Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2719

    Regolamento (CE) n. 2719/98 della Commissione del 16 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94

    GU L 342 del 17.12.1998, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2719/oj

    31998R2719

    Regolamento (CE) n. 2719/98 della Commissione del 16 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94

    Gazzetta ufficiale n. L 342 del 17/12/1998 pag. 0016 - 0017


    REGOLAMENTO (CE) N. 2719/98 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1899/97 che stabilisce le modalità di applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 (2), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione (4), in particolare l'articolo 22,

    visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (6), in particolare l'articolo 22,

    visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95, in particolare l'articolo 10,

    considerando che in virtù del regolamento (CE) n. 2435/98, ai gruppi di prodotti contemplati dal regolamento (CE) n. 3066/95 sono stati aggiunti i petti d'oca e di anatra senza costole o con una sola parte delle costole che beneficiano degli stessi tassi preferenziali dei petti con tutte le costole; che tale modifica acquista efficacia a partire dal 1° gennaio 1998; che è quindi opportuno modificare gli allegati del regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione (8) e autorizzare gli operatori in possesso di titoli in corso di validità ad utilizzarli per i prodotti di cui sopra;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1899/97, sono aggiunti i seguenti codici NC nella parte A, gruppo 2, nella parte B, gruppo 12, nella parte C, gruppo 19, nella parte D, gruppo 28 e nella parte F, gruppo 43:

    - ex 0207 35 79

    - ex 0207 36 79

    Articolo 2

    I titoli rilasciati per i gruppi indicati all'articolo 1, corrispondenti alle domande presentate nei periodi dal 1° al 10 luglio 1998 e dal 1° al 10 ottobre 1998, possono essere utilizzati per i petti d'anatra e loro pezzi, ai quali siano state levate completamente o parzialmente le costole, di cui ai codici NC ex 0207 35 79 ed ex 0207 36 79.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31.

    (2) GU L 303 del 13. 11. 1998, pag. 1.

    (3) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

    (4) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 99.

    (5) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

    (6) GU L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

    (7) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

    (8) GU L 267 del 30. 9. 1997, pag. 67.

    Top