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Document 31999D0049
1999/49/EC: Commission Decision of 11 January 1999 extending the period referred to in Article 15(2a) of Directive 66/403/EEC on the marketing of seed potatoes (notified under document number C(1998) 4561)
1999/49/CE: Decisione della Commissione dell'11 gennaio 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi- seme di patate [notificata con il numero C(1998) 4561]
1999/49/CE: Decisione della Commissione dell'11 gennaio 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi- seme di patate [notificata con il numero C(1998) 4561]
GU L 16 del 21.1.1999, p. 30–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002
1999/49/CE: Decisione della Commissione dell'11 gennaio 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi- seme di patate [notificata con il numero C(1998) 4561]
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1999 pag. 0030 - 0030
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1998) 4561] (1999/49/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis, considerando che in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva; considerando che, tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1998 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie; considerando che i suddetti lavori non sono ancora terminati; considerando che l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE (4); considerando che con la decisione 1999/50/CE della Commissione (5) le deroghe previste da alcuni Stati membri a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada sono state autorizzate fino al 31 marzo 1999; considerando che l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis, dovrebbe essere prorogata di conseguenza; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE la data, «31 marzo 1998» è sostituita dalla data «31 marzo 1999». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (2) GU L 28 del 4. 2. 1998, pag. 42. (3) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (4) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34. (5) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.