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Document 31998R2375

Regolamento (CE) n. 2375/98 della Commissione del 3 novembre 1998 recante diciottesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

GU L 295 del 4.11.1998, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/02/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2375/oj

31998R2375

Regolamento (CE) n. 2375/98 della Commissione del 3 novembre 1998 recante diciottesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 295 del 04/11/1998 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 2375/98 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 1998 recante diciottesima modifica del regolamento (CE) n. 913/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, in seguito alla comparsa della peste suina classica in alcune regioni di produzione in Spagna, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 913/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2268/98 (4);

considerando che occorre modificare il metodo di calcolo dell'aiuto per i suinetti di peso compreso tra 13 e 16 kg, sostituendo il riferimento al mercato di Lerida con il riferimento alla quotazione nazionale;

considerando che, a motivo della prosecuzione delle restituzioni veterinarie e commerciali, occorre aumentare il numero di suinetti che possono essere consegnati alle autorità competenti, in modo da poter così proseguire l'applicazione delle misure eccezionali a partire dal 14 ottobre 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 913/97 è modificato come segue:

1) all'articolo 4, paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«4. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, franco azienda per i suinetti di peso pari o superiore a 13 kg, ma inferiore a 16 kg, in media per partita, è calcolato in base al prezzo per chilogrammo dei "suinetti nazionali" della categoria dai 12 ai 15 chilogrammi, rilevato sul mercato di "Mercolerida" per la settimana che precede la consegna dei capi alle autorità competenti.»;

2) l'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Tuttavia il disposto dell'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 14 ottobre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU L 131 del 23. 5. 1997, pag. 14.

(4) GU L 284 del 22. 10. 1998, pag. 23.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Numero totale massimo di animali a partire dal 6 maggio 1997:

>SPAZIO PER TABELLA>

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