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Document 31999D0545
1999/545/EC: Council Decision of 29 July 1999 authorising the Portuguese Republic to extend until 9 April 2000 the Agreement on mutual fishery relations with the Republic of South Africa
1999/545/CE: Decisione del Consiglio del 29 luglio 1999 che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2000 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
1999/545/CE: Decisione del Consiglio del 29 luglio 1999 che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2000 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
GU L 209 del 7.8.1999, p. 30–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 09/04/2000
1999/545/CE: Decisione del Consiglio del 29 luglio 1999 che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2000 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana
Gazzetta ufficiale n. L 209 del 07/08/1999 pag. 0030 - 0030
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 luglio 1999 che autorizza la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2000 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana (1999/545/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 354, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca tra il governo della Repubblica portoghese e il governo della Repubblica sudafricana, firmato il 9 aprile 1979, è entrato in vigore il giorno stesso per un periodo iniziale di dieci anni; in seguito, esso resta in vigore a tempo indeterminato se non viene denunciato con un preavviso di dodici mesi; (2) a norma dell'articolo 354, paragrafo 2 dell'atto di adesione, i diritti e gli obblighi che derivano per la Repubblica portoghese degli accordi di pesca conclusi con paesi terzi rimangono invariati durante il periodo in cui sono provvisoriamente mantenuti; (3) a norma dell'articolo 354, paragrafo 3 dell'atto di adesione, prima della scadenza di tali accordi di pesca, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie per preservare le attività di pesca risultanti da tali accordi, compresa la possibilità di proroga per un periodo massimo di un anno; l'accordo previsto è stato prorogato fino al 7 marzo 1999(1); (4) è opportuno autorizzare la Repubblica portoghese a prorogare fino al 9 aprile 2000 l'accordo di cui sopra, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Repubblica portoghese è autorizzata a prorogare fino al 9 aprile 2000 l'accordo sulle reciproche relazioni di pesca con la Repubblica sudafricana, entrato in vigore il 9 aprile 1979. Articolo 2 La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 29 luglio 1999. Per il Consiglio Il Presidente S. HASSI (1) GU L 267 del 2.10.1998, pag. 40.