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Document 31998R2658

    Regolamento (CE) n. 2658/98 del Consiglio del 19 gennaio 1998 concernente l'approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo a talune modalità d'importazione per i prodotti agricoli

    GU L 336 del 11.12.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogato da 32009R1139

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2658/oj

    Related international agreement

    31998R2658

    Regolamento (CE) n. 2658/98 del Consiglio del 19 gennaio 1998 concernente l'approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo a talune modalità d'importazione per i prodotti agricoli

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 11/12/1998 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 2658/98 DEL CONSIGLIO del 19 gennaio 1998 concernente l'approvazione di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo a talune modalità d'importazione per i prodotti agricoli

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Ungheria, dall'altra (1), prevede una stretta cooperazione fra le due parti in campo commerciale;

    considerando che, a seguito della richiesta dell'Ungheria di una deroga dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) che la autorizzi a concedere sovvenzioni supplementari per le esportazioni di prodotti agricoli, potrebbe esservi un rischio di perturbazioni sui mercati comunitari;

    considerando che le clausole di salvaguardia previste nell'accordo predetto non sono abbastanza specifiche per limitare tale rischio;

    considerando che per limitare tale rischio occorre adottare una clausola di salvaguardia accelerata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità lo scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria relativo a talune modalità d'importazione per i prodotti agricoli.

    Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 3

    1. A richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può decidere le misure necessarie conformemente all'accordo di cui all'articolo 1. Tali misure sono notificate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. In caso di richiesta di uno Stato membro, la Commissione delibera sulla richiesta entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della stessa.

    2. Ogni stato membro può sottoporre al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro un termine di tre giorni lavorativi a decorrere dal giorno della notifica. Il Consiglio si riunisce immediatamente. Esso può, a maggioranza qualificata, prendere una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

    Articolo 4

    La Commissione è autorizzata a definire, di concerto con le autorità ungheresi, le procedure d'applicazione dell'accordo di cui all'articolo 1.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. BROWN

    (1) GU L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.

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