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Document 31999D0795

1999/795/CE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1999, concernente la richiesta austriaca di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (notificata con il numero C(1999) 1551/5) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

GU L 319 del 11.12.1999, p. 30–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/795/oj

31999D0795

1999/795/CE: Decisione della Commissione, dell'8 luglio 1999, concernente la richiesta austriaca di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (notificata con il numero C(1999) 1551/5) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 319 del 11/12/1999 pag. 0030 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1999

concernente la richiesta austriaca di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

(notificata con il numero C(1999) 1551/5)

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(1999/795/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica(1), in particolare l'articolo 24,

informati gli Stati membri della richiesta austriaca,

considerando quanto segue:

I. FATTI

1. Procedura

(1) Con lettera dell'11 febbraio 1998, il Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten austriaco ha notificato alla Commissione una richiesta di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE.

(2) Il 23 marzo 1998, rappresentanti della Commissione hanno intrapreso una missione esplorativa a Vienna e hanno fatto visita al Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten austriaco nonché ai rappesentanti dell'organizzazione dei consumatori (parti sociali) e dell'industria elettrica.

(3) Con lettera del 15 ottobre 1998, il Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten ha sottoposto alla Commissione informazioni complementari, in particolare la relazione finale dei revisori contabili e dei giuristi indipendenti incaricati dal governo austriaco di determinare il livello probabile dei pagamenti compensativi derivanti dal regime transitorio in questione. Sulla base di tale relazione, la richiesta di regime transitorio è stata ridotta dal governo austriaco ad un importo di costi non recuperabili pari a 8,7 milioni di scellini austriaci contro 35,6 milioni di scellini austriaci di cui alla notifica iniziale.

2. Il settore elettrico in Austria e l'attuazione della direttiva 96/92/CE

(4) L'Austria sta attuando la direttiva 96/92/CE sull'energia elettrica con l'Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz (qui di seguito denominata "ElWOG"), pubblicata il 18 agosto 1998 ed entrata in vigore il 19 febbraio 1999, nonché con le leggi complementari dei nove Länder. L'ElWOG prevede un'apertura del mercato iniziando con il 27 % circa nel febbraio 1999 per arrivare al 50 % circa entro il 2003. Nella prima fase saranno idonei i clienti finali con un consumo annuo di oltre 40 GWh, nonché i distributori che gestiscono anch'essi reti di trasmissione. Dal febbraio 2000, saranno idonei anche i clienti finali con un consumo annuale di 20 GWh nonché i distributori con forniture annuali di oltre 40 GWh. Infine, dal febbraio 2003, saranno idonei tutti i clienti finali e tutti i distributori. L'Austria ha optato per un sistema di accesso alla rete regolamentato.

(5) L'Österreichische Elektrizitätswirtschafts AG ("Verbundgesellschaft") è il principale gestore della rete di trasmissione. Attraverso le sue filiali giuridicamente separate, è anche la principale società produttrice di energia elettrica in Austria. La maggior parte delle nove società elettriche regionali non sono solo distributori ma anche produttori; alcune di esse sono anche gestori della rete di trasmissione.

3. Il regime transitorio notificato dal governo austriaco

3.1. Introduzione

(6) L'Austria ha notificato due regimi in conformità all'articolo 24 della direttiva 96/92/CE:

(7) Garanzie di gestione fornite agli impianti di generazione di energia elettrica in base alla procedura di autorizzazione giuridica per le centrali elettriche prima della liberalizzazione. Le autorizzazioni per taluni tipi di centrali sono state concesse solo previa valutazione di una corrispondente domanda di energia elettrica (Bedarfsprüfung). Le centrali elettriche che hanno ricevuto l'autorizzazione hanno beneficiato di una garanzia di gestione e di una garanzia di ammortamento dei costi. A tale proposito, il regime di costi non recuperabili prevede di compensare alcuni impianti di generazione delle perdite di utili che potrebbero derivare dal minor prezzo risultante dall'introduzione della concorrenza.

(8) La notifica finale del 15 ottobre 1998 limita le centrali idonee al regime transitorio a tre centrali idroelettriche: Freudenau, Mittlere Salzach e Kraftwerkskette Obere Drau, tutte gestite da filiali della Verbundgesellschaft.

(9) Contratto di approvvigionamento a lungo termine di lignite locale per la centrale elettrica "Voitsberg". Il contratto è stato stipulato nel 1977 tra la miniera di lignite GKB ed il gestore di centrali elettriche ÖDK, filiale della Verbundgesellschaft. La centrale beneficia inoltre di una garanzia legale di gestione fino al 3 % del consumo interno annuo di energia elettrica. A tale proposito, il regime di costi non recuperabili prevede di compensare tale impianto di generazione i) per il suo obbligo a lungo termine, con l'acquisto di lignite al di sopra dei prezzi internazionali del carbone/della lignite, e ii) per la perdita di utili, con il minor prezzo previsto derivante dall'introduzione della concorrenza, rispetto alla garanzia legale di gestione.

3.2. Particolari delle garanzie di gestione fornite agli impianti di generazione di energia elettrica e contratto di approvvigionamento di lignite

(10) Il metodo proposto è definito nell'articolo 69 della ElWOG. Esso prevede un contributo operativo per compensare i costi non recuperabili in relazione agli impegni e alle garanzie di gestione sopra citati. L'11 febbraio 1998, l'Austria ha notificato, in via preliminare, un importo totale relativo ai costi non recuperabili pari a 35,58 miliardi di scellini austriaci (circa 2,5 miliardi di EUR). Alla luce di una valutazione successiva dei costi non recuperabili da parte di revisori contabili e giuristi indipendenti, il 15 ottobre 1988 è stata presentata una notifica finale che ha ridotto l'importo totale dei costi non recuperabili a 8,7 miliardi di scellini austriaci (0,6 miliardi di EUR), di cui un massimo di 6,7 miliardi di scellini austriaci per le tre centrali idroelettriche e 2,43 miliardi di scellini austriaci per la centrale elettrica a lignite. Il periodo transitorio è limitato al 2009.

(11) Metodo di calcolo

In un primo tempo, sono stati calcolati i costi non recuperabili per ciascuna centrale elettrica sotto forma di differenza scontata tra la copertura di costo garantita ed il prezzo di mercato previsto per l'energia elettrica, tenendo conto della reale apertura di mercato per ogni azienda. In una seconda fase, è stato valutato in che misura ciò influirebbe sulla capacità di sopravvivenza delle società operative consolidate.

(12) Metodo di compensazione

Per quanto riguarda le tre centrali idroelettriche, il regime transitorio prevede la concessione di un contributo operativo, su base annuale, alla luce degli sviluppi dei prezzi di mercato dell'energia elettrica e del conseguente effetto di ciò sulla capacità di sopravvivenza della centrale idroelettrica in questione. Per quanto riguarda la centrale alimentata a lignite, è previsto un pagamento compensativo fisso.

(13) Metodo di recupero

Il regime transitorio prevede che i pagamenti saranno finanziati dall'imposizione di un'imposta per kWh di energia elettrica acquistata dai clienti idonei. I clienti non indipendenti pagano la propria parte proporzionale in base alla tariffa regolamentata dell'energia elettrica. I fondi vengono raccolti dai gestori della rete (quindi attravero una tassa sulla trasmissione) e amministrati dal ministero dell'Economia.

II. ANALISI GIURIDICA

1. Base giuridica: articolo 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/92/CE

(14) Il governo austriaco ha notificato la richiesta di regime transitorio riguardo ai presunti impegni e garanzie di gestione di cui all'articolo 24 della direttiva.

2. Requisiti di cui all'articolo 24

(15) L'articolo 24 della direttiva 96/92/CE stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri, i cui impegni o garanzie di gestione, accordati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, possono non poter essere adempiuti a causa delle disposizioni della presente direttiva, possono richiedere un regime transitorio, che può essere loro concesso dalla Commissione tenuto conto, tra l'altro, della struttura della sua industria elettrica. Prima di prendere una decisione, la Commissione informa gli Stati membri di tale richiesta, tenuto conto del rispetto della riservatezza. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Il regime transitorio è limitato nel tempo ed è vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di cui al paragrafo 1. Il regime transitorio può includere deroghe ai capitoli IV, VI e VII della presente direttiva. Le richieste di regime transitorio devono essere notificate alla Commissione entro e non oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva."

(16) Gli articoli 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/92/CE, alla luce del trattato che istituisce la Comunità europea, prevedono che la Commissione esamini i seguenti elementi all'atto della valutazione di qualsiasi richiesta di regime transitorio.

A. Requisiti concernenti la natura degli impegni o garanzie di gestione in questione

(17) 1) Deve essere provata l'esistenza di un impegno o garanzia di gestione.

2) L'impegno o le garanzie di gestione devono essere forniti entro e non oltre il 20 febbraio 1997.

3) Deve essere stabilito un legame di causalità tra l'entrata in vigore della direttiva e l'incapacità di rispettare l'impegno.

B. Requisiti concernenti le misure proposte per raggiungere gli obiettivi in questione

(18) 1) Le misure del regime transitorio devono rientrare nel campo di applicazione delle deroghe ai capitoli IV, VI e VII della direttiva.

2) Il regime transitorio deve essere limitato nel tempo e vincolato allo scadere degli impegni o delle garanzie di gestione in questione.

3) Il regime transitorio deve applicare le misure meno restrittive necessarie per raggiungere gli obiettivi che devono comunque essere legittimi. Nel decidere su questi temi, la Commissione deve tener conto, tra l'altro, della dimensione del sistema in questione, del livello di interconnessione della rete e della struttura dell'industria elettrica dello Stato membro.

3. Valutazione del regime transitorio austriaco

(19) Nel caso di specie, per quanto riguarda il regime transitorio notificato, non è necessario determinare se i requisiti A.1, A.2, A.3 o B.2, B.3 siano soddisfatti, poiché le misure del regime transitorio in questione non richiedono deroghe ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE e quindi non soddisfano al requisito B.1 sopra citato.

(20) Come accennato in precedenza, per costituire un regime transitorio conformemente all'articolo 24, il sistema prescelto dallo Stato membro deve prevedere una deroga ai requisiti stabiliti ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE.

(21) Le misure in esame si basano su un puro regime di compensazione, cioè un sistema di oneri o imposte attuato da uno Stato membro per compensare i costi non recuperabili derivanti dall'applicazione della direttiva 96/92/CE. L'applicazione di tali imposte nel caso di specie non richiede di derogare ai suddetti capitoli della direttiva e pertanto non può essere considerata un regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva.

(22) Il fatto che misure come quelle in esame nel presente caso possano tradursi in distorsioni molto significative del mercato unico dell'energia elettrica non incide per nulla sulla presente conclusione. La Commissione è cosciente che il pagamento di tali imposte può avere conseguenze economiche sostanzialmente simili a quelle derivanti da una deroga totale o parziale ad alcuni degli obblighi di cui ai capitoli IV, VI o VII della direttiva. Tuttavia tali distorsioni, per loro stessa natura, non derivano da una tale deroga specifica secondo quanto previsto dalla direttiva. La corresponsione di pagamenti compensativi a taluni produttori di energia elettrica, finanziata attraverso un'imposta o un onere a carico dei consumatori, rappresenta pertanto una misura non direttamente prevista dalla direttiva, ma che deve essere esaminata in virtù delle norme sulla concorrenza, in particolare l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea. In tale ipotesi, è evidente che misure di un simile effetto economico saranno trattate in maniera coerente, indipendentemente dalla pertinente procedura in ogni singolo caso.

(23) Alla luce della non applicabilità dell'articolo 24 della direttiva, non è pertanto necessario valutare i succitati ulteriori requisiti A.1, A.2, A.3 nonché B.2 e B.3.

4. Conclusioni

(24) Il regime transitorio notificato dal governo austriaco ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE è stato valutato in conformità degli articoli 24, paragrafi 2 e 3, della direttiva stessa. La Commissione conclude che un regime transitorio in virtù dell'articolo 24 non può e non deve essere approvato in questo caso, poiché le misure prescelte non costituiscono una deroga ai capitoli IV, VI e VII della direttiva. Il regime comporta pagamenti compensativi a taluni produttori di energia elettrica, finanziati attraverso imposte od oneri a carico dei consumatori. Tali misure non sono direttamente oggetto della direttiva, ma devono essere esaminate in base alle norme sugli aiuti di Stato, in particolare all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione riguarda la richiesta austriaca di regime transitorio ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 96/92/CE, notificata alla Commissione l'11 febbraio 1998 e completata il 15 ottobre 1998. Tale notifica riguarda:

a) garanzie di gestione fornite a tre centrali idroelettriche,

b) un contratto di fornitura a lungo termine ed una garanzia di gestione fornita ad una centrale a lignite.

Articolo 2

Il regime transitorio notificato dall'Austria non contiene misure tali da costituire una deroga ai capitoli IV, VI o VII della direttiva 96/92/CE secondo quanto definito nell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva stessa. L'articolo 24 della direttiva, pertanto, non è applicabile al regime transitorio notificato dal governo austriaco.

Articolo 3

La Repubblica austriaca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l' 8 luglio 1999.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

(1) GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

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