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Document 31998R2779

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

GU L 347 del 23.12.1998, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2779/oj

31998R2779

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2779/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 23/12/1998 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 2779/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998 che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 nono,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere della Corte dei conti (4),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando che la concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è svolta nell'ambito di una commissione di concertazione;

considerando che occorre modificare il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5), qui di seguito denominato «regolamento finanziario», per tenere conto dell'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria;

considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (6), qualsiasi riferimento all'ecu è sostituito con un riferimento all'euro, al tasso di un euro per un ecu; considerando che, conformemente al regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (7), l'euro è la moneta degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea;

considerando che, qualsiasi riferimento nel presente regolamento all'euro deve essere letto come un riferimento all'unità monetaria, come considerata all'articolo 2, seconda frase del regolamento (CE) n. 974/98;

considerando che, in seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (8), occorre prevedere un meccanismo che garantisca che le entrate, provenienti dalle sanzioni imposte agli Stati membri dal Consiglio sono iscritte tra le spese destinate a ripartire, tra gli Stati membri che partecipano all'euro e che non presentano un disavanzo eccessivo, garantendo al tempo stesso il rispetto delle esigenze di trasparenza del bilancio all'atto di dette operazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento finanziario è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, dopo il primo trattino è aggiunto il trattino seguente:

«- gli interessi sui depositi e le ammende di cui alla sezione 4 del regolamento (CE) n. 1467/97 (*), conformemente all'articolo 132 bis.

(*) GU L 209 del 2. 8. 1997, pag. 6. Rettifiche pubblicate nella GU L 46, del 17. 2. 1998, pag. 20 e nella GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 71.»

2) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 11

1. Il bilancio è stabilito in euro.

2. L'euro è la moneta unica definita dal regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (*).

3. Fatte salve le disposizioni specifiche derivanti dall'applicazione di regolamentazioni settoriali che disciplinano sia le entrate, sia le spese, i diritti e gli obblighi delle Comunità sono espressi ed eseguiti in euro.

4. I cambi tra l'euro e le monete degli Stati membri che non hanno adottato l'euro sono effettuate al corso del giorno; in casi eccezionali, debitamente giustificati, si può derogare a questo principio, conformemente alle modalità di esecuzione di cui all'articolo 139.

5. I tassi giornalieri di cambio dell'euro negli Stati membri che non partecipano alla moneta unica sono quotidianamente disponibili e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(*) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.»

3) All'articolo 19, paragrafo 5, la parola «ecu» è sostituita dalla parola «euro».

4) All'articolo 28 bis, primo comma, dopo le parole «comminate dalla Commissione», sono aggiunte le parole «o dal Consiglio».

5) All'articolo 31, la parola «ecu» è sostituita dalla parola «euro».

6) All'articolo 33, paragrafo 5, la parola «ecu» è sostituita dalla parola «euro».

7) L'articolo 35 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 35

La Commissione trasmette, trimestralmente, agli Stati membri un estratto dei trasferimenti effettuati tra le varie monete.»

8) All'articolo 44, terzo trattino, la parola «ecu» è sostituita dalla parola «euro».

9) All'articolo 69, la parola «ecu» è sostituita dalla parola «euro».

10) All'articolo 111, paragrafi 2 e 3, la parola «ecu» è sostituita dalla parola «euro».

11) Dopo il titolo XI è inserito il seguente titolo:

«TITOLO XI bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE SANZIONI PREVISTE ALLA SEZIONE 4 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1467/97

Articolo 132 bis

La struttura di accoglienza in bilancio del gettito delle sanzioni previste alla sezione 4 del regolamento (CE) n. 1467/97 è la seguente:

a) nello stato delle entrate, è aperta una linea di bilancio destinata ad accogliere gli importi delle ammende e degli interessi sui depositi e le ammende imposte dal Consiglio ad uno Stato membro conformemente alla sezione 4 del regolamento (CE) n. 1467/97;

b) parallelamente, e fatto salvo il disposto dell'articolo 28 bis, l'iscrizione di questi importi nello stato delle entrate dà luogo all'apertura, su una linea dello stato delle spese, di stanziamenti d'impegno e di pagamento. Questi stanziamenti sono eseguiti conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1467/97.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

(1) GU C 149 del 15. 5. 1998, pag. 21.

(2) GU C 313 del 12. 10. 1998, pag. 34.

(3) GU C 284 del 14. 9. 1998, pag. 54.

(4) Parere espresso il 22 ottobre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(5) GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2548/98 (GU L 320 del 28. 11. 1998, pag. 1).

(6) GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

(7) GU L 139 dell'11. 5. 1998, pag. 1.

(8) GU L 209 del 2. 8. 1997, pag. 6. Rettifiche pubblicate nella GU L 46 del 17. 2. 1998, pag. 20 e nella GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 71.

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