizioni ed equipaggiamento militare in Afghanistan stabilito nella posizione comune 96/746/PESC del 17 dicembre 1996 (2), e a chiedere agli altri paesi di adottare un'analoga politica restrittiva;

    - sollecitare i paesi coinvolti a porre fine al loro coinvolgimento a livello militare, paramilitare e di servizio segreto in Afghanistan.

    Inoltre l'Unione:

    - mantiene contatti con le parti afghane e con eminenti personalità di tale paese per sottolineare l'inutilità e le gravi e inaccettabili conseguenze sul piano umanitario dei continui combattimenti, esigendo l'immediato cessate il fuoco e la negoziazione di una soluzione politica sotto l'egida dell'ONU, inclusa l'instaurazione di un governo di transizione pienamente rappresentativo e che poggi su un'ampia base;

    - segue attentamente e incoraggia gli sforzi compiuti da cittadini e organizzazioni afghani influenti, quali il cosiddetto processo di Francoforte, per contribuire al dialogo tra le parti afghane;

    - continua a insistere presso tutti i paesi che esercitano un'influenza sull'Afghanistan, circa l'importanza che l'Unione annette a una rapida soluzione del conflitto sotto l'egida delle Nazioni Unite, esortandoli a fornire all'ONU il più ampio sostegno.

    Articolo 3

    Per promuovere il rispetto integrale dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e del diritto internazionale umanitario, l'Unione:

    - invita tutte le parti a riconoscere, tutelare e promuovere tutti i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, incluso il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della persona e inoltre a rispettare la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottoscritta dall'Afghanistan;

    - esorta le fazioni afghane a porre fine alle politiche discriminatorie e a riconoscere, tutelare e promuovere la parità dei diritti e della dignità tra uomini e donne, inclusi l'accesso all'istruzione e alla sanità, il lavoro, la sicurezza personale e la soppressione di atti di intimidazione e di vessazione, e sottolineerà le implicazioni negative delle politiche discriminatorie per l'effettiva fornitura degli aiuti;

    - sostiene le proposte del Segretario generale dell'ONU di inviare una missione in Afghanistan perché investighi sulle notizie relative alle gravi e diffuse violazioni dei diritti umani da parte delle fazioni in guerra, e di dispiegare osservatori civili dell'UNSMA in Afghanistan;

    - attribuisce speciale importanza agli aspetti dei diritti umani nel coordinamento internazionale dell'assistenza umanitaria all'Afghanistan;

    - sostiene i programmi di aiuto in Afghanistan che tengono conto delle questioni attinenti alla parità tra i sessi e che operano attivamente per promuovere la partecipazione equa degli uomini e delle dome, nonché la pace e i diritti dell'uomo.

    - sollecita tutte le fazioni a rispettare e tutelare il patrimonio culturale dell'Afghanistan.

    Articolo 4

    Per alleviare le sofferenze della popolazione civile afghana, l'Unione:

    - continua a fornire aiuti umanitari all'Afghanistan, se la situazione lo permette;

    - esorta le fazioni in guerra ad assicurare libertà di circolazione nonché libero e sicuro accesso al personale umanitario nazionale e internazionale presso tutti quelli che ne hanno bisogno, senza restrizioni fondate sul sesso, la razza, la religione o la cittadinanza, e a cooperare pienamente e lealmente con le organizzazioni umanitarie per andare incontro alle necessità del popolo afghano sul piano umanitario;

    - continua a sostenere gli sforzi nazionali e internazionali per l'azione antimine quale importante condizione preliminare dello sviluppo sostenibile;

    - esorta le fazioni in guerra a non posare più mine, mentre nel contempo sottolinea la propria ferma politica di non finanziare lo sminamento nelle regioni in cui si continua a posare mine;

    - migliora l'efficacia degli aiuti mediante un più stretto coordinamento internazionale dei donatori, in particolare attraverso il gruppo di sostegno dell'Afghanistan e dell'organismo di programmazione per l'Afghanistan;

    - assicura lo stretto coordinamento e la complementarità tra gli sforzi di pace delle Nazioni Unite e gli sforzi in materia di aiuto, come previsto nel quadro strategico comune dalla comunità internazionale dei donatori e delle organizzazioni ONU;

    - fa in modo che gli aiuti siano forniti conformemente al quadro strategico comune adottato dalla comunità dei donatori e dalle organizzazioni ONU e incoraggiando quindi l'attuazione di una più efficace programmazione comune in Afghanistan.

    Articolo 5

    Per contribuire alla lotta contro la droga, l'Unione:

    - nei contatti con le fazioni e con i paesi che esercitano un'influenza su queste ultime, sottolinea le preoccupazioni dell'Unione per l'aumento della produzione e del traffico di droga in Afghanistan, che minaccia la stabilità della regione e reca detrimento alla salute e al benessere della popolazione dell'Afghanistan, degli Stati vicini e di altri paesi; essa sottolinea inoltre che l'Unione terrà conto degli obiettivi di controllo della droga al momento di esaminare i contributi da destinare agli aiuti allo sviluppo per la ricostruzione dell'Afghanistan una volta conseguita una soluzione pacifica durevole;

    - esorta gli organismi responsabili dell'aiuto a tenere conto degli obiettivi di controllo della droga nella pianificazione e nell'attuazione dei progetti, valutando quali possano essere le ripercussioni di questi ultimi sulla coltivazione, la produzione, il traffico e l'abuso di droga;

    - appoggia lo sviluppo alternativo sostenibile quale componente di rilievo di una strategia globale ed equilibrata di controllo della droga. I programmi di sviluppo alternativo dovrebbero essere adeguati alle condizioni specifiche dell'Afghanistan, al rispetto dei diritti dell'uomo e integrare la tematica inerente alla parità tra i sessi per consentire agli uomini e alle donne di partecipare equamente al processo di sviluppo; le misure concernenti l'applicazione della legge costituiscono il necessario complemento di tali programmi;

    - sostiene ogni sforzo coerente, compresi quelli del Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (UNDCP), volto a ridurre in modo sostanziale la produzione, il traffico e l'abuso di droga in Afghanistan, e sottolinea l'importanza dell'attuazione dei progetti della Comunità a sostegno dell'iniziativa dell'Unione per l'Asia centrale in materia di droga.

    Articolo 6

    Per far progredire la lotta contro il terrorismo l'Unione, che condanna il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, continua a;

    - chiedere a tutte le parti afghane di astenersi dal finanziare, addestrare o fornire accoglienza alle organizzazioni terroristiche o dall'appoggiare in altro modo le attività terroristiche;

    - chiedere alle autorità afghane di chiudere i campi di addestramento di terroristi stranieri esistenti in Afghanistan e prendere le iniziative necessarie per garantire che i responsabili di atti terroristici siano consegnati alla giustizia.

    Articolo 7

    II Consiglio prende atto che la Commissione intende condurre la sua azione in modo da conseguire gli obiettivi e le priorità della presente posizione comune, se del caso, mediante pertinenti misure comunitarie.

    Articolo 8

    La posizione comune 98/108/PESC del 26 gennaio 1998 relativa all'Afghanistan è abrogata.

    Articolo 9

    La presente posizione comune ha efficacia a decorrere dall'adozione. Essa è riveduta entro dodici mesi dall'adozione.

    Articolo 10

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1999.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. FISCHER

    (1) GU L 32 del 6. 2. 1998, pag. 14.

    (2) GU L 342 del 31. 12. 1996, pag. 1.

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