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Document 31999D0465
1999/465/EC: Commission Decision of 13 July 1999 establishing the officially enzootic-bovine-leukosis- free status of bovine herds of certain Member States or regions of Member States (notified under document number C(1999) 2083) (Text with EEA relevance)
1999/465/CE: Decisione della Commissione del 13 luglio 1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri [notificata con il numero C(1999) 2083] (Testo rilevante ai fini del SEE)
1999/465/CE: Decisione della Commissione del 13 luglio 1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri [notificata con il numero C(1999) 2083] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 181 del 16.7.1999, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2003; abrogato da 32003D0467
1999/465/CE: Decisione della Commissione del 13 luglio 1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri [notificata con il numero C(1999) 2083] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 16/07/1999 pag. 0032 - 0033
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri [notificata con il numero C(1999) 2083] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/465/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE(2), in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E, (1) considerando che, in base alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE, degli Stati membri o delle regioni possono essere considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica se soddisfano le condizioni previste nell'allegato D, capitolo I, sezione E, e mantengono tale qualifica finché sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione F; (2) considerando che la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica degli Sati membri o delle regioni è sospesa o revocata conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione G, di detta direttiva; (3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli Stati membri e le regioni di Stati membri elencati rispettivamente negli allegati I e II sono considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107. ALLEGATO I STATI MEMBRI CONSIDERATI UFFICIALMENTE INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA Belgio Danimarca Germania Spagna Francia Irlanda Lussemburgo Paesi Bassi Austria Finlandia ALLEGATO II REGIONI DI STATI MEMBRI CONSIDERATE UFFICIALMENTE INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA Gran Bretagna (Regno Unito) Irlanda del Nord (Regno Unito) Provincia di Bolzano (Italia) Provincia di Trento (Italia) Regione della Valle d'Aosta (Italia)