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Document 31998R2764
Council Regulation (EC) No 2764/98 of 17 December 1998 fixing, for the 1999 fishing year, the guide prices for the fishery products listed in Annex II to Regulation (EEC) No 3759/92
Regolamento (CE) n. 2764/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92
Regolamento (CE) n. 2764/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92
GU L 346 del 22.12.1998, p. 6–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Regolamento (CE) n. 2764/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92
Gazzetta ufficiale n. L 346 del 22/12/1998 pag. 0006 - 0007
REGOLAMENTO (CE) N. 2764/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998 che fissa, per la campagna 1999, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, visto la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento; considerando che, in base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione ed ai criteri enunciati all'articolo 9 paragrafo 2 del regolamento citato, per la campagna di pesca 1999 è opportuno aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 e le categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1998. Per il Consiglio Il presidente W. MOLTERER (1) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>