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Document 31999D0136

    1999/136/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1999 che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1999) 156] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 44 del 18.2.1999, p. 61–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/03/1999; abrog. impl. da 31999D0244

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/136(1)/oj

    31999D0136

    1999/136/CE: Decisione della Commissione del 28 gennaio 1999 che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1999) 156] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 044 del 18/02/1999 pag. 0061 - 0063


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1999 che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(1999) 156] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/136/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7,

    considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione (3), modificata dalla decisione 98/711/CE (4), ha stabilito l'elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che nella parte I di tale elenco figurano i paesi e territori oggetto di una decisione specifica e nella parte II i paesi e territori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;

    considerando che l'allegato II elenca i paesi e territori dai quali sono autorizzate fino al 31 gennaio 1999 le importazioni di prodotti della pesca, secondo le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio (5);

    considerando che Algeria, Angola, Azerbaigian, Bahama, Eritrea, Iran, Kenya, Mozambico, Myanmar, Antille olandesi, Romania, Sant'Elena, Isole Salomone, Sri Lanka, Zimbabwe, Cipro, Antigua e Barbuda e Saint Vincent e Grenadine hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano le condizioni equivalenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE; che occorre pertanto modificare la parte II dell'elenco dell'allegato I per includervi tali paesi;

    considerando che per i paesi e territori non ancora inclusi negli allegati della presente decisione la Commissione deve valutare se abbiano applicato alle esportazioni di prodotti della pesca verso la Comunità condizioni almeno equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti comunitari;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della decisione 97/296/CE sono sostituiti dagli allegati della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

    (2) GU L 289 del 28. 10. 1998, pag. 36.

    (3) GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

    (4) GU L 337 del 12. 12. 1998, pag. 58.

    (5) GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

    I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

    AL - Albania

    AR - Argentina

    AU - Australia

    BD - Bangladesh

    BR - Brasile

    CA - Canada

    CI - Costa d'Avorio

    CL - Cile

    CO - Colombia

    CU - Cuba

    EC - Ecuador

    EE - Estonia

    FK - Falkland

    FO - Isole Færøer

    GH - Ghana

    GM - Gambia

    GT - Guatemala

    ID - Indonesia

    IN - India

    JP - Giappone

    KR - Corea del Sud

    MA - Marocco

    MG - Madagascar

    MR - Mauritania

    MY - Malaysia

    MV - Maldive

    MX - Messico

    NG - Nigeria

    NZ - Nuova Zelanda

    PE - Perù

    PH - Filippine

    RU - Russia

    SG - Singapore

    SN - Senegal

    TH - Thailandia

    TN - Tunisia

    TW - Taiwan

    TZ - Tanzania

    UY - Uruguay

    ZA - Sudafrica

    II. Paesi e territori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

    AG - Antigua e Barbuda (1)

    AN - Antille Olandesi

    AO - Angola

    AZ - Azerbaigian (2)

    BJ - Benin

    BS - Bahama

    BZ - Belize

    CH - Svizzera

    CM - Camerun

    CN - Cina

    CR - Costa Rica

    CV - Capo Verde

    CY - Cipro

    CZ - Repubblica ceca

    DZ - Algeria

    ER - Eritrea

    FJ - Figi

    GL - Groenlandia

    GN - Guinea Conakri

    HK - Hong Kong

    HN - Honduras

    HR - Croazia

    HU - Ungheria (3)

    IL - Israele

    IR - Iran

    JM - Giamaica

    KE - Kenya

    KZ - Kazakistan (2)

    LK - Sri Lanka

    LT - Lituania

    LV - Lettonia

    MM - Myanmar

    MT - Malta

    MU - Maurizio

    MZ - Mozambico

    NA - Namibia

    NI - Nicaragua

    PA - Panama

    PG - Papua Nuova Guinea

    PK - Pakistan

    PL - Polonia

    RO - Romania

    SB - Isole Salomone

    SC - Seicelle

    SH - Sant'Elena

    SI - Slovenia

    SR - Suriname

    TG - Togo

    TR - Turchia

    UG - Uganda

    US - Stati Uniti d'America

    VC - St. Vincent e Grenadine (1)

    VE - Venezuela

    VN - Vietnam

    ZW - Zimbabwe

    ALLEGATO II

    Elenco dei paesi e territori dai quali sono autorizzate fino al 31 gennaio 1999 le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano secondo le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE

    BG - Bulgaria

    CG - Congo-Brazzaville

    EG - Egitto

    GA - Gabon

    GW - Guinea Bissau

    LC - Saint Lucia

    MK - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    (1) Autorizzazione unicamente per le importazioni di pesce fresco.

    (2) Autorizzazione unicamente per le importazioni di caviale.

    (3) Autorizzazione unicamente per le importazioni di animali vivi destinati al consumo umano.»

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