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Document 31999D0203

    1999/203/CE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1999 che modifica alcune informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 che fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri [notificata con il numero C(1999) 445]

    GU L 70 del 17.3.1999, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/203/oj

    31999D0203

    1999/203/CE: Decisione della Commissione del 25 febbraio 1999 che modifica alcune informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 che fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri [notificata con il numero C(1999) 445]

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 17/03/1999 pag. 0023 - 0025


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 febbraio 1999 che modifica alcune informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 che fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri [notificata con il numero C(1999) 445] (1999/203/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 894/97 del Consiglio, del 29 aprile 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1),

    visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri (2), modificato dal regolamento (CE) n. 3407/93 (3), in particolare l'articolo 2,

    considerando che il regolamento (CE) n. 2851/98 della Commissione (4) fissa l'elenco per il 1999 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali di lunghezza complessiva superiore a nove metri, elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 894/97;

    considerando che le autorità degli Stati membri interessati hanno chiesto di introdurre alcune modifiche nelle informazioni che figurano nel suddetto elenco; che tali richieste sono corredate da tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni emerge la loro conformità alla disposizione succitata e che è pertanto opportuno modificare le informazioni che figurano in tale elenco,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le informazioni contenute nell'elenco che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2851/98 sono modificate conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1999.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 132 del 23. 5. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

    (3) GU L 310 del 14. 12. 1993, pag. 19.

    (4) GU L 358 del 30. 12. 1998, pag. 45.

    ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

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