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Document 31999D0049

    1999/49/CE: Decisione della Commissione dell'11 gennaio 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi- seme di patate [notificata con il numero C(1998) 4561]

    GU L 16 del 21.1.1999, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/49(1)/oj

    31999D0049

    1999/49/CE: Decisione della Commissione dell'11 gennaio 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi- seme di patate [notificata con il numero C(1998) 4561]

    Gazzetta ufficiale n. L 016 del 21/01/1999 pag. 0030 - 0030


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 1999 che proroga il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [notificata con il numero C(1998) 4561] (1999/49/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

    considerando che in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva;

    considerando che, tuttavia, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis, della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1998 la validità delle decisioni di equivalenza da essi già prese per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

    considerando che i suddetti lavori non sono ancora terminati;

    considerando che l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE (4);

    considerando che con la decisione 1999/50/CE della Commissione (5) le deroghe previste da alcuni Stati membri a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari del Canada sono state autorizzate fino al 31 marzo 1999;

    considerando che l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis, dovrebbe essere prorogata di conseguenza;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 15, paragrafo 2 bis, della direttiva 66/403/CEE la data, «31 marzo 1998» è sostituita dalla data «31 marzo 1999».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

    (2) GU L 28 del 4. 2. 1998, pag. 42.

    (3) GU L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

    (4) GU L 15 del 21. 1. 1998, pag. 34.

    (5) Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

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