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Document 31998R2248

Regolamento (CE) n. 2248/98 della Commissione del 19 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 282 del 20.10.1998, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998; abrog. impl. da 31998R2261

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2248/oj

31998R2248

Regolamento (CE) n. 2248/98 della Commissione del 19 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 282 del 20/10/1998 pag. 0055 - 0056


REGOLAMENTO (CE) N. 2248/98 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti e le note complementari figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 (2), in particolare gli articoli 35 e 35 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/98 della Commissione (4), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 282/98 (6), ha definito le caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché i relativi metodi di analisi; che il regolamento (CEE) n. 2568/91 ha inoltre modificato le note complementari 2, 3 e 4 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che, sulla base dei risultati delle analisi effettuate sugli oli d'oliva prodotti in Marocco, occorre adattare il tenore in acido linolenico degli oli d'oliva vergini originari di tale paese, per tenere conto delle caratteristiche naturali di questi prodotti, legate segnatamente alla varietà e alle particolari condizioni di raccolta;

considerando che, per armonizzare le condizioni relative alla preparazione dei campioni degli oli d'oliva al fine di effettuare le analisi contemplate dal regolamento (CEE) n. 2568/91, occorre prevedere in detto regolamento l'obbligo di applicare la norma internazionale EN ISO 661;

considerando che occorre modificare in conformità i regolamenti (CEE) n. 2568/91 e (CEE) n. 2658/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è modificato nel modo seguente:

1) all'articolo 1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Tuttavia, per le campagne di commercializzazione dal 1998/99 al 2000/2001 sono parimenti considerati oli d'oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a), b), c) o d) dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli oli sfusi o condizionati in imballaggi immediati aventi un contenuto netto pari o superiore a 100 chilogrammi, totalmente originari del Marocco, che presentino caratteristiche conformi a quelle indicate nell'allegato I, punti 1, 2, 3 e 4 del presente regolamento e che, in deroga ai paragrafi 1 e 2, abbiano un tenore in acido linolenico al massimo dell'1,0 %.»;

2) all'articolo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Il prelievo dei campioni per la determinazione delle caratteristiche degli oli indicate nell'allegato I si effettua secondo la norma internazionale EN ISO 661, per quanto riguarda la preparazione dei campioni per le prove.»

Articolo 2

La tabella I della nota complementare 2 del capitolo 15 della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita dalla tabella figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

(3) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(4) GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 1.

(5) GU L 248 del 5. 9. 1991, pag. 1.

(6) GU L 28 del 4. 2. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

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