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Document 31999D0559

    1999/559/CE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 1999, relativa a un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della febbre catarrale in Grecia nel caso di una nuova insorgenza della malattia [notificata con il numero C(1999) 2622] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    GU L 211 del 11.8.1999, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/559/oj

    31999D0559

    1999/559/CE: Decisione della Commissione, del 10 agosto 1999, relativa a un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della febbre catarrale in Grecia nel caso di una nuova insorgenza della malattia [notificata con il numero C(1999) 2622] (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 211 del 11/08/1999 pag. 0055 - 0056


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 agosto 1999

    relativa a un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione della febbre catarrale in Grecia nel caso di una nuova insorgenza della malattia

    [notificata con il numero C(1999) 2622]

    (Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

    (1999/559/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CE del Consiglio, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE(2), in particolare l'articolo 6,

    (1) considerando che tra la fine di ottobre e l'inizio di dicembre 1998 si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini nelle isole di Rodi, Kos e Lero nella prefettura del Dodecaneso, nonché nella prefettura di Samo;

    (2) considerando che tali focolai sono stati causati da vettori infetti trasportati dal vento provenienti da altri paesi;

    (3) considerando che le autorità greche hanno adottato misure di emergenza e che il contributo finanziario della Comunità a queste misure è stato fissato dalla decisione 1999/221/CE della Commissone(3);

    (4) considerando che le misure precauzionali relative ai movimenti degli animali vivi delle specie ricettive e di alcuni loro prodotti nelle regioni interessate sono state stabilite dalla decisione 1999/293/CE della Commissione(4);

    (5) considerando che gli ultimi casi clinici di febbre catarrale sono stati registrati all'inizio di dicembre 1998;

    (6) considerando che è opportuno istituire un sistema di allarme al fine di poter individuare tempestivamente eventuali nuovi sviluppi del virus proveniente da altri paesi;

    (7) considerando che, nel caso di nuova insorgenza della malattia, è necessario adottare misure di emergenza atte a prevenirne la diffusione, eliminando la fonte del virus;

    (8) considerando che per i bovini tale eliminazione deve essere effettuata distruggendo gli animali di riferimento che hanno reagito positivamente ad un test sierologico e gli animali sieronegativi detenuti nella stessa azienda;

    (9) considerando che per gli ovini e i caprini tale eliminazione deve essere effettuata distruggendo le greggi, qualora il contagio della malattia sia stato provato;

    (10) considerando che queste misure di eliminazione non sono adatte ad una situazione epidemica e vanno riesaminate qualora tale situazione si verifichi;

    (11) considerando che la situazione è considerata epidemica quando si registrano dieci focolai sulla stessa isola;

    (12) considerando che è opportuno continuare le operazioni intese a ridurre le popolazioni vettore, concentrando tali azioni nelle zone particolarmente favorevoli alla loro riproduzione;

    (13) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o luglio 1999 la Grecia costituisce gruppi di bovini di riferimento nelle località più esposte al rischio di una nuova insorgenza della malattia. Tali gruppi saranno così costituiti:

    - 10 gruppi di 5 animali a Rodi e a Kos;

    - 5 gruppi di 5 animali a Samo;

    - 2 gruppi di 5 animali a Lero.

    La Grecia comunica alla Commissione anteriormente al 1o agosto 1999 una mappa delle regioni interessate indicante le località scelte.

    Gli animali di riferimento sono sottoposti ad un test sierologico ogni quindici giorni ed eventuali sieroconversioni vengono immediatamente comunicate alla Commissione e agli Stati membri.

    Articolo 2

    La Grecia provvede alla distruzione di:

    - tutti i bovini di riferimento che hanno reagito positivamente al test sierologico e tutti i bovini sieronegativi detenuti nella/e stessa/e azienda/e;

    - tutte le greggi di ovini che mostrano sintomi di febbre catarrale.

    Articolo 3

    La Grecia organizza una campagna contro la popolazione vettore trattando con insetticidi tutti i luoghi di riproduzione di Culicoides imicola nelle vicinanze delle aziende in cui sono detenuti o allevati bovini.

    Articolo 4

    La partecipazione della Comunità ai costi delle misure intese a individuare con la massima tempestività nuove manifestazioni del virus della febbre catarrale e a prevenire la diffusione della malattia, attuate fino al 15 settembre 1999, per un importo massimo di 0,3 milioni di euro, è fissata:

    - al 50 % dei costi per le analisi sierologiche effettuate sui bovini di riferimento conformemente al disposto dell'articolo 2;

    - al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione dei bovini di riferimento che hanno reagito positivamente al test sierologico e dei bovini sieronegativi detenuti nella/e stessa/e azienda/e;

    - al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia a titolo di indennizzo dei proprietari per l'abbattimento e la distruzione delle greggi di ovini che presentano sintomi certi della malattia, fino ad un massimo di dieci per isola;

    - al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per la disinsettazione dei luoghi di riproduzione dei vettori;

    - al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per le operazioni effettuate dopo l'8 gennaio 1999 e necessarie per portare a termine il progrannma di controllo sierologico previsto all'allegato della decisione 1999/221/CE.

    Articolo 5

    1. Il contributo finanziario della Comunità è concesso previa presentazione di documenti giustificativi.

    2. I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 devono comprendere:

    a) una relazione epidemiologica riguardante ogni azienda in cui hanno avuto luogo abbattimenti;

    b) una relazione finanziaria che comprenda in particolare:

    - per la compensazione: l'elenco dei beneficiari e il loro indirizzo, il numero, le specie e le categorie di animali abbattuti, la data dell'abbattimento, l'importo corrisposto (IVA esclusa) e la data di pagamento;

    - per le altre misure coperte dal contributo finanziario comunitario: l'elenco delle spese, comprendente la descrizione delle misure e la data di pagamento;

    c) una relazione attestante l'attuazione delle misure previste dagli articoli 1, 2 e 3.

    Articolo 6

    Le domande di pagamento, corredate dei documenti giustificativi di cui all'articolo 5, devono essere presentate alla Commissione anteriormente al 1o marzo 2000.

    Articolo 7

    1. La Commissione, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, può effettuare controlli in loco per verificare l'attuazione delle misure cofinanziate e le spese sostenute.

    La Commissione informa gli Stati membri dell'esito dei controlli effettuati.

    2. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio(5).

    Articolo 8

    La presente decisione sarà riesaminata, su iniziativa della Grecia o della Commissione, qualora la situazione giustifichi l'attuazione di nuove misure, in particolare nel caso di situazione epidemica.

    Articolo 9

    La Grecia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

    (3) GU L 82 del 26.3.1999, pag. 44.

    (4) GU L 114 dell'1.5.1999, pag. 55.

    (5) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

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