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Document 31999D0001

    1999/1/CE: Decisione della Commissione del 14 dicembre 1998 relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Finlandia [notificata con il numero C(1998) 4040] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

    GU L 1 del 5.1.1999, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/1(1)/oj

    31999D0001

    1999/1/CE: Decisione della Commissione del 14 dicembre 1998 relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Finlandia [notificata con il numero C(1998) 4040] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 001 del 05/01/1999 pag. 0003 - 0004


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1998 relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Finlandia [notificata con il numero C(1998) 4040] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede) (1999/1/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

    considerando che a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre, già anteriormente al 1° gennaio 2000, un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio;

    considerando che la Finlandia ha presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in conformità con il paragrafo 5 del suddetto articolo; che è comprovato che la Finlandia dispone di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La richiesta della Finlandia, ripresa in forma sintetica nell'allegato, concernente l'introduzione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel proprio territorio, è approvata in conformità con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.

    Articolo 2

    La Repubblica della Finlandia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.

    ALLEGATO

    1. Etichettatura presso il macello

    Le carcasse e le parti di bovini di origine finlandese sono etichettatte con la data di macellazione, l'identificazione di nascita dell'animale e la menzione «carne bovina finlandese».

    2. Etichettatura presso il laboratorio di sezionamento

    Se le carni bovine di origine finlandese sono sezionate, tritate o confezionate in uno stabilimento di lavorazione delle carni, le carni o il loro involucro o imballaggio o le etichette apposte sulle carni stesse sono contrassegnati con la menzione «carne bovina finlandese» e l'identificazione della partita.

    3. Etichettatura nella fase di commercio al dettaglio

    L'involucro o l'imballaggio delle carni bovine o le etichette apposte sulle medesime sono contrassegnati con la menzione «carne bovina finlandese» e l'identificazione della partita. Un marchio con la menzione «carne bovina finlandese» è posto accanto alle carni vendute senza confezionamento.

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