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Document 31999D0465

1999/465/CE: Decisione della Commissione del 13 luglio 1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri [notificata con il numero C(1999) 2083] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 181 del 16.7.1999, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2003; abrogato da 32003D0467

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/465/oj

31999D0465

1999/465/CE: Decisione della Commissione del 13 luglio 1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri [notificata con il numero C(1999) 2083] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 16/07/1999 pag. 0032 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1999

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri

[notificata con il numero C(1999) 2083]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/465/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE(2), in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,

(1) considerando che, in base alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE, degli Stati membri o delle regioni possono essere considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica se soddisfano le condizioni previste nell'allegato D, capitolo I, sezione E, e mantengono tale qualifica finché sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione F;

(2) considerando che la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica degli Sati membri o delle regioni è sospesa o revocata conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione G, di detta direttiva;

(3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri e le regioni di Stati membri elencati rispettivamente negli allegati I e II sono considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107.

ALLEGATO I

STATI MEMBRI CONSIDERATI UFFICIALMENTE INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Belgio

Danimarca

Germania

Spagna

Francia

Irlanda

Lussemburgo

Paesi Bassi

Austria

Finlandia

ALLEGATO II

REGIONI DI STATI MEMBRI CONSIDERATE UFFICIALMENTE INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

Gran Bretagna (Regno Unito)

Irlanda del Nord (Regno Unito)

Provincia di Bolzano (Italia)

Provincia di Trento (Italia)

Regione della Valle d'Aosta (Italia)

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