Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1901

    Regolamento (CE) n. 1901/98 del Consiglio del 7 settembre 1998 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea

    GU L 248 del 8.9.1998, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/05/1999; abrogato e sostituito da 399R1064

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1901/oj

    31998R1901

    Regolamento (CE) n. 1901/98 del Consiglio del 7 settembre 1998 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea

    Gazzetta ufficiale n. L 248 del 08/09/1998 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE) N. 1901/98 DEL CONSIGLIO del 7 settembre 1998 riguardante il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

    vista la posizione comune 98/426/PESC del 29 giugno 1998, definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa all'imposizione alle compagnie aeree iugoslave di un divieto di volo tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che gli sviluppi nel Kosovo hanno già condotto all'imposizione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di un embargo di armi nei confronti della Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) in conformità del capo VII della Carta delle Nazioni Unite, ed alla presa in considerazione di misure supplementari nel caso non si riesca a progredire in maniera costruttiva verso una risoluzione pacifica della situazione nel Kosovo;

    considerando che l'Unione europea ha già deciso in merito a misure supplementari come previsto dalle posizioni comuni 98/240/PESC (2), 98/326/PESC (3) e 98/374/PESC (4) e dai conseguenti regolamenti del Consiglio (CE) n. 926/98 (5), 1295/98 (6) e 1607/98 (7);

    considerando che il governo della RFI non ha cessato l'uso di violenza indiscriminata e di repressioni militari brutali nei confronti dei propri cittadini, comportamento che costituisce una grave violazione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e non ha adottato iniziative concrete per trovare una soluzione politica al problema del Kosovo mediante un dialogo pacifico con la comunità albanese del Kosovo, al fine di mantenere la pace e la stabilità nella regione;

    considerando che, pertanto, la posizione comune 98/426/PESC prevede il divieto dei voli ad opera di compagnie aeree iugoslave tra la Repubblica federale di Iugoslavia (RFI) e la Comunità europea quale ulteriore misura per ottenere dal governo della RFI l'adempimento di quanto richiesto nella risoluzione 1160 (1998) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e nella citata posizione comune;

    considerando che questa misura supplementare rientra nel campo d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea;

    considerando quindi che, quando dette misure riguardano il territorio della Comunità, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, segnatamente per evitare distorsioni della concorrenza; che, ai fini del presente regolamento, si considera che il suddetto territorio sia costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni stabilite dal trattato;

    considerando che è necessario prevedere alcune esenzioni specifiche;

    considerando che la Commissione e gli Stati membri devono informarsi reciprocamente sulle misure prese ai sensi del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni in loro possesso ad esso relative,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Sono vietati i voli tra la Repubblica federale di Iugoslavia e la Comunità europea effettuati con velivoli utilizzati direttamente o indirettamente da una compagnia di trasporto aereo iugoslava, intendendosi per tale una compagnia di trasporto aereo avente il principale centro di attività o la sede legale nella Repubblica federale di Iugoslavia.

    2. Sono revocate tutte le licenze d'esercizio concesse a compagnie aeree iugoslave.

    Articolo 2

    Non sono più concesse nuove licenze d'esercizio e non sono rinnovate quelle esistenti che consentono a velivoli registrati nella Repubblica federale di Iugoslavia di atterrarre in aeroporti della Comunità o di decollarvi.

    Articolo 3

    1. Gli articoli 1 e 2 non si applicano:

    a) agli atterraggi d'emergenza sul territorio della Comunità e ai conseguenti decolli;

    b) alle licenze di voli charter in serie tra Lipsia e Tivat effettuati dalla Montenegro Airlines.

    2. Il presente regolamento non pregiudica in alcun modo i diritti esistenti delle compagnie aeree e dei velivoli iugoslavi registrati nella RFI diversi dai diritti di decollare dal territorio della Comunità o di atterrarvi.

    Articolo 4

    È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di eludere le disposizioni degli articoli 1 e 2.

    Articolo 5

    Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 6

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente sulle misure prese ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le altre informazioni in loro possesso riguardanti il presente regolamento, quali le violazioni e i problemi di applicazione, le sentenze pronunciate dai tribunali nazionali o le decisioni degli organismi internazionali competenti.

    Articolo 7

    Il presente regolamento si applica:

    - nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

    - a bordo di tutti gli aerei e di tutte le navi sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    - a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano altrove;

    - a tutti gli organismi registrati o costituiti a norma della legge di uno Stato membro.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. SCHÜSSEL

    (1) GU L 190 del 4. 7. 1998, pag. 3.

    (2) GU L 95 del 27. 3. 1998, pag. 1.

    (3) GU L 143 del 14. 5. 1998, pag. 1.

    (4) GU L 165 del 10. 6. 1998, pag. 1.

    (5) GU L 130 dell'1. 5. 1998, pag. 1.

    (6) GU L 178 del 23. 6. 1998, pag. 33.

    (7) GU L 209 del 25. 7. 1998, pag. 16.

    Top