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Document 31999D0642

    1999/642/CE: Decisione della Commissione, del 10 settembre 1999, che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante l'importazione di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia [notificata con il numero C(1999) 2844]

    GU L 255 del 30.9.1999, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/11/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/642/oj

    31999D0642

    1999/642/CE: Decisione della Commissione, del 10 settembre 1999, che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante l'importazione di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia [notificata con il numero C(1999) 2844]

    Gazzetta ufficiale n. L 255 del 30/09/1999 pag. 0036 - 0037


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 settembre 1999

    che accetta gli impegni relativi al procedimento antidumping riguardante l'importazione di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia

    [notificata con il numero C(1999) 2844]

    (1999/642/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato dal regolamento (CE) n. 905/98(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1023/97 della Commissione, del 6 giugno 1997, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di palette semplici di legno originarie della Polonia e che accetta gli impegni offerti da alcuni esportatori per quanto riguarda tali importazioni(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/97(4), in particolare l'articolo 2,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

    (1) Con il regolamento (CE) n. 1023/97 (in appresso denominato "regolamento provvisorio"), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori su talune importazioni di palette semplici di legno classificate al codice NC ex 4415 20 20 originarie della Repubblica di Polonia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori. Tali impegni riguardavano un unico tipo di paletta, cioè la paletta EUR.

    (2) Dato che nell'inchiesta si era utilizzato il campionamento, le domande di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, non hanno potuto essere accettate. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento dei nuovi esportatori e delle società che hanno collaborato non comprese nel campione durante l'inchiesta iniziale, il regolamento provvisorio è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1632/97(5) della Commissione. L'articolo 2 di detto regolamento stabiliva che gli impegni dei nuovi produttori esportatori polacchi potevano essere accettati in relazione alle esportazioni di palette EUR, purché essi soddisfacessero i criteri fissati.

    (3) Con il regolamento (CE) n. 2334/97(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/98(7), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo su talune importazioni di palette semplici di legno originarie della Repubblica di Polonia.

    B. RICHIESTA PRESENTATA DAI NUOVI ESPORTATORI

    (4) A seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 2334/97, modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 2079/78, altri cinque nuovi produttori esportatori polacchi hanno chiesto che venga loro applicato l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1023/97 e hanno offerto impegni in relazione alla paletta EUR. Hanno fornito inoltre prove sufficienti, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1023/97, del fatto che sono realmente nuovi produttori esportatori. Ai sensi del suddetto articolo 2 si dovrebbero pertanto accettare gli impegni offerti da questi cinque produttori esportatori polacchi in relazione alla paletta EUR,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Sono accettati gli impegni che i seguenti esportatori:

    - "SMT" Sp.zo.o, Miastko

    - Firma Transdrewneks Gadzala Antoni, Torun

    - "Palko" Sp.zo.o, Sedziszow

    - "D& M& D" Sp.zo.o, Blizanow

    - PPH "Vector", Kalisz

    hanno offerto in relazione alla paletta EUR nell'ambito del procedimento antidumping relativo all'importazione di palette semplici di legno originarie della Polonia e classificate al codice NC ex 4415 20 20.

    Articolo 2

    La presente accettazione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 1999.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18.

    (3) GU L 150 del 7.6.1997, pag. 4.

    (4) GU L 225 del 15.8.1997, pag. 13.

    (5) GU L 225 del 15.8.1997, pag. 11.

    (6) GU L 324 del 27.11.1997, pag. 1.

    (7) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 1.

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