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Document 31998R2070

    Regolamento (CE) n. 2070/98 del Consiglio del 28 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

    GU L 265 del 30.9.1998, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/04/2004; abrog. impl. da 32004R0797

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2070/oj

    31998R2070

    Regolamento (CE) n. 2070/98 del Consiglio del 28 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

    Gazzetta ufficiale n. L 265 del 30/09/1998 pag. 0001 - 0001


    REGOLAMENTO (CE) N. 2070/98 DEL CONSIGLIO del 28 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1221/97 che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

    considerando che il regolamento (CE) n. 1221/97 (4) ha stabilito il termine per i pagamenti delle spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi nazionali;

    considerando che per evitare di ridurre la durata dei programmi nazionali nel corso del primo anno è opportuno ritardare il termine dei pagamenti delle spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei primi programmi suddetti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1221/97, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Le spese relative alle azioni realizzate nel quadro dei programmi nazionali annuali di cui all'articolo 1 devono essere effettuate dagli Stati membri entro il 15 ottobre di ogni anno. Tuttavia, per il primo anno, tale scadenza è rinviata al 31 gennaio 1999.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. MOLTERER

    (1) GU C 222 del 16. 7. 1998, pag. 15.

    (2) Parere reso il 16 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere reso il 9 settembre 1998 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (4) GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 1.

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