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Document 31998R2367

Regolamento (CE) n. 2367/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 che istituisce misure transitorie nel settore dell'olio d'oliva in vista dell'applicazione del regime previsto per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01

GU L 293 del 31.10.1998, p. 64–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2367/oj

31998R2367

Regolamento (CE) n. 2367/98 della Commissione del 30 ottobre 1998 che istituisce misure transitorie nel settore dell'olio d'oliva in vista dell'applicazione del regime previsto per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/01

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 31/10/1998 pag. 0064 - 0066


REGOLAMENTO (CE) N. 2367/98 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 1998 che istituisce misure transitorie nel settore dell'olio d'oliva in vista dell'applicazione del regime previsto per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1638/98, del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1638/98 ha apportato, a decorrere dal 1° novembre 1998, profonde modifiche all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; che, in particolare, sono stati aboliti i regimi di acquisti pubblici all'intervento e di aiuto al consumo, è stato adottato il regime di aiuto al magazzinaggio privato e sono stati riorientati i meccanismi e le priorità di controllo; che occorre stabilire misure transitorie per consentire il passaggio armonioso dal regime vigente anteriormente al 1° novembre 1998 al regime successivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/96 (4), è abrogato a decorrere dal 1° novembre 1998; che occorre indicare le modalità di domanda, controllo e concessione dell'aiuto al consumo per i quantitativi che hanno acquisito il diritto a beneficiarne anteriormente alla summenzionata data;

considerando che i controlli sui quantitativi ammessi a beneficiare dell'aiuto al consumo anteriormente al 1° novembre 1998, previsti dal regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione, del 24 settembre 1985, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 887/96 (6), possono protrarsi per un certo periodo dopo l'abrogazione del summenzionato aiuto e riguardano quantitativi e importi decrescenti; che, al fine di riorientare sui frantoi i controlli che interessano il settore dell'olio d'oliva, è opportuno diminuire l'intensità di ciascun controllo sulle domande di aiuto al consumo; che i controlli relativi all'aiuto al consumo possono essere realizzati in gran parte su base documentale a partire dalla contabilità di magazzino delle imprese riconosciute; che le cauzioni relative all'olio d'oliva importato possono essere svincolate a decorrere dal 1° novembre 1998 non appena può essere dimostrato che il quantitativo in questione non ha beneficiato dell'aiuto al consumo;

considerando che il regolamento (CE) n. 94/98 della Commissione, del 14 gennaio 1998, relativo ai contratti di magazzinaggio per l'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1997/98 (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 597/98 (8), ha dato una definizione di olio immesso sul mercato che deve essere adeguata all'abrogazione del regime di aiuto al consumo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1638/98 ha soppresso a decorrere dal 1° novembre 1998 l'articolo 12 del regolamento 136/66/CEE riguardante in particolare le condizioni di acquisto all'intervento di olio d'oliva e il periodo durante il quale può essere presentata un'offerta; che, a fini di chiarezza, occorre precisare che le modalità di acquisto di cui al regolamento (CEE) n. 3472/85 della Commissione, del 10 dicembre 1985, relativo alle modalità d'acquisto e di magazzinaggio dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento (9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2187/98 (10), si applicano agli oli d'oliva offerti all'intervento nel corso del summenzionato periodo;

considerando che il regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione, del 30 ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001 (11), ha previsto diversi meccanismi atti a migliorare la conoscenza e il controllo della produzione di olio di oliva e delle sue componenti; che, al fine di completare tale dispositivo, occorre precisare chiaramente la situazione delle scorte di olio di oliva delle campagne precedenti disponibili a livello di produttori e di frantoi;

considerando che è d'uopo abrogare il regolamento (CEE) n. 2677/85della Commissione e il regolamento (CEE) n. 683/85 della Commissione (12) che non hanno più ragion di essere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10 e all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2677/85 si applicano alle domande di aiuto al consumo presentate anteriormente al 1° novembre 1998.

I termini di cui all'articolo 9, paragrafo 3, e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2677/85 relativi al riconoscimento dell'aiuto per le domande di cui al primo comma sono prorogati di un mese qualora essi scadono nel novembre o dicembre 1998.

Articolo 2

Per i quantitativi di olio di oliva per i quali non è stata presentata domanda di aiuto al consumo anteriormente al 1° novembre 1998 tale domanda è presentata entro il 31 dicembre 1998 e si applicano le misure di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2677/85, ad eccezione dei controlli in loco di cui al summenzionato paragrafo 3.

Articolo 3

1. Le imprese di condizionamento riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 3089/78 che hanno presentato una domanda di aiuto al consumo anteriormente al 1° novembre 1998 e che non sono state oggetto di un controllo in loco per tali domande prima di questa data trasmettono all'organismo competente dello Stato membro, o eventualmente all'agenzia di controllo, anteriormente al 1° dicembre 1998:

a) un estratto della contabilità di magazzino dei mesi di settembre e ottobre 1998;

b) il rendiconto mensile della contabilità di magazzino per il periodo compreso tra il mese interessato dalla domanda di aiuto e il mese di agosto 1998.

2. Le imprese di cui al paragrafo 1 continuano a tenere la contabilità di magazzino prevista dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2677/85 fino al 30 novembre 1998.

Articolo 4

Le domande di aiuto per le quali non è stato effettuato entro il 1° novembre 1998 un controllo in loco conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2677/85 sono oggetto di un controllo documentale di compatibilità rispetto alle informazioni trasmesse dalle imprese ai sensi dell'articolo 3.

Qualora, in seguito al controllo di cui al primo comma, l'organismo competente dello Stato membro nutra dubbi sulla veridicità delle informazioni contenute della domanda di aiuto e nel caso di imprese riconosciute nel corso della campagna 1997/98 che non sono state oggetto di un controllo in loco esso applica, in base alle informazioni richieste sino al 30 novembre 1998, le disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2677/85.

Articolo 5

La cauzione di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3089/78 è svincolata a decorrere dal 1° novembre 1998 qualora sia dimostrato in modo soddisfacente per lo Stato membro che l'olio in questione non ha beneficiato dell'aiuto al consumo o della restituzione alla produzione di conserve applicabili fino al 31 ottobre 1998.

Articolo 6

All'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 94/98 i termini «impresa di condizionamento riconosciuta» sono sostituiti dai termini «imprese di condizionamento riconosciute al 31 ottobre 1998».

Articolo 7

Le modalità d'acquisto di olio di oliva da parte degli organismi di intervento di cui al regolamento (CEE) n. 3472/85 si applicano agli oli di oliva vergini per i quali l'offerta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del summenzionato regolamento è stata presentata in data compresa tra il 1° luglio e il 31 ottobre 1998.

Articolo 8

I frantoi riconosciuti e gli olivicoltori che hanno presentato una domanda di aiuto alla produzione pari o superiore a 100 kg per la campagna di commercializzazione 1997/98 trasmettono per iscritto, anteriormente al 1° febbraio 1999, all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente all'organizzazione di produttori di cui sono soci, una dichiarazione relativa alle scorte di olio di oliva provenienti da campagne precedenti da essi detenute al 1° novembre 1998. I frantoi e gli olivicoltori le cui suddette scorte sono inferiori, al 1° novembre 1998, a 50 litri sono esonerati dalla summenzionata dichiarazione.

Le organizzazioni di produttori comunicano all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente all'agenzia di controllo, anteriormente al 1° marzo 1999, la situazione delle scorte dichiarate dagli aderenti. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la situazione delle scorte dichiarate a norma del primo comma anteriormente al 15 marzo 1999.

Le dichiarazioni di cui al primo comma sono verificate dagli Stati membri nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (CE) n. 2366/98. Fatti salvi i risultati degli altri controlli previsti da tale regolamento, in mancanza della dichiarazione:

- la quantità ammissibile all'aiuto per la campagna 1998/99 e per l'olivicoltore interessato è ridotta del 5 %;

- ferme restando le sanzioni nazionali eventualmente applicabili, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2261/84 si applica, tenendo conto dei rischi inerenti alle quantità ammissibili all'aiuto, al rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 2677/85 e il regolamento (CEE) n. 683/85 sono abrogati.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

(3) GU L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

(4) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 13.

(5) GU L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

(6) GU L 119 del 16. 5. 1996, pag. 16.

(7) GU L 9 del 15. 1. 1998, pag. 25.

(8) GU L 79 del 17. 3. 1998, pag. 13.

(9) GU L 333 dell'11. 12. 1985, pag. 5.

(10) GU L 275 del 10. 10. 1998, pag. 29.

(11) Vedi pagina 50 della presente Gazzetta ufficiale.

(12) GU L 75 del 16. 3. 1985, pag. 7.

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