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Document 31998R2664

Regolamento (CE) n. 2664/98 della Commissione del 10 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1916/95 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

GU L 336 del 11.12.1998, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2664/oj

31998R2664

Regolamento (CE) n. 2664/98 della Commissione del 10 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1916/95 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 11/12/1998 pag. 0018 - 0019


REGOLAMENTO (CE) N. 2664/98 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1916/95 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione, nell'ambito di accordi preferenziali, di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 6 e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che l'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 (4), è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1033/98 della Commissione (5) e che tale modifica ha escluso dal beneficio del regime preferenziale le quantità importate in eccesso rispetto al quantitativo indicato nel titolo di importazione, in virtù della tolleranza ammessa dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che l'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81 ha stabilito, per le campagne 1995/96 - 2000/01, il fabbisogno massimo presunto di approvvigionamento per campagna di commercializzazione, espresso in zucchero bianco, dell'industria di raffinazione; che quando si effettuano consegne parziali di zucchero greggio è possibile stabilire l'effettiva quantità importata, in zucchero bianco, soltanto dopo l'analisi o la raffinazione dello stesso; che l'applicazione dell'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88 avrebbe conseguenze economiche eccessivamente pesanti per gli operatori; che non appare quindi giustificato escludere dal beneficio del regime preferenziale i quantitativi importati in virtù della tolleranza; che, in ogni caso, il cumulo dei quantitativi importati nell'ambito di consegne parziali non può superare il fabbisogno massimo assegnato ad ogni Stato membro che procede alla raffinazione; che è quindi necessario derogare all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

considerando che, per garantire la parità di trattamento, è opportuno assoggettare alle stesse norme le importazioni effettuate nel corso della stessa campagna di commercializzazione; che è quindi necessario che la deroga acquisti efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1033/98;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1916/95 (6) è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. In deroga all'articolo 45 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (*) e a condizione che siano coperte dal certificato di origine di cui all'articolo 5, le quantità importate in virtù della tolleranza positiva ammessa dall'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88 si considerano consegnate nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

(*) GU L 331 del 2. 12. 1998, pag. 1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai titoli richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1033/98.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

(3) GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(4) GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.

(5) GU L 148 del 19. 5. 1998, pag. 4.

(6) GU L 184 del 3. 8. 1995, pag. 18.

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