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Document 31999D0277

    1999/277/CE: Decisione della Commissione, del 23 aprile 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana Testo rilevante ai fini del SEE[notificata con il numero C(1999) 997]

    GU L 108 del 27.4.1999, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/1999; abrog. impl. da 31999D0488

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/277/oj

    31999D0277

    1999/277/CE: Decisione della Commissione, del 23 aprile 1999, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana Testo rilevante ai fini del SEE[notificata con il numero C(1999) 997]

    Gazzetta ufficiale n. L 108 del 27/04/1999 pag. 0057 - 0058


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 aprile 1999

    recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

    [notificata con il numero C(1999) 997]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (1999/277/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7,

    (1) considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/244/CE(4), elenca i paesi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che la parte I dell'allegato elenca i nomi dei paesi terzi e territori oggetto di una specifica decisione e la parte II enumera quelli che sono conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;

    (2) considerando che la decisione 1999/276/CE della Commissione(5) stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Maurizio; che Maurizio dev'essere pertanto aggiunto alla parte I dell'allegato, che elenca i paesi terzi e i territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana;

    (3) considerando che la Nuova Caledonia ha comunicato di soddisfare le condizioni di equivalenza e di poter garantire che i prodotti della pesca da essa esportati nella Comunità soddisfano le condizioni sanitarie della direttiva 91/493/CEE; che è pertanto necessario modificare l'elenco di cui sopra per includere nella parte II tale paese e territorio;

    (4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

    (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

    (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

    (4) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 37.

    (5) Vedi pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

    I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

    AL- Albania

    AR- Argentina

    AU- Australia

    BD- Bangladesh

    BR- Brasile

    CA- Canada

    CI- Costa d'Avorio

    CL- Cile

    CO- Colombia

    CU- Cuba

    EC- Ecuador

    EE- Estonia

    FK- Falkland

    FO- Isole Færøer

    GH- Ghana

    GM- Gambia

    GT- Guatemala

    ID- Indonesia

    IN- India

    JP- Giappone

    KR- Corea del Sud

    MA- Marocco

    MG- Madagascar

    MR- Mauritania

    MU- Maurizio

    MV- Maldive

    MX- Messico

    MY- Malaysia

    NG- Nigeria

    NZ- Nuova Zelanda

    PE- Perù

    PH- Filippine

    RU- Russia

    SC- Seicelle

    SG- Singapore

    SN- Senegal

    TH- Thailandia

    TN- Tunisia

    TW- Taiwan

    TZ- Tanzania

    UY- Uruguay

    ZA- Sudafrica

    II. Paesi e territori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

    AG- Antigua e Barbuda(1)

    AN- Antille Olandesi

    AO- Angola

    AZ- Azerbaigian(2)

    BJ- Benin

    BS- Bahama

    BZ- Belize

    CH- Svizzera

    CM- Camerun

    CN- Cina

    CR- Costa Rica

    CV- Capo Verde

    CY- Cipro

    CZ- Repubblica ceca

    DZ- Algeria

    ER- Eritrea

    FJ- Figi

    GA- Gabon

    GL- Groenlandia

    GN- Guinea Conakri

    HK- Hong Kong

    HN- Honduras

    HR- Croazia

    HU- Ungheria(3)

    IL- Israele

    IR- Iran

    JM- Giamaica

    KE- Kenya

    LK- Sri Lanka

    LT- Lituania

    LV- Lettonia

    MM- Myanmar

    MT- Malta

    MZ- Mozambico

    NA- Namibia

    NC- Nuova Caledonia

    NI- Nicaragua

    PA- Panama

    PF- Polinesia francese

    PG- Papua Nuova Guinea

    PK- Pakistan

    PL- Polonia

    PM- St. Pierre e Miquelon

    RO- Romania

    SB- Isole Salomone

    SH- Sant'Elena

    SI- Slovenia

    SR- Suriname

    TG- Togo

    TR- Turchia

    UG- Uganda

    US- Stati Uniti d'America

    VC- St. Vincent e Grenadine(1)

    VE- Venezuela

    VN- Vietnam

    ZW- Zimbabwe

    (1) Autorizzazione unicamente per le importazioni di pesce fresco.

    (2) Autorizzazione unicamente per le importazioni di caviale.

    (3) Autorizzazione unicamente per le importazioni di animali vivi destinati al consumo umano.

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