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Document 31998R2705

Regolamento (CE) n. 2705/98 della Commissione del 14 dicembre 1998 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità

GU L 340 del 16.12.1998, p. 3–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002; abrogato da 32002R2273

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2705/oj

31998R2705

Regolamento (CE) n. 2705/98 della Commissione del 14 dicembre 1998 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 340 del 16/12/1998 pag. 0003 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 2705/98 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 1998 relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98 (2), in particolare l'articolo 25,

considerando che, per agevolare la constatazione dell'andamento dei prezzi sul mercato, il prezzo sui mercati rappresentativi della Comunità deve essere il prezzo stabilito in base ai prezzi constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro per le varie categorie di bovini, tenendo conto, da, un lato, dell'importanza di ciascuna categoria e, dall'altro, della consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro;

considerando che il prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità può essere stabilito al livello della media dei prezzi dei bovini in oggetto constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro; che tale media deve essere ponderata mediante i coefficienti che esprimono la consistenza relativa del patrimonio bovino di ogni Stato membro per ciascuna categoria commercializzata durante un periodo di riferimento;

considerando che è opportuno designare il mercato o i mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro sulla base dell'esperienza acquisita negli ultimi anni; che inoltre, per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, è opportuno prendere in considerazione la media aritmetica dei corsi registrati sui vari mercati; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, è opportuno escludere i mercati del Lussemburgo, dell'Austria, della Svezia e della Finlandia per la determinazione dei prezzi nella Comunità, a causa della scarsa rappresentatività dei prezzi constatati per i bovini vivi in questi Stati membri;

considerando che il prezzo constatato sul mercato è calcolato in base ai corsi del bestiame vivo, tasse escluse; che in alcuni Stati membri i prezzi vengono rilevati in base ai corsi della carne; che è quindi opportuno fissare un coefficiente che consenta la conversione delle suddette quotazioni;

considerando che nella constatazione dei prezzi sui mercati rappresentativi del Regno Unito è necessario tener conto dell'importanza relativa dell'allevamento bovino in Gran Bretagna e nell'Irlanda del Nord; che a tal fine è opportuno applicare al prezzo medio dei bovini adulti constatato sui mercati della Gran Bretagna e al prezzo medio dei bovini adulti constatato sui mercati dell'Irlanda del Nord un coefficiente specifico che rifletta l'importanza della produzione in queste due regioni del Regno Unito;

considerando che, per avere costantemente un quadro completo della situazione del mercato, è necessario disporre dei prezzi di talune categorie di bovini il cui peso vivo è uguale o inferiore a 300 kg;

considerando che, a seguito soprattutto di disposizioni di ordine veterinario o sanitario, gli Stati membri interessati potrebbero essere indotti ad adottare misure aventi ripercussioni sui corsi; che, in tale ipotesi, non è sempre giustificato, nella constatazione del prezzo sul mercato, prendere in considerazione i corsi che non rispecchiano la normale tendenza del mercato; che è quindi opportuno prevedere taluni criteri che consentano alla Commissione di tener conto di tale situazione;

considerando che, ai fini di una migliore sorveglianza dell'andamento del mercato comunitario per le categorie di bovini diversi dai bovini adulti, è opportuno prevedere il rilevamento dei prezzi relativi a tali categorie; che è opportuno introdurre per gli Stati membri rappresentativi di questi diversi tipi di bovini gli allegati III, IV e V che specificano gli elementi da prevedere per il rilevamento dei prezzi di ciascuna delle suddette categorie;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977, relativo alla determinazione dei prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di taluni altri bovini nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3270/94 (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere de1 comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo dei bovini adulti sui mercati rappresentativi della Comunità è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato I, dei prezzi dei bovini adulti constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi, nella fase del commercio all'ingrosso, in ogni Stato membro produttore.

2. L'elenco dei mercati rappresentativi dei bovini per Stato membro figura negli allegati da II a V del presente regolamento secondo le categorie di bovini citate in tali allegati.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i mercati rappresentativi per ciascuna categoria di bovini. Tali elementi possono essere riveduti in base all'andamento della commercializzazione dei bovini in ciascuno Stato membro.

I coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 possono essere riveduti qualora si constatino cambiamenti della consistenza relativa del patrimonio bovino di ciascuno Stato membro rispetto a quello della Comunità.

Articolo 2

1. Il prezzo dei bovini adulti sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno Stato membro è uguale alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono l'importanza relativa di ciascuna categoria e qualità, dei prezzi constatati per le categorie e qualità di bovini adulti e delle loro carni durante un periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione nello stesso Stato membro ad un'identica fase del commercio all'ingrosso.

2. Per gli Stati membri che dispongono di più mercati rappresentativi, il prezzo di ciascuna categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati su ciascuno dei vari mercati. Per i mercati tenuti più volte durante il periodo di sette giorni di cui al paragrafo 1, il prezzo di ciascuna categoria è uguale alla media aritmetica dei corsi registrati in ciascun giorno di mercato, nello stesso mercato fisico. Se nel corso di una settimana il prezzo non viene registrato su un determinato mercato e per una categoria precisa, il prezzo di questa categoria dello Stato membro è il prezzo risultante dalla media aritmetica degli altri mercati.

3. Per quanto riguarda il Regno Unito, ai prezzi medi ponderati dei bovini constatati sui mercati rappresentativi della Gran Bretagna, da un lato, e dell'Irlanda del Nord, dall'altro, sono applicati i coefficienti speciali fissati nell'allegato II, punto K.3.

4. Qualora i corsi non risultino dal prezzo peso vivo, tasse escluse, ai corsi delle varie categorie e qualità si applicano i coefficienti di conversione in peso vivo fissati nell'allegato II, punti D, E, F, I e J.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del giovedì di ogni settimana, i corsi delle categorie di bovini adulti registrati sui loro mercati rappresentativi.

2. In mancanza di informazioni, i corsi registrati sui mercati rappresentativi della Comunità sono determinati tenendo conto, in particolare, delle ultime quotazioni note.

Articolo 4

Qualora uno o più Stati membri adottino, specie per motivi di ordine veterinario o sanitario, misure che incidono sulla normale evoluzione dei corsi registrati sui rispettivi mercati, la Commissione può autorizzare lo Stato membro:

- a non tener conto dei corsi registrati sul mercato o sui mercati in questione,

- ovvero a prendere in considerazione gli ultimi corsi registrati sul mercato o sui mercati in questione prima dell'applicazione delle suddette misure.

Articolo 5

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per capo, dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e tre settimane, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato III A, dei prezzi dei bovini di cui sopra, constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi, IVA esclusa, constatati per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso.

3. Sono fissati nell'allegato III:

a) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 da applicare per il calcolo del prezzo medio comunitario dei bovini di cui al paragrafo 1; tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche lattiere esistente nella Comunità;

b) le razze e la qualità dei bovini in oggetto;

c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 6

1. Il prezzo medio comunitario, espresso in peso vivo, dei bovini magri di età media compresa tra sei e dodici mesi, di sesso maschile, di peso medio pari o inferiore a 300 kg, è uguale alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato IV A, dei prezzi dei bovini suddetti, constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati sul mercato o sui mercati rappresentativi di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna razza o qualità, dei prezzi, IVA esclusa, constatati per tali bovini durante un periodo di sette giorni nello Stato membro interessato nella stessa fase del commercio all'ingrosso.

3. Sono fissati nell'allegato IV:

a) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 da applicare per il calcolo del prezzo medio comunitario dei bovini di cui al paragrafo 1; tali coefficienti sono fissati in base al patrimonio di vacche nutrici esistente nella Comunità;

b) le razze e qualità dei bovini in oggetto;

c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni dei bovini di cui al paragrafo 1 registrate sui rispettivi mercati durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 7

1. Il prezzo medio comunitario, espresso per 100 kg di peso carcassa, dei vitelli da macello allevati principalmente con latte o preparazioni a base di latte e macellati verso l'età di sei mesi, è pari alla media, ponderata mediante i coefficienti fissati nell'allegato V A, dei prezzi dei bovini suddetti, constatati sui principali mercati degli Stati membri rappresentativi di questo tipo di produzione.

2. I prezzi dei bovini di cui al paragrafo 1 constatati nel centro o nei centri di quotazione di ciascuno degli Stati membri interessati sono pari alla media, eventualmente ponderata mediante coefficienti che esprimono la consistenza relativa di ciascuna qualità, dei prezzi, IVA esclusa, constatati per tali bovini nella fase di entrata nel macello durante un periodo di sette giorni.

3. Sono fissati nell'allegato V:

a) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 1 da applicare per il calcolo del prezzo medio comunitario dei bovini di cui al paragrafo 1; tali coefficienti sono fissati in base ai dati relativi alla produzione netta (macellazioni) di vitelli nella Comunità;

b) le qualità dei bovini in oggetto;

c) i coefficienti di ponderazione di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro le ore 12 del giovedì di ogni settimana, le quotazioni delle carcasse di bovini di cui al paragrafo 1 constatate nei rispettivi centri di quotazione durante il periodo di sette giorni precedente il giorno della comunicazione.

Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 610/77 è abrogato con effetto dal 31 dicembre 1998.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

(3) GU L 77 del 25. 3. 1977, pag. 1.

(4) GU L 339 del 29. 12. 1994, pag. 48.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elementi presi in considerazione per determinare i prezzi dei bovini adulti constatati sui mercati rappresentativi della Comunità

A. BELGIO

1. Mercato rappresentativo

Anderlecht, Brugge, Ciney

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

B. DANIMARCA

1. Mercati rappresentativi (centro di quotazione)

København

2. Mercati rappresentativi (fisici)

Aalborg, Århus, Skærbæk, Odense, Kolding, Kliplev, Horsens, Hobro

3. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

C. GERMANIA

1. Mercati rappresentativi

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

D. GRECIA

1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)

Áëåîáíäñïýðïëç (Alexandroupoli)

ÓÝññåò (Serres)

Ôñßêáëá (Trikala)

ÂÝñïéá (Veroia)

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

E. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

F. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)

a) Bovini giovani

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Altri bovini

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

G. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

H. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

I. PAESI BASSI

1. Mercati rappresentativi

's Hertogenbosch, Leiden, Zwolle

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

J. PORTOGALLO

1. Mercati rappresentativi (regione di quotazione)

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

K. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Categorie, qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

3. Coefficienti di ponderazione speciali

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Rilevamento dei prezzi dei vitelli maschi di età compresa tra otto giorni e tre settimane

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. GERMANIA

1. Mercati rappresentativi

Mancando mercato pubblici, i prezzi vengono rilevati dagli organi ufficiali presso le camere dell'agricoltura, le cooperative e i sindacati agricoli.

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

C. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

Torrelavega (Cantabria), Santiago de Compostela (Galicia), Aviles (Asturias), León (Castilla y León)

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

D. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi

Rethel, Dijon, Rabastens, Lezay, Lyon, Agen, Le Cateau, Sancoins, Château-Gonthier, Saint Étienne

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

E. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

Bandon, Maynooth

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

F. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

a) Modena, Parma, Vicenza

b) prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

G. PAESI BASSI

1. Mercati rappresentativi

Leeuwarden, Zwolle, Den Bosch, Leiden, Doetinchem

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

H. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

circa 35 mercati (England and Wales)

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Rilevamento dei prezzi dei bovini magri di età compresa tra sei e dodici mesi e di peso vivo pari o inferiore a 300 kg

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. SPAGNA

1. Mercati rappresentativi

Salamanca (Castilla y León)

Talavera (Castilla-La Mancha)

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

C. FRANCIA

1. Mercati rappresentativi (centri di quotazione)

Limoges, Clermont-Ferrand, Dijon

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

D. IRLANDA

1. Mercati rappresentativi

Bandon, Maynooth, Kilkenny, Roscommon

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

E. ITALIA

1. Mercati rappresentativi

a) Modena, Parma, Montichiari

b) prezzi rilevati sui mercati d'importazione

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

F. REGNO UNITO

1. Mercati rappresentativi

35 mercati circa (England and Wales)

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

Rilevamento dei prezzi dei vitelli da macello macellati verso i sei mesi di età

A. COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE

>SPAZIO PER TABELLA>

B. BELGIO

1. Centri di quotazione (macelli)

Province di Anversa e del Limburgo

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), classi di conformazione E, U e R

C. FRANCIA

1. Centri di quotazione

Commissioni paritetiche delle regioni Sud-Ouest, Centre, Centre-Est/Est, Nord/Nord-Ouest, Ouest

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), tutte le classi di conformazione E, U, R, O

D. ITALIA

1. Centri di quotazione (macelli)

Bergamo, Modena, Venezia, Vercelli

2. Qualità

Vitelli da carne (carne bianca), classi di conformazione U, R, O

E. PAESI BASSI

1. Centri di quotazione (macelli)

Apeldoorn, Nieuwekerk a/d IJssel, Den Bosch, Aalten, Leeuwarden

2. Qualità e coefficienti

>SPAZIO PER TABELLA>

Tutte le classi di conformazione

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