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Document 31999D0821
1999/821/EC: Commission Decision of 22 November 1999 authorising Member States to permit temporarily the marketing of forest reproductive material not satisfying the requirements of Council Directives 66/404/EEC and 71/161/EEC (notified under document number C(1999) 3793)
1999/821/CE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 3793]
1999/821/CE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 3793]
GU L 318 del 11.12.1999, p. 32–39
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002
1999/821/CE: Decisione della Commissione, del 22 novembre 1999, che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 3793]
Gazzetta ufficiale n. L 318 del 11/12/1999 pag. 0032 - 0039
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1999 che autorizza gli Stati membri ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione non rispondenti ai requisiti prescritti dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(1999) 3793] (1999/821/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, vista la direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all'interno della Comunità(2), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, viste le richieste presentate da alcuni Stati membri, (1) considerando che la produzione di materiali di moltiplicazione delle specie indicate negli allegati è attualmente insufficiente in tutti gli Stati membri, che si trovano pertanto nell'impossibilità di coprire il loro fabbisogno di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE; (2) considerando che neppure i paesi terzi sono in grado di fornire in quantità sufficiente materiali di moltiplicazione delle specie richieste che offrano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e che rispondano ai requisiti prescritti dalle suddette direttive; (3) considerando che occorre quindi autorizzare gli Stati membri ad ammettere, per un periodo limitato, la commercializzazione di materiali di moltiplicazione delle specie in causa soggetti a requisiti meno rigorosi per sopperire alla penuria di materiali di moltiplicazione conformi ai requisiti fissati dalle direttive 66/404/CEE e 71/161/CEE; (4) considerando che, per motivi di carattere genetico, tali materiali di moltiplicazione devono essere raccolti nei luoghi di origine e nelle zone naturali di produzione delle specie in causa e che si devono fornire le massime garanzie per quanto riguarda l'identità di tali materiali; (5) considerando inoltre che i materiali di moltiplicazione devono essere commercializzati soltanto se accompagnati da un documento recante determinate indicazioni sui materiali di moltiplicazione in causa; (6) considerando che è opportuno autorizzare ogni Stato membro ad ammettere la commercializzazione nel proprio territorio di sementi e piantine soggette a requisiti meno rigorosi in materia di provenienza, secondo quanto prescritto dalla direttiva 66/404/CEE, o di sementi soggette a requisiti meno rigorosi in materia di purezza specifica, secondo quanto prescritto dalla direttiva 71/161/CEE, ove la loro commercializzazione sia stata ammessa negli altri Stati membri in virtù della presente decisione; (7) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi non rispondenti, in materia di provenienza, ai requisiti della direttiva 66/404/CEE, conformemente all'allegato I e a condizione che venga fornita la prova prevista all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte. 2. Gli Stati membri sono autorizzati ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di piantine prodotte nella Comunità a partire dalle sementi suddette. Articolo 2 1. La prova di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può considerarsi fornita, ove si tratti di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria "materiali di moltiplicazione identificati" del regime di controllo istituito dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per la sorveglianza dei materiali forestali di moltiplicazione destinati al commercio internazionale, o appartenenti ad altra categoria definita in tale regime. 2. Qualora il regime OCSE di cui al paragrafo 1 non venga applicato nei luoghi di provenienza dei materiali di moltiplicazione, sono ammessi altri documenti giustificativi ufficiali. 3. Qualora non sia possibile fornire documenti giustificativi ufficiali, gli Stati membri possono accettare altri documenti non ufficiali. Articolo 3 Gli Stati membri sono autorizzati, conformemente all'allegato II, ad ammettere la commercializzazione nel loro territorio di sementi che non soddisfano né i requisiti in materia di provenienza prescritti dalla direttiva 66/404/CEE né i requisiti di purezza specifica di cui all'allegato I della direttiva 71/161/CEE, a condizione che: - sia fornita la prova di cui all'articolo 2 per quanto concerne il luogo di provenienza delle sementi e l'altitudine alla quale sono state raccolte, e - il documento prescritto all'articolo 9 della direttiva 66/404/CEE rechi la dicitura: "sementi non conformi alle norme di purezza specifica". Articolo 4 1. Anche gli Stati membri non richiedenti sono autorizzati ad ammettere, conformemente a quanto disposto rispettivamente negli allegati I e II e per le stesse finalità espresse dagli Stati membri richiedenti, la commercializzazione nel loro territorio di sementi e piantine autorizzate ad essere commercializzate a norma della presente decisione. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri interessati si prestano assistenza amministrativa reciproca. Preliminarmente alla concessione dell'autorizzazione, gli Stati membri non richiedenti informano gli Stati membri richiedenti circa la propria intenzione di permettere la commercializzazione delle sementi in causa. Questi ultimi possono avanzare obiezioni soltanto qualora l'intero quantitativo di cui alla presente decisione sia già stato attribuito. Articolo 5 Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e agli articoli 3 e 4, paragrafo 1, scadono il 30 novembre 2000 se riguardano la prima immissione sul mercato comunitario di materiali forestali di moltiplicazione; qualora riguardino invece successive immissioni sul mercato comunitario, esse scadono il 31 dicembre 2002. Articolo 6 Per quanto riguarda la prima immissione sul mercato di materiali forestali di propagazione ai sensi dell'articolo 5, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1o gennaio 2001, i quantitativi di detti materiali soggetti a requisiti meno rigorosi che sono stati ammessi alla commercializzazione nel loro territorio in virtù della presente decisione. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1999. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2366/66. (2) GU L 87 del 17.4.1971, pag. 14. LEGENDA 1. Stati membri B= Regno del Belgio DK= Regno di Danimarca D= Repubblica federale di Germania EL= Repubblica ellenica E= Regno di Spagna F= Repubblica francese IRL= Irlanda I= Repubblica italiana L= Granducato di Lussemburgo NL= Regno dei Paesi Bassi A= Repubblica d'Austria P= Repubblica portoghese UK= Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 2. Paesi di provenienza BG= Bulgaria CH= Svizzera CZ= Repubblica ceca EC= Comunità europea HR= Croazia HU= Ungheria NO= Norvegia PL= Polonia RO= Romania RU= Russia SI= Slovenia SK= Repubblica slovacca 3. Altre abbreviazioni OEP= o provenienza equivalente ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II >SPAZIO PER TABELLA>