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Document 31998R1722
Council Regulation (EC) No 1722/98 of 30 July 1998 amending the Annex to Regulation (EC) No 2632/97 temporarily suspending some or all of the autonomous Common Customs Tariff duties on certain fishery products (1998)
Regolamento (CE) n. 1722/98 del Consiglio del 30 luglio 1998 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998)
Regolamento (CE) n. 1722/98 del Consiglio del 30 luglio 1998 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998)
GU L 215 del 1.8.1998, p. 64–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998
Regolamento (CE) n. 1722/98 del Consiglio del 30 luglio 1998 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998)
Gazzetta ufficiale n. L 215 del 01/08/1998 pag. 0064 - 0064
REGOLAMENTO (CE) N. 1722/98 DEL CONSIGLIO del 30 luglio 1998 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 recante sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti della pesca (1998) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che, per il rifornimento di determinati prodotti della pesca, la Comunità dipende attualmente dalle importazioni provenienti da alcuni paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi doganali applicabili ai prodotti in questione; che, per evitare di compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria di prodotti concorrenti pur garantendo un approvvigionamento soddisfacente alle industrie utilizzatrici, è opportuno adottare queste misure di sospensione solo per il periodo che va dal 1° agosto al 31 dicembre 1998; considerando che spetta alla Comunità decidere di sospendere questi dazi autonomi; che è opportuno, di conseguenza, modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97 (1), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili ai «filetti e carni di merluzzi dell'Alaska (Theragra chalcogramma), sotto forma di blocchi industriali, congelati destinati alla trasformazione (a) (b)» (codici TARIC ex 0304 20 85*10 e ex 0304 90 61*10) di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2632/97, sono sospesi dal 1° agosto al 31 dicembre 1998 al livello del 3 %. 2. Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano delle sospensioni di cui al paragrafo 1 solo a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (2), sia perlomeno equivalente al prezzo di riferimento che la Comunità ha fissato o fisserà per i prodotti o le categorie di prodotti in questione. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1998. Per il Consiglio Il presidente W. SCHÜSSEL (1) GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 9. (2) GU L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15).