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Document 31998R1982

Regolamento (CE) n. 1982/98 della Commissione del 17 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

GU L 256 del 18.9.1998, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/03/1999; abrog. impl. da 399R0494

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1982/oj

31998R1982

Regolamento (CE) n. 1982/98 della Commissione del 17 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 18/09/1998 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CE) N. 1982/98 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 2571/97 relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1550/98 (4), il termine entro il quale devono essere utilizzati ed incorporati i prodotti ivi previsti all'articolo 1 nei prodotti finali è di quattro mesi; che, tenendo conto della stabilizzazione del livello delle offerte per la concessione dell'aiuto, è opportuno portare a cinque mesi il termine per l'incorporazione nei prodotti finali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2571/97, i termini «quattro mesi» sono sostituiti dai termini «cinque mesi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica ai quantitativi aggiudicati a decorrere dalla 17a gara.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

(3) GU L 350 del 20. 12. 1997, pag. 3.

(4) GU L 202 del 18. 7. 1998, pag. 27.

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